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Il TAR di Bari si è di recente occupato di una vicenda che ha coinvolto la proprietaria di un immobile e il Comune di Bari.
Nel marzo del 2004, la titolare di un appartamento, all’ottavo piano di un condominio sito in via Amendola, avanzava una domanda di condono edilizio indirizzata al Comune di Bari, al fine di ottenere la sanatoria di una veranda abusiva.
L’amministrazione comunale, nel 2013 – quindi ben nove anni dopo – forniva risposta negativa alla richiesta avanzata dalla proprietaria, rigettando la richiesta di condono.
Nonostante ciò, la proprietaria insisteva per l’ottenimento del provvedimento e avanzava un’istanza all’amministrazione comunale, chiedendo l’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego espresso dalla stessa.

Ebbene, dinanzi a tale richiesta, il Comune rimaneva inerte, non provvedendo ad emanare alcun provvedimento.
Dinanzi quindi all’inerzia dell’ente locale, nel settembre del 2023 il condominio sollecitava il Comune a prendere provvedimenti sulla domanda di condono. Infatti, in assenza dello stesso, poiché la veranda abusiva insisteva sulle parti comuni dell’immobile condominiale, il condominio rischiava di decadere dal beneficio fiscale del credito d’imposta previsto in caso di realizzazione di opere di manutenzione dello stabile.

A tale sollecito rispondeva nel novembre dello stesso anno il Comune di Bari, con preavviso di rigetto della domanda di condono, a causa di asserite carenze documentali.
Ebbene, al fine di tutelare i propri interessi, il condominio ricorreva al TAR di Bari, richiedendo ai giudici amministrativi l’accertamento della illegittimità del comportamento inerte tenuto da parte dell’amministrazione comunale, chiedendo altresì la fissazione di un termine entro cui concludere il procedimento.

I giudici hanno accolto il ricorso del condominio, facendo alcune precisazioni in merito all’istituto del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10 bis della l. 241/90. Lo stesso infatti prevede che, nell’ambito dei procedimenti ad istanza di parte, la P.A. competente, prima di adottare un provvedimento negativo, deve comunicare all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Il preavviso di rigetto, come si desume dal dettato normativo, produce effetti meramente endoprocedimentali, non essendo idoneo a definire il procedimento amministrativo.

Inoltre, rileva quanto previsto dall’art. 2 della l. 241/90, il quale dispone che l’amministrazione pubblica, nei casi in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
I giudici amministrativi, nell’accogliere il ricorso del condominio, hanno quindi fissato un termine di trenta giorni entro il quale il Comune dovrà provvedere sulla domanda di condono. In caso di perdurante inerzia da parte dell’amministrazione comunale, il TAR ha disposto la necessità di nominare un commissario ad acta, con trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità erariale in capo all’ente locale.



 

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