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Il presente ricorso ha ad oggetto una segnalazione pregiudizievole nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, a seguito di cessione del credito, che il cliente contesta allegando la carenza del presupposto formale e di quello sostanziale e di cui chiede la cancellazione “ab origine”

In particolare, il Collegio di Coordinamento ABF si interroga sui presupposti della segnalazione a sofferenza quando l’intermediario resistente sia cessionario del credito originariamente appostato a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia da parte del cedente. Tale questione si dirama nei seguenti due quesiti, distinti per quanto logicamente collegati, entrambi oggetto di orientamenti difformi fra i Collegi territoriali:

1) Se l’intermediario cessionario possa segnalare in continuità con la segnalazione effettuata dal cedente senza essere tenuto ad effettuare un’autonoma valutazione della sofferenza del debitore ceduto;

2) In caso di risposta positiva al primo quesito, se il cessionario debba tenere conto, al fine di valutare la persistenza situazione di sofferenza del debitore ceduto, della sottoscrizione del piano di rientro nel frattempo intervenuta.

Nell’esaminare i due quesiti sopra esposti, il Collegio ricorda che la materia, in armonia con le fonti sovraordinate (segnatamente, con il regolamento UE n. 679/2016 e con il Testo Unico Bancario), è regolata dalle “Istruzioni per gli intermediari creditizi” di cui alla Circolare della Banca d’Italia 11 febbraio 1991 n. 139.

Segnalazione in Centrale Rischi effettuata dal cessionario in continuità col cedente

Sul punto, il Collegio prende le mosse dalle rilevanti disposizioni della Circolare n. 139/1991 per affrontare il quesito se l’intermediario cessionario possa segnalare in continuità senza essere tenuto ad effettuare un’autonoma valutazione della sofferenza del debitore.

Pur ritenendo necessaria la rivalutazione della posizione economica del ceduto, la nuova istruttoria, secondo il Collegio di Coordinamento ABF, dev’essere limitata alla verifica del “perdurare o meno dello stato di insolvenza”, escludendo che debba essere replicato l’esame già effettuato dal cedente (Coll. Roma, decisione n. 10135 del 5 luglio 2022; Collegio di Bologna, decisione n. 25411 del 15.12.2021; Collegio di Palermo, decisione n. 16142 del 05.07.2021; Collegio di Torino, decisione n. 22068 del 25.10.2021).

Depone a favore di tale soluzione, rileva il Collegio di Coordinamento ABF, innanzitutto, la formulazione letterale del cap. II, sez. 1, par. 8 (“il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza”), che allude bensì a una segnalazione fondata sulla precedente e in continuità con questa, ma esclude ogni automatismo, facendo salva la possibilità (rectius, l’obbligo) di valutare circostanze idonee a condurre a una classificazione diversa del debito.

Fa propendere per l’orientamento appena esposto, inoltre, la considerazione delle finalità generali cui si ispira il servizio centralizzato dei rischi. L’appostazione a sofferenza in Centrale Rischi, infatti, costituisce un’informazione pubblica, diretta a rendere avvertiti gli intermediari partecipanti a tale servizio in ordine alla potenziale difficoltà del debitore segnalato di onorare le proprie future obbligazioni; essa, in particolare, risponde all’esigenza di garantire il corretto funzionamento del mercato del credito ed è il mezzo istituzionalmente teso a far sì che la Banca d’Italia svolga la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese bancarie. Su questa informazione, dunque, deve poter fare affidamento (anche) il cessionario, che può così essere esonerato dall’effettuare una valutazione ab initio della situazione finanziaria complessiva del debitore

In conclusione, l’appostazione a sofferenza richiede al cessionario un’indagine avente a oggetto i soli, eventuali elementi sopravvenuti, i quali, in considerazione delle modifiche in melius potenzialmente intervenute nella complessiva situazione finanziaria del cliente, potrebbero indurlo a una diversa classificazione del debito (Coll. Roma, dec. n. 6190 del 15/04/2022, conformi dec. n. 19493 del 03/09/2021, dec. n. 21684; n. 10135 del 5 luglio 2022, cit.).

Il Collegio di Coordinamento ABF, pertanto, con riguardo al primo quesito, esprime il seguente principio di diritto:

“E’ legittima la segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore”.

Sottoscrizione di un piano di rientro e segnalazione a sofferenza

Il secondo quesito concerne l’eventuale rilevanza da attribuire alla sottoscrizione del piano di rientro con il cessionario quale circostanza di cui tener conto ai fini dell’interruzione della segnalazione.

Sul punto, indicazioni precise si possono trarre dal cap. II, sez. 6, par. 26, che contempla due diverse situazioni:

a) L’accordo formalizzato con clienti segnalati a sofferenza prevede il pagamento della somma concordata contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione: allora nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le sofferenze, mentre nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento l’intermediario segnala il cliente nella categoria sofferenze – crediti passati a perdita per la parte eventualmente stralciata; a partire dalla rilevazione successiva, invece, nessuna segnalazione è dovuta; oppure

b) l’accordo prevede il pagamento della somma concordata in più soluzioni: l’intermediario segnala il cliente nella categoria sofferenze per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata; segnala nella categoria sofferenze-crediti passati a perdita il valore dell’importo eventualmente stralciato.

La situazione sub a) – ovvero l’immediato pagamento della somma concordata – costituisce, testualmente, una sopravvenienza che giustifica l’interruzione della segnalazione a sofferenza; può comportare la classificazione nella categoria “sofferenze crediti passati a perdita” se l’accordo prevede lo stralcio di una parte del debito.

La situazione sub b) presuppone, viceversa, la rateizzazione della somma concordata in più soluzioni. Nell’interpretare questa disposizione, sorge l’interrogativo se essa includa sia l’eventualità, più frequente, che l’accordo con il cliente abbia comportato frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza (c.d. a saldo e stralcio) – ipotesi cui fa riferimento, già, il Cap. 2 Sez. II, par. 5.5 (Sofferenze. Crediti passati a perdita) – sia il caso in cui il piano di rientro contempli il pagamento integrale del debito.

A favore dell’interpretazione più lata, invero, milita già la formulazione letterale della disposizione, che si riferisce allo stralcio di una parte del debito come a una mera eventualità. Sul piano sostanziale, inoltre, tale lettura è coerente con il già citato Cap. II, Sez. 2, par. 1.5, ai sensi del quale la segnalazione a sofferenza non presuppone una previsione di perdita.

Inoltre, la modalità dilazionata di adempimento, ancorché includa la totalità della somma dovuta, non realizza la piena soddisfazione dell’interesse posto alla base del credito né presuppone necessariamente una valutazione di probabile realizzabilità delle operazioni di rientro.

Ne consegue che la sottoscrizione di un piano di rientro volto alla rateizzazione del debito, pur quando ha a oggetto l’integralità della somma dovuta, non costituisca, di per sé, un elemento sopravvenuto tale da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore e, in particolare, da far venire meno la segnalazione a sofferenza (v., in questo senso, Cass. 15.12.2020, n. 28635), dovendo invece comportare la riduzione della segnalazione per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata.

Resta peraltro inteso che l’intermediario, nel sottoscrivere con il cliente un accordo formalizzato, dovrà comportarsi secondo buona fede e rendere edotto il cliente delle conseguenze della conclusione di un piano di rientro sotto il profilo della classificazione del credito da esso vantato nella categoria delle sofferenze ovvero delle perdite, nonché del regime di accesso dell’informazione che lo concerne in Centrale Rischi.

Tutto ciò considerato, il Collegio formula il seguente principio di diritto:

“La stipula di un piano di rientro che preveda il pagamento della somma concordata in più soluzioni non comporta di per sé il venire meno della segnalazione a sofferenza”.

 

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