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IN BREVE
INCENTIVI ALLE AZIENDE

Nuove assunzioni: pubblicato il D.M. sulla maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione

D.M. 25 giugno 2024

In data 26 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto 25 giugno 2024emanato dal Ministro dell’Economia e delle

Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, contenente le modalità di attuazione dell’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del richiamato D.Lgs. n. 216/2023.

Fondo FRI-TUR: al via i contributi per le imprese del settore turistico
Al via il nuovo appuntamento con FRI-TUR, il fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo.
L’intervento agevolativo, previsto dal PNRR e promosso dal Ministero del Turismo, prevede la concessione di contributi diretti e finanziamenti alle imprese del comparto ricettivo-turistico che investono per migliorare l’ospitalità e riqualificare le strutture in chiave sostenibile e digitale.
Il nuovo sportello può contare su una dotazione finanziaria di 780 milioni di euro, di cui 180 milioni stanziati per il contributo diretto alla spesa e 600 milioni per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti.
Il 50% dei fondi è riservato ad interventi di riqualificazione energetica, mentre una quota pari al 40% cento delle risorse destinate al contributo diretto alla spesa è riservata a interventi realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia).

Vedi l’Approfondimento

Prorogata dalla Commissione Europea la Decontribuzione SUD fino al 31 dicembre 2024
MLPS, Comunicato 25 giugno 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 25 giugno 2024 – ha reso noto che la Commissione Europea ha accolto la richiesta di estendere l’autorizzazione all’utilizzo della misura “Decontribuzione Sud”, per ulteriori 6 mesi, dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2024.
Com’è noto, l’agevolazione contributiva, introdotta inizialmente dal decreto-legge n. 104/2020 e successivamente prorogata dalla legge n. 178/2020, configurandosi come Aiuto di Stato, necessita di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione benché sia stata prevista fino al 2029.
L’agevolazione “Decontribuzione Sud” prevede un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente.
Il beneficio si applica alle aziende ubicate nelle seguenti regioni considerate aree svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’esonero del 30% è prorogato al 31 dicembre 2024 per le sole assunzioni fatte entro il 30 giugno (non opera più quindi per le assunzioni successive a quella data).

INPS, CONTRIBUZIONE

I contributi 2024 di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali

INPS, Circolare 25 giugno 2024, n. 74

L’INPS – con Circolare del 25 giugno 2024, n. 74 – ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2024, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali.
Per l’anno 2024 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di € 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.
Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2024, il 16 settembre 2024, il 18 novembre 2024 e il 16gennaio 2025.

Lavoratori intermittenti ed attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi
INPS, Messaggio 26 giugno 2024, n. 2382
L’INPS – con Messaggio del 26 giugno 2024, n. 2382 – ha reso noto il contributo aggiuntivo di malattia, in relazione al personale adibito a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi.
Al riguardo, in riferimento ai lavoratori intermittenti identificati con il codice tipo contribuzione “G0” e “H0” alle dipendenze dei datori di lavoro sopra individuati, con il presente messaggio si comunica che è stato istituito il nuovo codice tipo lavoratore “IA”, avente il significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, da esporre all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

INPS, PRESTAZIONI

Modalità di presentazione delle istanze di riesame dell’indennità di discontinuità INPS

INPS, Messaggio 17 giugno 2024, n. 2258

L’INPS – con Messaggio del 17 giugno 2024, n. 2258 – ha fornito alcune informazioni sulla presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi, relativamente all’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, introdotta al fine di sostenere economicamente tale categoria di lavoratori.
L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale www.inps.it in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.
Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”.

Vedi l’Approfondimento

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Alcune novità sulla conversione in lavoro del permesso di soggiorno per protezione speciale

INAIL, Istruzioni operative 6 giugno 2024, prot. n. 5544

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno (su parere dell’Avvocatura di Stato) – con Circolare del 29 maggio 2024, prot. n. 0049449 – ha reso note le condizioni necessarie per convertire in lavoro i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale.
Com’è noto, il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/2023, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’Avvocatura Generale ha, tuttavia, chiarito che nei seguenti casi, tale facoltà di conversione è ancora possibile:

  • rilascio prima del 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore della modifica normativa);
  • corso di validità;
  • sussistenza dei requisiti di legge ai fini della conversione.

Tale possibilità vale per tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale sono stati rilasciati.

Pertanto, vale sia per i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19TUI (compresi quelli rilasciati per la tutela della vita privata e familiare), che per quelli rilasciati su richiesta della Commissione Territoriale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008.
Infine, sono convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il diniego della amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023.

SICUREZZA SUL LAVORO

I chiarimenti del MLPS sull’utilizzo della realtà virtuale nei percorsi di apprendimento

MLPS, Risposta ad Interpello 19 giugno 2024, n. 3

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 19 giugno 2024, n. 3 – ha espresso il proprio parere rispetto alla possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento nell’ambito dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al riguardo il MLPS individua le priorità di riferimento:

  • garanzia di un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
  • adozione di metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
  • svolgimento di dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche; adozione di metodologie di apprendimento innovative.

Pertanto, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha ritenuto che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo per l’articolazione del percorso formativo dei lavoratori ex art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano essere ricondotte nell’ambito degli Accordi attualmente vigenti in materia.

VIGILANZA SUL LAVORO

I chiarimenti INL sul nuovo regime sanzionatorio dopo la conversione in legge del dl PNRR

INL, Nota 18 giugno 2024, prot. n. 1091; Nota 24 giugno 2024, prot. n. 1133

Nella Gazzetta Uiciale del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Le disposizioni tese al contrasto del lavoro irregolare negli appalti pubblici sono le seguenti:

  • al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
  • l a responsabilità solidale – in base alla quale il committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – dovrà essere applicata anche nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale (cd. somministrazione abusiva), nonché nei casi di appalto e di distacco illecito;
  • viene introdotto l’obbligo, per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto MLPS 25 giugno 2021, n. 143.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 1091/2024 – ha chiarito le regole di determinazione delle sanzioni e delle relative maggiorazioni applicabili in caso di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti.
Successivamente, con Nota del 24 giugno 2024, prot. n. 1133, l’INL ha definito il regime intertemporale delle sanzioni per esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Vedi l’Approfondimento

APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via il Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo

Dal 1° luglio 2024 è operativo FRI-TUR, il fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo.

Il nuovo sportello può contare su una dotazione finanziaria di 780 milioni di euro, di cui 180 milioni stanziati per il contributo diretto alla spesa e 600 milioni per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti.

Il 50% dei fondi è riservato ad interventi di riqualificazione energetica, mentre una quota pari al 40% cento delle risorse destinate al contributo diretto alla spesa è riservata a interventi realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia).
Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate da:

  • imprese alberghiere;
  • imprese che esercitano attività agrituristica;
  • imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici (inclusi i parchi acquatici e faunistici).

Le imprese che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sul precedente avviso del 28 gennaio 2023, possono ripresentare istanza di incentivo:

  • anche per i medesimi programmi di investimento, se la precedente domanda sia risultata non esaminabile, o abbiano rinunciato;
  • esclusivamente per programmi di investimento differenti da quelli già proposti, se la precedente domanda sia risultata accolta positivamente ovvero conclusa con esito negativo.

Ai fini dell’ammissibilità, le imprese richiedenti devono:

  • gestire, in virtù di un contratto regolarmente registrato, un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, ovvero essere proprietarie degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico;
  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
  • essere in regime di contabilità ordinaria;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
  • avere stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi;
  • essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento adottata dalla banca per il finanziamento della domanda di incentivo presentata.

Le imprese, se operanti nel settore agricolo o della pesca, devono impegnarsi ad adottare un apposito regime d i contabilità separata per l’attività da agevolare per tutta la durata di realizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso.
I progetti presentati devono avere ad oggetto investimenti idonei a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva.
In particolare, il programma di investimento, riferito ad una o più delle unità locali dell’impresa richiedente ubicate sul territorio nazionale, deve prevedere la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi (ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale):

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture
    a) interventi di cui all’articolo 5 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico;
    b) interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo;
  • interventi di riqualificazione antisismica:
    a) realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio;
    b) acquisto di beni destinati a strutture esistenti;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: sostituzione di finiture; interventi di natura edilizia più rilevante; realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari; sostituzione di serramenti interni; sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità;
  • interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’eicienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • per gli stabilimenti termali: interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali:
    a) realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari;
    b) realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali;
    c) attrezzature e apparecchiature per vasche per balneoterapia;
    d) apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia;
    e) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
    f) attrezzature per la riabilitazione;
    g) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature;
  • interventi di digitalizzazione: acquisto di modem, router e impianti wifi; realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi; acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software; acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile; creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line; acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti; acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR; acquisto di licenze del software ERP; acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione;
  • interventi di acquisto/rinnovo di arredi.

Ai fini dell’ammissibilità, i programmi presentati devono comportare spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a € 500.000 e non superiori a 10 milioni di euro.
I programmi
 devono:

  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro tre mesi dalla data di stipula contratto di finanziamento. Su richiesta motivata dell’impresa potrà essere autorizzata, per una sola volta, una proroga del termine di avvio. Per avvio del programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del programma di investimento;
  • essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2025. La data di conclusione è la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile;
  • essere conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH).

INPS, PRESTAZIONI

INPS: le novità operative sull’indennità di discontinuità dei lavoratori dello spettacolo

L’INPS – con Messaggio n. 2258/2024 – ha chiarito le modalità di proposizione del ricorso e dell’istanza di riesame avverso il provvedimento di reiezione dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo prevista dal D.Lgs. 30 novembre 2023, n. 175.
Com’è noto, sono destinatari dell’indennità di discontinuità, i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che siano autonomi o co.co.co. o subordinate a termine, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che prestino attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:

  • operatori di cabine di sale cinematografiche;
  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film; lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 30 novembre 2023, n. 175;
  • iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a € 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico.

L’INPS – con Messaggio del 4 dicembre 2023, n. 4332 – aveva fornito alcune istruzioni operative in riferimento alla spettanza dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.
Ora l’Istituto, con Messaggio n. 2258/2024 ha precisato che l’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.
Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”.
Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza medesima o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni, decorrenti dal 18 giugno 2024, ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva.
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di discontinuità è il Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo: l’esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati provinciali, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione dal Direttore territoriale competente o da un suo delegato, ex art. 46 , legge n. 88/1989.
Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

VIGILANZA SUL LAVORO

Il nuovo regime sanzionatorio in caso di somministrazione, appalto e distacco illeciti

La legge 29 aprile 2024, n. 56 ha modificato il quadro sanzionatorio in caso di impiego di lavoratori irregolari e di violazioni in materia di somministrazione di lavoro.
Nello specifico:

  • per l’impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, si prevede l’incremento al 30% della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 3, commi da 3 a 5, decreto legge n. 12/2002 (cd. maxi-sanzione per lavoro nero);
  • per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, le nuove sanzioni sono le seguenti:
    a) per l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro, viene prevista la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro;
    b) per l’ipotesi in cui il somministratore non autorizzato agisca senza scopo di lucro, viene prevista la pena dell’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda da € 600 ad € 3.000;
    c) per l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, viene prevista la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da € 900 ad € 4.500;
    d) nelle ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale svolte senza scopo di lucro, viene prevista la pena dell’arresto fino a 45 giorni e dell’ammenda da€ 300 ad € 1.500;
  • per l’utilizzatore di personale somministrato da soggetti non autorizzati, si prevede la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
  • nelle ipotesi di appalto o distacco fittizi, in quanto privi dell’effettiva funzione per la quale sono stati prefigurati dall’ordinamento, per l’utilizzatore ed il somministratore di personale viene prevista la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
  • nel caso di somministrazione fraudolenta, che ricorre quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di € 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 18 giugno 2024, prot. n. 1091 – ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 29, comma 4, decreto legge n. 19/2024 (convertito, con modificazioni, dallalegge n. 56/2024) in materia di esercizio non autorizzato di somministrazioneappalto e distacco illeciti.

Gli importi delle sanzioni previste sono aumentati del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti, ovvero di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali (recidiva “semplice”).
A titolo esemplificativo, pertanto:

  • qualora si debba sanzionare un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una maxisanzione, l’importo dell’ammenda sarà di € 60+40% (ex lege n. 145/2018) = € 84;
  • qualora si debba sanzionare un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una delle sanzioni penali (sentenza passata in giudicato) previste dal medesimo art. 18, l’importo dell’ammenda sarà di € 60+20% = € 100,80.

Questo meccanismo si applica a tutte le ipotesi sanzionatorie inclusa la somministrazione di lavoro posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
In caso di sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. Una siffatta formulazione va ora rapportata alle nuove sanzioni che, come detto, non prevedono più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria. In tal senso, quindi, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le due tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.
Pertanto, ad eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.
In data 24 giugno 2024, Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota prot. n. 1133/2024, con la quale ha fornito indicazioni operative in merito al regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti.
Le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dal 2 marzo 2024 (entrata in vigore del decreto-legge n. 19/2024).
Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data, continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ex art. 1, D.Lgs. n. 8/2016, come declinato nella Circolare MLPS n. 6/2016.Infine, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.

Tratto da My Solution
Bientina lì, 03/07/2024
Studio Mattonai



 

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