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Imprese e associazioni hanno l’obbligo di adeguata informativa in bilancio (o sul proprio sito Internet) per le erogazioni pubbliche ricevute per importi complessivamente superiori a 10.000 euro. Con decorrenza dai bilanci per il 2023, a differenza degli anni precedenti, non sono più previste proroghe all’applicazione delle sanzioni in caso di inadempimento in relazione all’informativa delle erogazioni ricevute. Da quest’anno è inoltre prevista l’esenzione dell’informativa per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La legge 4 agosto 2017, n. 124 ha introdotto (art. 1, commi da 125 a 129) alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.

Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

– le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;

– le imprese.

Con specifico riferimento alle imprese, in base al comma 125-bis dell’art. 1 della legge n. 124/2017 “i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni […] e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.”
In base a quanto previsto dall’art. 2195 c.c. sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Termine per la pubblicazione

Per i soggetti che depositano un bilancio (sia esso ordinario, abbreviato o delle micro imprese) l’adempimento può essere assolto in sede di approvazione del bilancio d’esercizio contenente la nota integrativa o le c.d. annotazioni.

In particolare, per le c.d. micro imprese sembra che l’adempimento possa essere effettuato alternativamente:

– in calce allo Stato Patrimoniale;

– sul sito Internet,

entro il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale vengono percepite le erogazioni.

Nel caso in cui il bilancio d’esercizio non venga approvato entro 120 giorni bensì nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, il termine per l’adempimento dell’informazione delle erogazioni ricevute viene differito.

In caso di soggetti che non depositano il bilancio l’adempimento deve essere effettuato mediante pubblicazioni Internet entro il 30 giugno di ogni anno.

Limite d’importo

Con riferimento al limite di valore previsto dal comma 127 dell’art. 1, legge n. 124/2017, si escludono gli obblighi di pubblicazione qualora l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore, nel periodo considerato, al valore di 10.000 euro, al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti.

Conseguenzialmente, l’obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000 euro.

Indicazione in nota integrativa

La tassonomia dei bilanci tiene conto dell’obbligo di fornire informazioni in relazione ai contributi ricevuti sotto qualunque forma (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) dalle Pubbliche Amministrazioni e ciò in ossequio alle prescrizioni in materia di trasparenza dei bilanci fissate dall’art. 1, commi 125 e seguenti, legge n. 124/2017 in vigore dall’esercizio decorrente dal 1° gennaio 2018. Tali prescrizioni si riflettono anche con riferimento ai bilanci in forma abbreviata ovvero redatti secondo il modello micro-imprese.

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

b) denominazione del soggetto erogante;

c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

d) data di incasso;

e) causale.

Fac-simile indicazione in nota integrativa/annotazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni:

– ……………………….;

– ……………………….;

– ………………………..

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, legge n. 234/2012, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, così come modificato dall’art. 8, comma 2, legge n. 160/2023. È prevista, quindi, l’esenzione dell’informazione degli aiuti suddetti.

Tale semplificazione è applicabile sia ai soggetti che inseriscono l’informativa in nota integrativa che ai soggetti che provvedono sui siti Internet.

Si evidenzia che l’obbligo di rendicontazione segue il criterio c.d. di cassa, in quanto riguarda gli importi “effettivamente erogati”.

Pubblicazione su siti Internet

I soggetti non tenuti alla redazione dei bilanci, ovvero imprenditori individuali e società di persone, assolvono al suddetto obbligo mediante pubblicazione delle necessarie informazioni sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, nel caso non si abbia un sito Internet, mediante pubblicazione sui portali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Sanzione per mancata indicazione dei contributi pubblici

L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia.

Nel corso degli anni precedenti erano state previste proroghe per l’applicazione delle suddette sanzioni, proroghe non più previste attualmente.

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