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La legge n. 160/2023, concorre all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove quest’ultimo prevede, tra le riforme abilitanti, la “semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno” nell’ambito di un piĆ¹ ampio intervento di revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese.

L’articolo 1 della legge identifica l’oggetto della legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalitĆ  di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell’intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. Con una modifica al testo approvata al Senato, ĆØ stato precisato che la revisione include altresƬ gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale.

L’articolo 2 identifica i principi e criteri direttivi generali per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese: pluriennalitĆ , certezza dell’orizzonte temporale e adeguatezza rispetto agli obiettivi, misurabilitĆ  dell’impatto, programmazione, coordinamento, agevole conoscibilitĆ , digitalizzazione e semplicitĆ , uniformitĆ , accessibilitĆ  ai contenuti e trasparenza delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale, valorizzazione del contributo dell’imprenditoria femminile, strategicitĆ  per l’interesse nazionale e di inclusione dei professionisti.

L’articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi, uno o piĆ¹ decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall’articolo 2 e degli ulteriori princƬpi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo ĆØ affidato il compito di:

  • razionalizzare l’offerta di incentivi e
  • armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice.

I decreti legislativi sono adottati su
proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalitĆ  e le pari opportunitĆ  e il Ministro per le disabilitĆ , nonchĆ© di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli
schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi alle Camere per l’acquisizione del
parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale periodo, i decreti possono essere comunque adottati.

Con riferimento al decreto legislativo recante il ”
Codice degli incentivi“, ĆØ acquisito anche il
parere del Consiglio di Stato.

Ā Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei medesimi. Ā 

L’articolo 5 contiene i principi in materia di
coordinamento con gli incentivi regionali, anche in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell’esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la
compartecipazione finanziaria delle regioni, nonchƩ il
coordinamento e
l’integrazione
con gli interventi regionali; individueranno inoltre le condizioni e le
soluzioni di raccordo tra Stato e regioni in modo tale che i sistemi incentivanti siano complementari (e non sovrapposti) e coprire il massimo delle possibilitĆ  di incentivazione. Le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere
elementi di flessibilitĆ  per consentire a tutte le amministrazioni il
rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle
programmazioni di livello
regionale, nazionale o comunitario.

I
princƬpi e criteri direttivi specifici ai quali il Governo ĆØ tenuto ad attenersi nell’esercizio della delega per la
razionalizzazione dell’offerta di incentivi sono indicati all’
articolo 4:
ricognizione e sistematizzazione delle
misure di
incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalitĆ  delle stesse;
concentrazione dell’
offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico;
programmazione degli
interventi di
incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un
congruo periodo temporale, adeguato alle finalitĆ  di sostegno secondo le valutazioni effettuate
ex ante.

I
principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega per l’adozione del ”
Codice degli incentivi” sono, invece, indicati all’articolo 6. In particolare, si prevede che, in attuazione della delega, siano definiti i
contenuti minimi dei bandi, sia aggiornata la disciplina dei
procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano
rafforzate le attivitĆ  di
valutazione sull’
efficacia degli
interventi, siano implementate le
soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la
conoscenza dell’offerta di incentivi, la
pianificazione degli interventi e le attivitĆ  di
valutazione, si garantisca la conformitĆ  con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, si attribuisca
natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute
premialitĆ , ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che
assumano persone con disabilitĆ  e valorizzino la quantitĆ  e la qualitĆ  del
lavoro femminile e
giovanile, nonchƩ il sostegno alla
natalitĆ , siano
coinvolte le associazioni di categoria, per promuovere azioni di
informazione sull’offerta di incentivi e di accompagnamento all’accesso agli stessi da parte del numero piĆ¹ ampio possibile di imprese.

L’articolo 8 contiene norme per la valorizzazione delle potenzialitĆ  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e della
piattaforma telematica Ā«
Incentivi.gov.itĀ», demandando al Ministero delle imprese e del
made in Italy la possibilitĆ  di una loro
implementazione. Talune
semplificazioni riguardano l’
obbligo in capo alle
imprese di pubblicazione delle
erogazioni pubbliche a loro favore. Si prevede che si debba dare indicazione
in G.U. di
avvisi sintetici sui provvedimenti generali di aiuto adottati e sulle loro modifiche.

Inoltre, viene promossa la stipula di protocolli per il rilascio accelerato delle certificazioni attestanti i requisiti (anche fiscali) per l’accesso agli incentivi e di protocolli operativi per l’accelerazione, in via sperimentale, delle procedure di rilascio del documento unico di regolaritĆ  contributiva – DURC e della documentazione antimafia.

L’
articolo 9 autorizza la spesa di
500.000 euro per il 2023 e un milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo
studio, il
monitoraggio e la
valutazione funzionali all’
attuazione delle deleghe previste dalla legge in commento, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all’impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, nonchĆ© per la
valorizzazione del
Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica ”
incentivi.gov.it“.

L’
articolo 7 abroga l’articolo 27, comma 3 della legge sulla concorrenza 2021 (
L. n. 118/2022), il quale indica in dieci mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, il termine per l’adozione, da parte del Governo, di
almeno uno dei
decreti legislativi per
semplificare, rendere piĆ¹ efficaci ed efficienti e
coordinare i
controlli sulle attivitĆ  economiche, nonchĆ© eliminare gli adempimenti non necessari. Rimane fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l’adozione di tutti i decreti legislativi di attuazione della delega. Si ricorda che la riforma concorre all’attuazione del PNRR.

L’
articolo 10, infine, prevede che le disposizioni della legge in esame e dei decreti di attuazione si applichino nelle regoini a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2023

 

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