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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Con l’entrata in vigore del Decreto Crescita 2019 n. 58 sono state introdotte una serie di novità riguardanti gli affitti brevi con l’istituzione della Banca dati locazioni brevi e l’introduzione dell’obbligo di istituire un codice identificativo unico. La creazione di questa banca dati risponde a diverse esigenze che in sintesi potremmo descrivere in:

  1. lotta all’evasione e agli affitti in nero
  2. incremento del gettito anche per via della maggiore imposta di soggiorno da versare
  3. maggiore trasparenza degli operatori verso i clienti finalizzata alla riduzione del rischio di frodi e truffe

Rispetto al punto 2 per esempio sarà creato un nuovo canale di comunicazione tra agenzia delle entrate, comuni e Ministero dell’interno in quanto i dati contenuti nella nuova banca dati relativamente alle persone alloggiate sarà fornito anche all’agenzia delle delle Entrate che avrà il compito di verificare che tutti abbaino versato correttamente l’imposta di soggiorno la cui potestà impositiva è dei Comuni.

Lo stesso sarà per le nuove ritenute d’acconto sulle locazioni brevi di cui parleremo più in seguito.

Cos’è il codice identificativo unico e a cosa serve

Il CIU delle locazioni brevi serve ad identificare il soggetto che eroga il servizio di locazione ai propri clienti e che deve soddisfare dal 2019 non solo la comunicazione alloggianti ma anche l’effettuazione della ritenuta d’acconto sulle somme incassate dai clienti o dagli intermediari siano essi residenti fiscalmente in italia o all’estero o stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

Parliamo di un codice alfanumerico che sarà inserito un una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle Entrate.
Essere inseriti nella banca dati delle locazioni brevi non esclude che possiate affittare le vostre case vacanze, b&b, appartamenti ad affitti di maggiore durata.

Questo codice sarà importante anche perchè contribuisce alla corretta identificazione delle strutture. Nella identificazione sarà necessario inserire anche il proprietario dell’immobile o il legale rappresentante italiano se parliamo di una impresa o società con personalità giuridica o rappresentante fiscale della società estera svolge attività in Italia.

Il codice dovrà essere inserito in ciascun annuncio è pubblicitario anche sulle piattaforme web e da indicare in ogni comunicazione inerente l’affitto o anche nel materiale promozionale indirizzati a clienti o potenziali tali.

Fanno sapere dal Ministero che “anche l’Italia si dota di un fondamentale strumento che consentirà di migliorare l’offerta turistica. Il codice identificativo e l’iscrizione a una banca dati presso l’Agenzia delle Entrate per gli affitti brevi, e le locazioni presso strutture ricettive, consentirà di evitare eventuali evasioni fiscali o elusioni. Il nostro obiettivo era arrivare all’approvazione entro l’estate. Ce lo chiedeva tutto il mondo del turismo. Un settore molto importante per il nostro Paese. Con l’impegno di tutti abbiamo raggiunto un risultato importante”.
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio commenta con soddisfazione la misura introdotta nel decreto crescita, attraverso gli emendamenti dei relatori Giulio Centemero (Lega) e Raphael Raduzzi (M5S) con la quale coloro che metteranno in locazione la propria abitazione dovranno dotarsi di un codice alfanumerico con cui saranno registrati all’Agenzia delle Entrate e “identificati” sulle piattaforme di intermediazione. Una novità che risponde alle resistenze dei colossi del settore, contrari all’idea che dovessero essere loro a farsi carico di questa processo di tracciamento

Questo in linea di principio dovrebbe ridurre anche il rischio di truffe per turisti, inquilini, alloggianti e non solo il rischio di evasione per gli affitti in nero di cui ci siamo occupati ampiamente nella guida gratuita sulla gestione degli affitti in nero.

Il Decreto Crescita n. 58 del 2019 istituisce  la banca dati delle strutture ricettive presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo. La banca dati avrà al suo interno tutte le unità immobiliari presenti sul territorio della repubblica italiana.

Domanda codice identificativo unico: come richiederlo

Tra pochi giorni il Ministro deve emanare il Decreto in quanto gli è stato dato tempo massimo 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Crescita. In questo decreto saranno disciplinate:

  • le modalità di richiesta del codice identificativo unico
  • le modalità di assegnazione del codice identificativo unico
  • le modalità di gestione conservazione e gestione dei dati presenti nella banca dati anche ai fini della tutela della privacy e della riservatezza degli stessi.

Quali unità locali sono soggette alla domanda del codice identificativo Unico

Pià che l’ambito oggettivo di applicazione la norma interviene su quello sogggettivo identificando i soggetti che devono identificarsi sulla base dell’attivtà svotla. Tuttavia giova ricordare anche che esitono tante tipologie diverse di strutture ricettive che possiamo citare come esempio tra cui:

  1. alberghi
  2. case vacanze
  3. B&B
  4. appartamenti dati in affitto
  5. affittacamere
  6. conventi

Queste sono identificate dall’art. 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) che recita:

  1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
  2. Per gli stranieri extracomunitari e’ sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
  3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell’interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi’ tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno

Chi deve iscriversi alla banca dati delle locazioni brevi

Sono tenuti all’iscrizione al portale istituito presso il ministero:

  • titolari delle strutture ricettive
  • proprietari che danno in affitto per brevi periodi la o le proprie unità locali
  • intermediari immobiliari come agenzie immobiliari
  • portali web come per esempio airbnb, booking, rentalia, expedia, interhome, etc,

Multa per chi non è in regola: quali sanzioni

Il Decreto interviene anche nella creazione del sistema sanzionatorio introducendo pene per i titolari delle strutture che non si iscrivono nella banca dati o che forniscano dichiarazioni mendaci.

La multa per l’inosservanza delle disposizioni viene punita con una ammenda da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio per cui da un minimo di mille euro a 10 mila euro.

La stessa sanzione viene prevista anche nel caso in cui lo stesso codice, una volta ottenuto non sia presente negli annunci immobiliari.

Comunicazione dati persone alloggianti

Per quello che concerne la comunicazione degli alloggianti ricordo che abbiamo scritto una piccola guida gratuita ad hoc e che deve essere effettuata entro le 24 ore successive all’arrivo tramite il sito web di cui vi riporto la URL nel seguito. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità dovranno comunque essere trasmesse alla questura al momento dell’arrivo. Con il Decreto Crescita cambia qualcosa in merito alla riservatezza dei dati che saranno comunicati in forma anonima e aggregata per singola struttura ricettiva all’Agenzia delle Entrate.

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/

Potete anche premere sul seguente Link se avete bisogno

Servizio Alloggiati

Ritenuta d’acconto sugli affitti brevi

Come anticipato in premessa ulteriore novità riguarda anche l’istituzione della nuova ritenuta d’acconto del 21% sui canoni riscossi da affitti inferiori ai 30 giorni (anche gli intermediari sono responsabili se incassano).

Nel caso di mancato versamento si adottano le stesse disposizioni normative previste in caso di omesso o errato versamento delle ritenute d’acconto di cui vi segnalo nel seguito l’articolo di approfondimento.

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/ritenuta-dacconto-cosa-tipi-quando-applicarla/9585/

 

 

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