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Numerose le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 alla disciplina del Superbonus 110% introdotta dal decreto “Rilancio”.


Si tratta di ritocchi che, per lo più, ne ampliano l’ambito di applicazione, come la spettanza del beneficio anche in mancanza del condominio, in favore dell’unico proprietario.

Scopriamo tutte le novità.

A questo link, invece, potete leggere tutte le novità introdotte dal Milleproroghe 2021.

Che cos’è il Superbonus 110%?

Ricordiamo che il Superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Per una guida completa al Superbonus potete consultare il nostro approfondimento.

Il Superbonus 110% dopo la Legge di Bilancio 2021

L’applicazione della detrazione del 110% è prorogata per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (il precedente termine era il 31 dicembre 2021) in relazione a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici.

Vi rientrano:

  • gli interventi di isolamento termico sugli involucri (“cappotto termico”) riguardanti più del 25% della superficie dell’edificio o dell’unità immobiliare situata in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno,
  • nonché la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su parti comuni, edifici unifamiliari o unità di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

Per quanto concerne il concetto di “funzionalmente indipendente”, le norme ora approvate chiariscono che un immobile si considera tale quando è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • poi impianti per il gas;
  • e anche impianti per l’energia elettrica;
  • iinfine mpianto di climatizzazione invernale.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Invece, per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli altri enti aventi le medesime finalità sociali, l’agevolazione è prorogata – dal precedente termine del 30 giugno 2022 – fino al 31 dicembre 2022, con ripartizione in quattro quote annuali di pari importo della parte di spesa sostenuta a partire dal 1° luglio 2022.

Prolungamento della maxi detrazione

Inoltre si prevede, in caso di stato avanzato dei lavori, ossia almeno il 60% dell’intervento complessivo, un prolungamento della maxi detrazione per altri sei mesi. In particolare:

  • per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali al 30 giugno 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022
  • per gli interventi effettuati dagli Iacp per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

Gli interventi agevolabili

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il 110% si applica anche anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del TUIR). Anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Inoltre gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano appieno nel 110%, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice


 

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