Dal 1° gennaio 2024, gli incentivi per l’assunzione di donne in situazioni di svantaggio sono cambiati, passando da una decontribuzione dal 100% al 50% e abolendo il massimale di esenzione di 8mila euro. Tali incentivi sono fondamentali per contrastare la disparità di genere nel lavoro e sono previsti anche per assunzioni a tempo indeterminato. Il punto sulle modalità operative dell’agevolazione, i soggetti beneficiari, i requisiti minimi e lo sgravio contributivo netto.
Come noto, per far fronte alla situazione di svantaggio delle donne nel contesto lavorativo, gli incentivi alle assunzioni di donne rappresentano un sostegno importante. A far data dal 1° gennaio 2024 è cambiato l’incentivo in caso di assunzione delle donne svantaggiate (introdotto dalla Legge n. 92-2012) con la riduzione della decontribuzione, che passa dal 100% al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro e l’abolizione del massimale di esenzione (in precedenza il massimale è stato di 8mila euro).
Nota: l’agevolazione spetta solo in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero per le trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato e non necessita di autorizzazione da parte della Comunità Europea.
Assunzione delle donne svantaggiate: il punto
Soggetti che hanno diritto al beneficio
L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione della pubblica Amministrazione.
L’agevolazione riguarda l’assunzione delle donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi; delle donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o assunte in un settore caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna) e delle donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Con il Decreto Lavoro n. 365/2023 sono stati individuati i settori e le professioni ad alto tasso di disparità occupazionale uomo donna del 2024, che consentiranno di beneficiare dell’esonero contributivo ex art. 4 comma 11 della legge n. 92/2012 in occasione delle rispettive assunzioni di lavoratrici donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Nota: si rammenta che per “soggetto privo di impiego regolarmente retribuito” si intende chi nei 6 mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un certo reddito (4.800 euro in caso di lavoro autonomo e 8.174 euro per i rapporti di lavoro subordinato/co.co.co ecc.).
La situazione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito” diverge dall’eventuale stato di disoccupazione ovvero dal rilascio da parte del soggetto interessato della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
La circolare INPS n. 32/2021 chiarisce che i requisiti soggettivi dei lavoratori devono sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio (nel caso di agevolazione richiesta per un’assunzione a tempo determinato il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; nel caso di beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto il bonus per la precedente assunzione a termine, il possesso del requisito é riferito alla data della trasformazione).
Durata e misura dello sgravio contributivo
Per le assunzioni /trasformazioni a tempo indeterminato lo sgravio è di 18 mesi al 50 % senza applicazione del limite massimo di agevolazione (sono ammesse allo sgravio anche le assunzioni a scopo di somministrazione).
Nota: si rammenta che per le assunzioni a tempo determinato la durata dello sgravio è di 12 mesi al 50 % senza limite annuale come già stabilito dalla Legge 92-2012 (Legge Fornero).
Requisito dell’incremento occupazionale netto
Per avere diritto all’agevolazione deve verificarsi un incremento occupazionale netto da calcolarsi sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti al netto delle diminuzioni degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2.359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Nota: l’incentivo spetta se l’incremento occupazionale non avviene a seguito dei seguenti casi: a) dimissioni volontarie del lavoratore; · invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; · pensionamento per raggiunti limiti di età; · riduzione volontaria dell’orario di lavoro; · licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Nel caso in cui alla fine del periodo tale incremento non sia stato realizzato, il datore di lavoro dovrà restituire i benefici mensilmente già fruiti.
Altri requisiti previsti per poter usufruire dell’agevolazione per l’assunzione donne svantaggiate
I datori di lavoro per poter usufruire dell’agevolazione contributiva devono:
- essere in regola con gli adempimenti contributivi;
- osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
L’assunzione inoltre non deve derivare da un obbligo preesistente, non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore e il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale (fatto salvo il caso che l’assunzione fondi la sua esigenza all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi).
La comunicazione preventiva a cura del datore di lavoro
I datori di lavoro interessati devono trasmettere istanza preventiva con il cassetto Previdenziale per la fruizione dell’incentivo attraverso la compilazione del modulo “92-2012” (ogni evento di assunzione, proroga o trasformazione necessita della compilazione di una singola comunicazione).
Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza l’Inps fornisce risposta sull’esito dell’istanza ed in caso di esito positivo attribuisce automaticamente il codice di autorizzazione 2H.
La lavoratrice sarà poi codificata in Uniemens con il codice 55 a cui è collegato l’esonero contributivo a carico del datore di lavoro pari al 50%.
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Le istruzioni operative ed amministrative per gestire l’assunzione agevolata, unitamente ad una dettagliata descrizione delle condizioni a cui è subordinato l’esonero, sono contenute nella circolare Inps n. 111/2013 e nei messaggi n. 12850 e 12212/2013.
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Celeste Vivenzi
Giovedì 8 febbraio 2024
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