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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026».

Di seguito, sono riportati i principali interventi in materia fiscale recati dall’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

  • limitatamente al periodo d’imposta 2024, prevista una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits) (commi 16 e 17);

Si prevede la determinazione, per il periodo d’imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) del limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa; I commi 16 e 17 si pongono in deroga esclusivamente alla prima parte dell’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir (di cui al D.P.R. n. 917 del 1986); resta quindi fermo il principio che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo – come esplicitato in sede di interpretazione della precedente norma transitoria, relativa al periodo di imposta 2023- Il medesimo comma 16 prevede che i datori di lavoro provvedano all’attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti. Il comma 17 specifica che il regime transitorio in esame si applica nella suddetta misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

 

  • estesa ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa)(comma 18);
  • in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 40, della L. 232/2016, limitatamente all’anno 2024, ridotto da 90 a 70 euro l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, cioè il c.d. canone ordinario o canone RAI (comma 19);
  • previsto, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi (commi  21-25);

Il comma 22 prevede che detta somma sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendenti di importo non superiore, nel 2023, a 40 mila euro. Il comma 23 prevede che il trattamento integrativo speciale sia riconosciuto dal sostituto d’imposta riconosca su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica. Ai sensi dell’articolo 4, comma 6-ter del DPR n. 322/1998, richiamato dall’articolo 9, comma 3, i sostituti di imposta rilasciano un’apposita certificazione unica attestante l’ammontare complessivo delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. Il comma 24 consente al datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, di compensare il credito così maturato mediante l’istituto della compensazione.

  • posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 (comma 44);
  • stabilita al 10% l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento e ripristinata, inoltre, l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023 (comma 45);

 Il comma 45 modifica la tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquote IVA e, nello specifico, sopprime alla Parte II-bis, contenente l’elenco dei beni e dei servizi assoggettati all’aliquota ridotta del 5%, i numeri 1-quinquies) e 1-sexies) relativi rispettivamente:

  • ai prodotti assorbenti e ai tamponi per la protezione dell’igiene femminile nonché alle coppette mestruali;
  • al latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
  •  i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Interviene, inoltre, sulla tabella A, Parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento:

  • novellando il numero 65) che ricomprende ora il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso;
  • aggiungendo un numero 114.1) al fine di ripristinare l’aliquota sopra indicata per i prodotti assorbenti, i tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile e le coppette mestruali;
  • aggiungendo un numero 114.2) per assoggettare all’aliquota del 10% i pannolini per bambini.

Ne consegue che l’aliquota IVA per i pannolini per bambini passa dal 5% al 10% mentre l’IVA per i seggiolini per bambini da installare sugli autoveicoli vengono assoggettati all’aliquota ordinaria del 22%.

 

  • assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024 (comma 46);
  • rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo (comma 48);

 Si tratta in particolare dei seguenti oneri:

    • gli importi previsti per calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati l’importo dell’accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette; l’importo dell’onere fiscale minimo sulle sigarette;

    • l’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione;

    • l’imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

 

  • differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative (commi da 49 a 51);

In particolare, si prevede:

  • il differimento della deduzione della quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo;
  • analogamente, il differimento della deduzione di una quota pari al 3 per cento, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
  • estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 – disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo – stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16% (commi 52-53);

I commi 52 e 53 sostanzialmente ripropongono quanto già disposto dalla legge di bilancio 2023. In particolare, il comma 52 anzitutto estende l’applicazione delle disposizioni dei commi da 5 a 7 del citato articolo 5 della legge n. 488 del 2001 anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

I commi da 5 a 7 dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabiliscono le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, secondo le quali il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. In particolare il comma 5 dispone che se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società o dell’ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. L’assunzione del valore così definito quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi (comma 6). Infine il comma 7 stabilisce gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

Si dispone inoltre che le imposte sostitutive, ivi previste, possano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024, prevedendo un interesse, da versarsi contestualmente, pari al 3% sull’importo delle rate successive alla prima. Si prevede inoltre che la redazione e il giuramento della perizia, previsti dalle citate norme, debbano essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2024.

La disposizione consente poi di rideterminare a fini fiscali le plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986), posseduti alla data del 1° gennaio 2024. La rideterminazione consiste nell’assumere, a fini fiscali, il valore normale degli stessi al mese di dicembre 2023.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) il valore normale è determinato per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

L’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) definisce rispettivamente le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lettera c)) e le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (lettera c-bis).

Il comma 53 dispone che sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1 si applichino le imposte sostitutive (di cui all’articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) in misura pari al 16%.

Le disposizioni inoltre fissano al 16% anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola.

 

  • modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e ad ulteriori contributi previsti dalla medesima legge (comma 54);

Si modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo”), 15 (in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

  • estende la disciplina della cosiddetta participation exemption, – ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri del’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (comma 59);
  •  prevede che l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico (commi 60-62);
  • aumenta dal 21 al 26 per cento l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta (comma 63);

La norma in esame, alla lettera a), sostituisce il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, prevedendo che ai redditi da locazione breve sia applicabile il regime impositivo alternativo dell’imposta in forma di cedolare secca, con aliquota al 26 per cento per chi vi aderisca. Viene inoltre previsto che la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Una seconda modifica interviene sul comma 5 del suddetto articolo 4 al fine di tener conto delle diverse aliquote applicabili. Si prevede, infatti, che qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta prevista dal comma 5 del citato articolo 4 viene mantenuta al 21 per cento, prevedendo, però, che detta ritenuta venga operata a titolo d’acconto. (lettera b))

La terza modifica operata dal comma in esame sostituisce il comma 5-bis del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, pur mantenendo ferma la previsione contenuta nel primo periodo del medesimo comma 5-bis in base alla quale i soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione (lettera c)).

Si modifica invece il seguito del comma per prevedere che:

    • i soggetti di cui al comma 5 residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 mediante la stabile organizzazione;
    • i soggetti di cui al comma 5 residenti al di fuori dall’Unione europea ma privi di un’organizzazione stabile all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea, adempiono agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 in qualità di responsabili d’imposta, nominando un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato appartenenti allo stesso gruppo, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi di cui ai commi 1 e 3;
    • i soggetti di cui al comma 5 residenti in uno Stato membro dell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale da individuarsi tra i soggetti  di cui all’articolo 23 D.P.R. n. 600 del 1973.

Il comma 63, sostituisce il comma 2 del suddetto articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, prevedendo che ai redditi da locazione breve sia applicabile il regime impositivo alternativo dell’imposta in forma di cedolare secca, con aliquota al 26 per cento per chi vi aderisca. Viene inoltre previsto che la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

In conseguenza della sopra citata modifica, il comma in esame (lettera b)) interviene sul comma 5 del suddetto articolo 4 al fine di tener conto delle diverse aliquote applicabili. Si prevede, infatti, che qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta prevista dal comma 5 del citato articolo 4 viene mantenuta al 21 per cento, prevedendo, però, che detta ritenuta venga operata a titolo d’acconto.

Il comma in esame (lettera c), altresì, sostituisce il comma 5-bis del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, pur mantenendo ferma la previsione contenuta nel primo periodo del medesimo comma 5-bis in base alla quale i soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione.

Si modifica, invece il seguito del comma per prevedere che:

    • i soggetti di cui al comma 5 residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 mediante la stabile organizzazione;

    • i soggetti di cui al comma 5 residenti al di fuori dall’Unione europea ma privi di un’organizzazione stabile all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea, adempiono agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 in qualità di responsabili d’imposta, nominando un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato appartenenti allo stesso gruppo, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi di cui ai commi 1 e 3;

    • i soggetti di cui al comma 5 residenti in uno Stato membro dell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi fiscali derivanti dal medesimo articolo 4 ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale da individuarsi tra i soggetti di cui all’articolo 23 D.P.R. n. 600 del 1973.

  • alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024, aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus (commi da 64 a 66);

Nel dettaglio, il comma 64 apporta una serie di modifiche agli articoli 67 (Redditi diversi) e 68 (Plusvalenze) del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

Viene modificato l’articolo 67, comma 1, del TUIR mediante l’aggiunta della lettera b-bis) la quale include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia  decorso un periodo inferiore  a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Di conseguenza, viene disposto che, quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-bis) del menzionato articolo 67.

Viene modificato l’articolo 68, comma 1, del TUIR prevedendo che la plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Si prevede, tuttavia, che, per gli immobili in esame, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il comma 65 prevede che alle plusvalenze introdotte dal comma 64 può applicarsi l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento, come previsto dall’articolo 1, comma 496, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005).

Il comma 66 stabilisce che le disposizioni sopra illustrate si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

  • detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato (comma 71);

Nel dettaglio, il comma 71 contiene una norma interpretativa dell’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle norme da questo richiamate o sostituite.

In particolare, il comma 71 specifica che l’articolo 1, comma 759, lettera g), della L. n.160/2019 si interpreta nel senso che:

  1. gli immobili si intendono «posseduti» anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
  2. gli immobili si intendono «utilizzati» quando strumentali alle destinazioni sopra indicate anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
  • detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU (comma 72);
  • chiarisce che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 72 (entro il 15 gennaio 2024) e quella versata ai sensi dell’articolo 1, comma 762 della legge 160/2019 (entro il 28 ottobre 2023) è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Il comma 74, con una norma applicabile a regime, precisa che, a decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre o del 28 ottobre (stabiliti dalle norme oggetto di deroga per la pubblicazione sul portale federalismo delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (comma 73);
  • a decorrere dal 1° febbraio 2024, modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell’IVA (comma 77);

Il comma 77 modifica l’articolo 38-quater (Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea) del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ridurre da 154,95 euro a 70 euro il valore minimo delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA. Tale disposizione si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.

  • consente l’adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio (commi da 78 a 85);

Nel dettaglio, il comma 78 riconosce agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la facoltà, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 (Variazioni delle rimanenze) del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

Il comma 79 prevede che l’adeguamento di cui al comma 78 possa essere effettuato attraverso due metodi. Il primo consiste nell’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi. Il secondo metodo consiste, invece, nella registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.

Il comma 80, suddiviso in lettera a) e b), dispone circa gli effetti dell’adeguamento rispetto all’eliminazione dei valori.

In base alla lettera a), l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato.

Ai sensi della lettera b), l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

Il comma 81 dispone che l’adeguamento effettuato con la procedura di iscrizione di valori comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

Il comma 82 stabilisce che l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di cui al comma 78 (quello in corso al 30 settembre 2023). Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta di cui al comma 78 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

Il comma 83 stabilisce che l’adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 80 e 81 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta indicato al comma 78 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato al comma 78. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data del 1° gennaio 2024 data di entrata in vigore della legge in esame.

Ai sensi del comma 84 stabilisce che, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

  • dispone che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati (commi 86 e 87);
  • eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione. (commi da 88 a 90)

La disposizione, al comma 88, modifica l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

La disposizione, come anticipato, si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.

L’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, rubricato “Contrasto di interessi” recita che le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8 per cento (dal 1° marzo 2024: 11 per cento) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Il comma 89 estende l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. A tal fine viene abrogato il riferimento ai sopra indicati soggetti contenuto nel quinto comma dell’articolo 25-bis, che individua i soggetti cui non si applicano le disposizioni relative alla sopra descritta ritenuta.

Il comma 89 indica la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 88, che viene fissata al 1° aprile 2024.

  • eleva l’aliquota ordinaria dell’IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero – dallo 0,76 all’1,06 per cento e l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (comma 91).
  •  introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) in materia di:
    • atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società;
    • redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi (comma 92);

Il comma 92, lettera a), modifica il comma 9 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) in materia di determinazione dei redditi e delle perdite.

Il comma 5 del richiamato articolo 9 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Con la norma in esame si precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente.

La lettera b) del comma 92 include nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

La lettera c) modifica la lettera d), del comma 7, dell’articolo 68, in materia di determinazione delle plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

Con la disposizione in esame viene espunto il riferimento al 25 per cento, pertanto le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

  • estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione europea (comma 93);
  • introduce una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite (commi da 94 a 98);

Nel dettaglio, il comma 94, composto delle lettere a) e b), apporta una serie di modificazioni all’articolo 37 (recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del decreto-legge n. 223 del 2006. La lettera a) modifica il comma 49-bis del predetto articolo 37 allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.

La lettera b) aggiunge, al suddetto articolo 37, il comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all’articolo 8, comma 1 (in base al quale l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), della legge n. 212 del 2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.

Il comma 95, composto dalle lettere a) e b), apporta una serie di modificazioni all’articolo 11 (recante norme per la riduzione dei costi della riscossione fiscale), comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014.

In particolare, la lettera a) dispone che i versamenti in compensazione, mediante modello F24, sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Conseguentemente, la lettera b) del comma 8 in esame, sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo – possibilità prevista dal (previgente) articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 66 del 2014.

Ai sensi del comma 96, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 decorrono dal 1° luglio 2024.

Il comma 97, composto dalle lettere a) e b), apporta una serie di modificazioni all’articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

In particolare, la lettera a) aggiunge al suddetto articolo 17 i commi 1-bis e 1-ter:

il nuovo comma 1-bis stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Il comma 1-ter dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

La lettera b), modifica i riferimenti al comma 15-bis contenuti nel comma 2-quater aggiungendo anche i riferimenti al comma 15-bis.1. In tal modo, la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Il comma 98 rinvia a dei provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL la definizione della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 94 e 97 e le relative modalità di attuazione.

  • fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività (comma 99);
  •  riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali (comma 100);
  • modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l’anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l’emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura (comma 249);
  • estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l’applicazione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12 per cento, a fronte della la spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L’estensione del credito d’imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024 (commi 296-297);
  • prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, ed entro un limite massimo di spesa pari a 60 milioni per ciascun anno (comma 319);

La disposizione estende agli anni 2024 e 2025 il beneficio già previsto, per il 2020, dall’articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Decreto rilancio, come convertito dalla legge n. 77 del 2020). Precedentemente, il medesimo beneficio era stato esteso dapprima al 2021, dall’articolo 67, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito dalla legge n. 106 del 2021), quindi agli anni 2022 e 2023 dall’art. 1, comma 378, legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).

  • stabilisce che il compenso corrisposto ai magistrati onorari sia equiparato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (Comma 373);
  • in tema di ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, proroga al 2024 delle disposizioni contenute al comma 7 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 che riguardano l’esenzione dall’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Inoltre, la disposizione prevede che i redditi degli immobili inagibili a causa del sisma non concorrono, fino al 31 dicembre 2023, alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRPEG). Tali immobili sono altresì esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TARI) sino alla medesima data (Comma 422);
  • dispone di applicare, dal periodo d’imposta 2023, anche all’imposta locale  immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022, le disposizioni inerenti l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) (comma 528);
  • estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l’applicazione del credito di imposta in favore delle in materia di trasporto aereo nella regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, abolisce l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco prevedendo che la Regione autonoma compensi i comuni per la perdita di gettito e dispone l’incremento del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale (commi da 529 a 532).
  •  apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato, abrogando il comma 1-ter dell’articolo 16 del TU spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), nella parte in cui disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo e modificando l’articolo 248 citato TU al fine di prevedere che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, ma anche all’irrogazione della sanzione. (comma 539);

L’abrogando il citato comma 1-ter consente, infatti, agli uffici giudiziari di notificare la sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di segreteria o di cancelleria dell’autorità giudiziaria competente. La disposizione specifica che la notifica PEC è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del TU. L’invio per posta elettronica certificata presuppone l’elezione di domicilio presso il difensore; in alternativa la sanzione deve essere notificata mediante deposito presso l’ufficio competente, individuato dall’art. 247 del Tu nell’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo presso il magistrato dove è depositato l’atto per il quale è dovuto il pagamento del contributo. Il comma 1-ter, in altri termini, consente la possibilità di anticipare, già all’atto dell’invio dell’avviso di pagamento e con le modalità per questo previste dall’art. 248 – e dunque anche a mezzo PEC – “la sanzione irrogata” in caso di mancato rispetto del termine di un mese previsto dall’art. 248 del TU per regolarizzare il pagamento del contributo

La lett. b), del comma in commento interviene invece sull’articolo 248 del TU spese di giustizia. La disposizione in esame modifica l’articolo 248 TU spese di giustizia prevedendo che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale ma anche all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 16 comma 1-bis.

 

  • modificate le disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2023 che hanno disposto l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze del Dipartimento della giustizia tributaria.

Per effetto delle modifiche in esame:

    • viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2023 per la nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria;
    • viene fissato al 30 giugno del 2024 il termine entro cui provvedere alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché all’organizzazione del Dipartimento della giustizia

Sono poi introdotte disposizioni transitorie, volte a garantire il funzionamento del Dipartimento nelle more del compimento delle predette operazioni di nomina e organizzazione (commi 545-547);

  • prevede l’esenzione dell’IMU per i fabbricati ad uso abitativo distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 (comma 560).

 

Link al testo della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2023». In vigore dall’1° gennaio 2024 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023

 

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