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Espropriazione forzata di enti locali – Pignoramento di somme – Vincolo di indisponibilità – Inefficacia – Onere del creditore – Configurabilità.
Nell’espropriazione forzata presso terzi nei confronti degli enti locali territoriali è onere del creditore allegare i presupposti del vincolo di impignorabilità impresso ai crediti eventualmente accertati come effettivamente sussistenti presso il tesoriere. Spetterà quindi al giudice dell’esecuzione verificare se le somme così accertate corrispondono o meno a quelle sulle quali è stato impresso il vincolo di indisponibilità ex art. 159, D.lgs. n. 267 del 2000. Non incombe all’ente locale esecutato l’onere di provare, in prima battuta, di non aver emesso mandati in violazione dell’ordine ivi previsto, ma al creditore procedente allegare fatti specifici a confutazione, solo allora si attiverà, per il principio della prossimità della prova, l’onere dell’ente debitore di provare, ciononostante, quell’ordine, e ogni altro presupposto di efficacia del vincolo, siano sussistenti.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 19 maggio 2021 n. 13676

Esecuzione forzata di enti locali – Pignoramento di somme – Accertamento da parte del giudice dell’impignorabilità delle somme – Opposizione agli atti esecutivi del creditore fondata sull’inefficacia del vincolo di destinazione – Onere a suo carico – Sussistenza – Onere a carico del ente debitore opposto – Prova del rispetto del dovuto ordine cronologico nell’esecuzione di tali pagamenti – Limiti.
In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiari, anche d’ufficio, la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell’organo esecutivo alle finalità di cui all’art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, il creditore procedente che intende far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell’impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell’emissione, dopo l’adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell’ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso) assolve l’onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell’indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell’ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell’impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di ufficio.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 13 novembre 2020 n. 25836

Esecuzione forzata mobiliare – Procedura esecutiva nei confronti di ente locale – Pignoramento di somme depositate presso il tesoriere – Deduzione dell’inefficacia del vincolo di destinazione delle somme – Onere a carico del creditore – Allegazione degli specifici pagamenti eseguiti dall’ente locale per debiti estranei al vincolo – Onere incombente sull’ente locale opposto – Rispetto del dovuto ordine cronologico nell’esecuzione di tali pagamenti – Prova – Necessità.
In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione ha l’onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all’ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico. (Principio ribadito dalla S.C. la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rigettare l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente per carenza di prova, lo aveva erroneamente gravato dell’onere probatorio in ordine al rispetto dell’ordine cronologico dei mandati di pagamento gravante sull’ente).
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 settembre 2020 n. 19103

Enti locali – Espropriazione forzata mobiliare – Pignoramento di somme depositate presso il tesoriere – Accertamento da parte del giudice dell’impignorabilità delle somme – – Dichiarazione d’ufficio della nullità del pignoramento – Ammissibilità – Opposizione del creditore – Deduzione dell’inefficacia del vincolo di destinazione delle somme – Onere a carico del creditore.
In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, questi, in quanto ausiliare del giudice, ha il dovere di precisare nella dichiarazione prevista dall’art. 547 cod. proc. civ. se esistono presso di lui somme di cui è debitore verso l’ente locale, nonché quale ne è la condizione in rapporto alla delibera di destinazione a lui notificata ed ai pagamenti successivi; in caso di assenza dell’ente locale debitore, il giudice, sulla base di tale dichiarazione e della documentazione depositata, può, anche d’ufficio, dichiarare la nullità del pignoramento, ove accerti che è caduto su somme destinate alle finalità di cui all’art. 159, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che le stesse sono contemplate dalla delibera di preventiva quantificazione adottata dall’organo esecutivo e notificata al tesoriere, di cui al successivo comma 3, ed altresì che non sussiste la condizione preclusiva dell’impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (emissione, dopo l’adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al soggetto tesoriere dell’ente locale, di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso). In tal caso il creditore procedente che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all’ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 16 settembre 2008 n. 23727

 

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