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Dall’1 gennaio 2024 le spese sostenute per gli interventi di cui
all’art. 119 del Decreto Rilancio dai condomìni sulle parti comuni
e dai singoli condòmini sulle parti private potranno essere portate
in detrazione con un’aliquota del 70%. Il passaggio non è stato
sicuramente indolore per tutti i soggetti coinvolti e gli effetti
distorsivi del décalage sono ormai noti a tutti.

La riduzione dell’aliquota di detrazione ha comportato anche un
altro effetto di non poco conto che, in alcuni casi, come vedremo
con degli esempi, risulta conveniente per i committenti. Si tratta
dei limiti di spesa ammessi alla detrazione per buona parte degli
interventi trainati.

Il quadro normativo

Il comma 2, art. 119 del D.L. n. 34/2020
(Decreto Rilancio), convertito con modificazioni nella Legge n.
77/2020, prevede che l’aliquota del 110% prevista nel comma 1 si
applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica
di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di
efficienza energetica, dalla legislazione vigente
.

Il comma 8-bis dell’art. 119 citato ha poi prorogato la
detrazione delle spese effettuate fino a tutto il 2025 ma con
aliquote inferiori. La disposizione è la seguente: “la
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il
31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno
2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65
per cento per quelle sostenute nell’anno 2025
”. Tralasciamo le
condizioni per fruire dell’aliquota del 110% anche fino al 31
dicembre 2023 e concentriamo l’analisi sulla detrazione al 70% per
le spese 2024.

Per buona parte degli interventi trainati previsti dal
Superbonus la norma fa sempre riferimento ad un limite di
detrazione
e non di un limite di spesa. Infatti, in base
all’Allegato B del “
Decreto
Requisiti
” del 6 agosto 2020, sono previsti i seguenti limiti
di detrazione e le seguenti detrazioni massime ammissibili (cosa
diversa dalla spesa massima ammissibile):

  • 60.000 euro per i serramenti ed infissi;
  • 60.000 euro per le schermature solari;
  • 60.000 euro per i collettori solari;
  • 30.000 euro per i sistemi ibridi;
  • 30.000 euro per le pompe di calore;
  • 30.000 euro per le caldaie a biomassa;
  • 30.000 euro per le caldaie a condensazione;
  • 15.000 euro per la building automation;
  • 60.000 euro per la coibentazione di strutture opache;
  • 100.000 euro per i microgeneratori.

Per tutti questi interventi, i limiti massimi di spesa in
vigenza del 110% venivano calcolati dividendo l’importo per il
coefficiente 1.1. Nella predisposizione delle asseverazioni i
tecnici abilitati hanno utilizzato il modello previsto
dall’Allegato 1 del “Decreto
Asseverazioni
” e, per il calcolo della spesa massima ammessa
alle agevolazioni, per ogni tipologia degli interventi sopra
elencati, hanno trovato la descrizione della semplice formula
matematica da applicare.

Per esempio, per quanto riguarda le schermature solari e
chiusure oscuranti, al punto 1.3.1 è prescritto che “le spese
previste in progetto ammontano a: XX euro e che la spesa massima
ammissibile è pari 60.000/1,1 = 54.545 euro per unità
immobiliare
”.

Per gli altri interventi previsti dalla legge come “trainati”
(installazione di impianti fotovoltaici e batterie d’accumulo,
installazione della colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici
e interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche) si
applicano invece i limiti di spesa già previsti dalla norma,
indipendentemente dall’aliquota di detrazione in vigore.

Quali sono i nuovi limiti di spesa a cui fare riferimento?

Il calcolo da fare per determinare il nuovo limite di spesa è il
seguente.

Basta dividere ogni limite massimo di detrazione per il
coefficiente 0,7
e non più per 1.1. Seguendo la lista di
interventi sopra riportata, il risultato sarà il seguente:

  • 85.714,29 euro per i serramenti ed infissi;
  • 85.714,29 euro per le schermature solari;
  • 85.714,29 euro per i collettori solari;
  • 42.857,14 euro per i sistemi ibridi;
  • 42.857,14 euro per le pompe di calore;
  • 42.857,14 euro per le caldaie a biomassa;
  • 42.857,14 euro per le caldaie a condensazione;
  • 21.428,57 euro per la building automation;
  • 85.714,29 euro per la coibentazione di strutture opache;
  • 142.857,14 euro per i microgeneratori.

Il risultato sembra una buona notizia, ma non lo è o, almeno,
non lo è per tutti. Diamo per scontato che ogni intervento dovrà
sempre essere sottoposto ad un’analisi dei prezzi in base alle
indicazioni del punto 13 dell’Allegato A del sopra citato Decreto
Requisiti (prezzari DEI o prezzari regionali o con il metodo
analitico) e del successivo
Decreto MITE del 14
febbraio 2022, n. 75
che nell’Allegato A riporta gli ulteriori
limiti di spesa a cui fare riferimento. Pertanto, sembra
impensabile che il rialzo dei limiti di spesa possa essere
facilmente raggiunto senza risentire dei limiti imposti dalle norme
sopra richiamate.

Ma gli esempi che riportiamo dimostrano che il rialzo dei limiti
di spesa non ha un vero effetto positivo, se non in alcuni casi,
come ad esempio abitazioni di grandi superfici, a conferma che le
variazioni che ha subìto nel tempo la normativa in argomento sono
andate sempre a vantaggio delle classi più abbienti.

Esempio 1

Sostituzione di infissi per un’abitazione sita in un
minicondominio. Spesa prevista da progetto 65.000 euro.

Il limite di detrazione è, in base alla legge vigente, di 60.000
euro.

Con l’applicazione dell’aliquota al 110%, l’importo massimo di
spesa ammissibile alle agevolazioni era pari a 54.545,45 euro.

Invece, con l’applicazione dell’aliquota del 70%, l’importo
massimo della spesa ammissibile alle agevolazioni è pari alle spese
di progetto di 65.000 euro, in quanto inferiore al limite massimo
di 85.714,29 euro; mentre la detrazione del 70% di questa spesa è
pari a 45.500 euro, inferiore al limite massimo di detrazione
ammesso di 60.000 euro.

In questo caso, nonostante il limite di spesa ammesso sia più
alto, la detrazione sarà più bassa per 14.500 euro.

L’effetto positivo dell’applicazione dei nuovi limiti è dato
dall’assenza di accollo totale della spesa eccedente il precedente
limite, pari a 54.545,45 euro, che avrebbe comportato una maggiore
perdita. Infatti, se avessimo applicato l’aliquota del 70% sul
limite massimo precedente, avremmo avuto una detrazione pari a
38.181,81 euro causando un accollo delle spese a carico del
committente di 26.818,19 euro (pari alla differenza tra 65.000 euro
di spesa e 38.181,81 euro di detrazione).

Esempio 2

Sostituzione di infissi per un superattico sito in un condominio
di pregio. Spesa prevista da progetto 85.000 euro.

Il limite di detrazione è, in base alla legge vigente, di 60.000
euro.

Con l’applicazione dell’aliquota al 110%, l’importo massimo di
spesa ammissibile alle agevolazioni era pari a 54.545,45 euro.

Invece, con l’applicazione dell’aliquota del 70%, l’importo
massimo della spesa ammissibile alle agevolazioni è pari alle spese
di progetto pari a 85.000 euro, in quanto inferiore al limite
massimo di 85.714,29 euro; mentre la detrazione del 70% di questa
spesa è 60.000 euro, pari al limite massimo di detrazione ammesso.
In questo caso, con riguardo alle detrazioni fiscali, l’aumento dei
limiti di spesa non ha di fatto agevolato il committente che è
riuscito a portare in detrazione lo stesso importo (€ 60.000) che
gli avrebbe consentito l’applicazione al 110% (€ 60.000). L’accollo
delle spese a carico del committente sarà dunque pari a 25.000
euro.

In questo secondo caso è ancora più evidente l’effetto positivo
dell’applicazione dei nuovi limiti poiché l’accollo totale della
spesa eccedente il precedente limite, pari a 54.545,45 euro,
avrebbe comportato una perdita molto più alta in termini di
detrazioni. Infatti, se avessimo applicato l’aliquota del 70% sul
limite massimo precedente, avremmo avuto una detrazione pari a
38.181,81 euro, mentre la differenza tra la spesa di 85.000 euro e
la detrazione di 38.181,81 euro pari a 46.818,19 euro sarebbe
rimasta a totale carico del committente.

Esempio 3

Sostituzione di un impianto di riscaldamento per un’abitazione
sita in un minicondominio. Spesa prevista da progetto 40.000
euro.

Il limite di detrazione è, in base alla legge vigente, di 30.000
euro.

Con l’applicazione dell’aliquota al 110%, l’importo massimo di
spesa ammissibile alle agevolazioni era pari a 27.272,72 euro.

Con l’applicazione dell’aliquota del 70%, l’importo massimo
della spesa ammissibile alle agevolazioni è pari alle spese di
progetto di 40.000 euro, in quanto inferiore al limite massimo di
42.857,14 euro, mentre la detrazione del 70% di questa spesa è
28.000 euro, inferiore al limite massimo di detrazione ammesso di
30.000 euro.

In questo caso, nonostante il limite di spesa sia molto più alto
di quello ammesso in caso di applicazione del 110%, la detrazione
sarà più bassa e il committente perderà 2.000 euro dati dalla
differenza tra 30.000 euro e 28.000 euro. L’accollo delle spese a
carico del committente sarà dunque pari a 12.000 euro.

Anche in questo terzo esempio si può notare l’effetto positivo
dell’applicazione dei nuovi limiti che è dato dall’assenza di
accollo totale della spesa eccedente il precedente limite, pari a
27.272,72 euro, che avrebbe comportato una maggiore perdita.
Infatti, se avessimo applicato l’aliquota del 70% sul limite
massimo precedente, avremmo avuto una detrazione di 19.090,90 euro
causando un accollo delle spese a carico del committente di
20.909,10 euro (pari alla differenza tra 40.000 euro di spesa e
19.090,90 euro di detrazione).

In tutti i casi, la conclusione lapalissiana è che ci sarà
sempre un maggiore esborso del committente, pari alla quota
indetraibile del 30%, anche se mitigato da un margine più alto su
cui calcolare la detrazione spettante.

A cura di Dott. Luciano
Ficarelli

Dottore Commercialista
www.professionistiintegrati.net
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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