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Ancora non si sa nulla con precisione, poiché il decreto verrà approvato domani, ma sembra che il pericolo di una tassa “ammazza-nautica” sia stato definitivamente scongiurato. Molto probabilmente – e lo diciamo toccando ferro – tutte le attività legate al settore del diporto potranno tirare un sospiro di sollievo, grazie alla trasformazione della famigerata tassa sui diritti di stazionamento delle imbarcazioni in tassa di possesso, esclusivamente rivolta ai proprietari di barche italiani e residenti in Italia, nell’ambito del “decreto liberalizzazioni”. In questa situazione di grande incertezza mista ad euforia, i gestori delle Marine rimangono cauti: «Sulla base di quanto accadrà domani – spiega uno di loro – decideremo la politica da seguire». Erano molti i porticcioli turistici in Italia, infatti, che si erano mossi per contrastare il cosiddetto “effetto tassa”, rimborsando parte dell’aliquota a chi decidesse di affittare un posto barca o comunque offrendo agevolazioni in grado di invogliare l’utente a restare in Italia.

 

MEGLIO DEL PREVISTO– Alla luce di quanto trapela dalle aule ministeriali, comunque, la tassa Monti, che entrerà in vigore il primo di maggio, pare sia stata ridimensionata: vuoi per il fatto che esiste una sentenza europea, emessa in occasione della famosa “tassa Soru” in Sardegna, che considera illegale la richiesta di un balzello quando si naviga o ormeggia in acque comunitarie, in evidente contrasto con la libera circolazione di beni e merci in Europa, vuoi per il fatto che l’Ucina aveva profetizzato una fuga di 27 mila barche all’estero, con grande gioia di Francia, Corsica, Slovenia e soprattutto Croazia, dove le richieste di posti barca avevano raggiunto quota 500 ed erano in rapida ascesa (un discorso a parte riguarda i mega yacht, visto che in Croazia almeno per ora non esistono strutture apposite. La prima del genere sarà inaugurata entro primavera nella zona di Mandalina a Sebenico. Si tratta di un progetto del Gruppo Dogus turco e del croato Ncp da 18 milioni di euro, in grado di accogliere 79 mega yacht).

 

QUALCHE NUMERO (IPOTETICO) – Vediamo di capirci qualcosa di più. Intanto, chi deve pagare la tassa? Tutti i cittadini italiani residenti in Italia possessori di una barca sopra i 10 metri di lunghezza fuoritutto. Saranno esentati, secondo l’emendamento, «i soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio». Se non ci saranno modifiche sostanziali, si parla di importi che vanno da 800 euro annuali per imbarcazioni comprese tra i 10,1 e i 12 metri fino a 25 mila euro per scafi di lunghezza superiore a 64 metri, cifre di gran lunga inferiori (soprattutto per quanto riguarda le metrature più importanti) rispetto alle cifre previste dalla precedente proposta Monti. Inoltre, i proprietari di barche potranno affittare occasionalmente il mezzo pagando una tassa unica del 20%. L’attività non costituirà uso commerciale se l’incasso annuo non supererà i 30mila euro e l’importo sarà soggetto a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e delle relative addizionali, pari al 20% «con l’esclusione della detraibilità e deducibilità dei costi e delle spese sostenute, relative all’attività di noleggio».

 

LE RIDUZIONI E LE ESENZIONI – Pagheranno una cifra equivalente alla metà degli importi sottoindicati le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kW non sia inferiore a 0.5. Gli importi indicati sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Inoltre, allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità per il primo anno dalla prima immatricolazioneInfine, la tassa non si applicherà alle imbarcazioni che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

 

ECCO LA TABELLA DETTAGLIATA DEI COSTI

 

a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

 

PAGAMENTO E SANZIONI – Si legge nel testo del decreto: “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa affluisce all’entrata del bilancio dello Stato”.

E ancora: “La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione”.

Le sanzioni sono piuttosto salate: “Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta”.

 

Eugenio Ruocco

 

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