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Il Senato, nella seduta del 24 luglio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il DDL di conversione del Decreto Salva Casa (69/2024), nello stesso testo che aveva licenziato la Camera.

Per la definitiva entrata in vigore, manca solo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto al testo originario del decreto legge, in vigore dal 30 maggio, il processo di esame in commissione a Montecitorio ha portato numerose e significative novità. Tra queste, la riduzione della misura massima della pena pecunaria, che scende da 30.284 a 10.328 euro, con la possibilità di ulteriori riduzioni per interventi conformi alla regola della doppia conformità.

La pena pecuniaria per interventi edilizi realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, calcolato dall’Agenzia delle Entrate. L’importo della sanzione, determinato dal responsabile del procedimento, varia da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 10.328 euro (precedentemente 30.284 euro). Se l’intervento è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria, la sanzione va da un minimo di 516 euro a un massimo di 5.164 euro.

Inoltre, vi sono importanti aggiornamenti riguardanti l’abitabilità dei sottotetti e dei micro-appartamenti, e le modifiche di destinazione d’uso, ora sempre consentite, con o senza opere.

Un’altra novità rilevante è l’aumento delle tolleranze costruttive, che rispetto all’attuale 2% possono salire fino al 6%. La regolarizzazione delle parziali difformità e delle variazioni essenziali tramite Scia diventa più accessibile, e viene introdotto il principio del silenzio assenso: gli uffici comunali dovranno pronunciarsi sulle istanze di sanatoria entro 45 o 30 giorni, e in assenza di risposta l’istanza si considererà accolta.

In questo articolo, un riepilogo delle principali novità di un provvedimento che impatta in maniera ‘pesante’ sul Testo Unico Edilizia, rimandando per le specifiche ai singoli articoli dedicati.

 

Stato legittimo degli immobili

Le irregolarità sulle parti comuni o in singoli appartamenti non bloccheranno gli interventi edilizi in corso.

Dal 24 maggio 2024, come disposto dal DL 69/2024, lo stato legittimo sarà rappresentato alternativamente da uno dei titoli abilitativi che hanno legittimato la costruzione o l’ultimo intervento edilizio, integrati con eventuali titoli successivi.

Si introduce il principio dell’autonomia delle parti comuni rispetto alle proprietà esclusive all’interno dei condomini. Tale principio stabilisce che le eventuali difformità edilizie delle parti comuni non pregiudicano lo stato legittimo delle proprietà esclusive e viceversa, garantendo la possibilità di apportare modifiche e riqualificazioni in maniera indipendente. Questo significa che le irregolarità edilizie di una parte comune non influenzano la legittimità e la possibilità di intervento sulle singole unità immobiliari private, e allo stesso modo, le difformità presenti in una proprietà esclusiva non incidono sulla legittimità delle parti comuni.

 


Le novità del SALVA CASA (By INGENIO)

 

Sanatoria per difformità parziali e variazioni essenziali

Il DL Salva Casa introduce
due tipi di accertamenti di conformità
in sanatoria:

  • interventi senza permesso o con variazioni essenziali dal titolo abilitativo: continuano a essere soggetti al regime della doppia conformità, ossia devono rispettare le normative urbanistiche ed edilizie sia al momento della realizzazione che alla presentazione della domanda (articolo 36);
  • interventi con difformità parziali: si elimina la doppia conformità, richiedendo solo la conformità urbanistica attuale e quella edilizia al momento dell’intervento (nuovo articolo 36-bis). Vengono ricomprese anche le
    variazioni essenziali ex art.32 del Testo Unico edilizia
    .

Per i casi di difformità parziali, la sanatoria può essere concessa dal Comune a condizione che si eseguano interventi per rendere l’opera conforme alle normative tecniche igienico-sanitarie e si rimuovano le opere non sanabili.

 

Opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, oppure in assenza o in difformità dalla SCIA: è possibile richiedere il titolo edilizio in sanatoria se l’intervento risulta conforme sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, sia a quella edilizia vigente al momento della realizzazione. Questa misura attenua il criterio della doppia conformità, richiedendo che le opere siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione che al momento della domanda.

 

Condizioni per la sanatoria

La concessione della sanatoria richiede il pagamento del doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile a seguito degli interventi, con importi compresi tra 1.032 e 10.328 euro.

L’art. 37 del TUE è stato modificato per estendere la nuova procedura di sanatoria agli interventi eseguiti senza SCIA o in difformità dalla stessa, mantenendo la sanzione pecuniaria vigente.

 

Altezze e superfici minime

Le nuove norme permettono
l’abitabilità
per altezze di 2,40 metri
(anziché 2,70) e per superfici di 20 metri quadri per una persona e 28 metri quadri per due persone (invece di 28 e 38), a condizione che gli interventi siano finalizzati al miglioramento igienico-sanitario.

In assenza di tali interventi, i limiti restano invariati.

I requisiti per l’abitabilità diventano meno rigidi: secondo la normativa precedente erano necessari almeno 28 metri quadrati, mentre ora la dimensione minima scende a 20 metri quadrati. Per due abitanti, la superficie minima passa da 38 a 28 metri quadrati. Anche l’altezza minima viene ridotta, passando da 2,7 metri a 2,4 metri.

 

Edilizia libera e cambi di destinazione d’uso

Le pergole bioclimatiche vengono incluse nell’edilizia libera.

Il perimetro dell’“edilizia libera” si è ampliato, includendo ora una serie di lavori che non richiedono alcun titolo abilitativo o permesso. Questi interventi comprendono:
1. Manutenzione ordinaria.
2. Installazione di pompe di calore fino a 12 kW.
3. Eliminazione delle barriere architettoniche, a condizione che non richiedano l’installazione di ascensori esterni.
4. Installazione di Vetrate Panoramiche Amovibili e Trasparenti (Vepa).
5. Installazione di tende a pergola o bioclimatiche.
Secondo l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia, tali opere possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo, purché rispettino le normative urbanistiche comunali, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, sull’efficienza energetica, contro il rischio idrogeologico e paesaggistiche.
Con il decreto “Salva casa”, convertito in legge, è stata ulteriormente chiarita e ampliata la lista delle opere rientranti nell’edilizia libera:
• Vetrate Panoramiche Amovibili e Trasparenti (Vepa): possono essere installate su balconi, logge interne all’edificio e porticati non gravati da diritti di uso pubblico e non affacciati su aree pubbliche. Queste vetrate non devono creare spazi stabilmente chiusi e devono garantire il ricircolo dell’aria, minimizzando l’impatto visivo e l’ingombro.
• Opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici: rientrano in questa categoria le tende, tende da sole, tende da esterno e tende a pergola con telo retrattile, comprese le pergole bioclimatiche. Le pergole bioclimatiche devono essere addossate o annesse all’edificio e possono includere strutture fisse se necessario, senza però creare spazi chiusi che aumenterebbero il volume e la superficie dell’edificio.

Inoltre, i cambi di destinazione d’uso, inclusi quelli con opere, sono consentiti con SCIA, ampliando le disposizioni originali.

I piani urbanistici potranno permettere cambi di destinazione d’uso per piani terra e seminterrati, se consentito dalla legislazione regionale.

Per le unità immobiliari situate al primo piano fuori terra o seminterrate, il cambio di destinazione d’uso è regolato dalla legislazione regionale. Tale legislazione stabilisce le circostanze in cui gli strumenti urbanistici comunali possono identificare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies sono applicabili anche alle unità immobiliari situate al primo piano fuori terra o seminterrate.

 

Tolleranze costruttive fino al 6%

La tolleranza costruttiva
viene estesa fino al 6%
delle misure previste nel permesso di costruire o nella SCIA per immobili con superficie inferiore a 60 metri quadri
.

Se le opere edilizie sono realizzate senza rispettare le tolleranze costruttive (quali altezza, larghezza e altre dimensioni), ma rientrano entro specifici margini di oscillazione definiti dalla normativa sulla sanatoria, non si configura una violazione edilizia. Le modifiche apportate durante l’iter parlamentare hanno ampliato queste tolleranze costruttive. Non vi è violazione edilizia se lo scostamento rispetto al progetto originario non supera:

• il 6% per appartamenti fino a 60 mq,
• il 5% per appartamenti tra 60 e 100 mq,
• il 4% per unità immobiliari tra 100 e 300 mq,
• il 3% per unità immobiliari tra 300 e 500 mq,
• il 2% per unità immobiliari di dimensioni superiori a 500 mq.

Saranno considerate tolleranze esecutive:

  1. Il minore dimensionamento dell’edificio: eventuali riduzioni delle dimensioni complessive dell’edificio rispetto al progetto approvato.
  2. La mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali: l’omissione di particolari architettonici che non influenzano la struttura portante dell’edificio.
  3. Le irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità: piccoli cambiamenti nelle geometrie e nelle finiture esterne e interne degli edifici, comprese le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la diversa ubicazione delle aperture interne rispetto al progetto originale.
  4. La difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria: variazioni nell’esecuzione di interventi classificabili come manutenzione ordinaria rispetto a quanto previsto.
  5. Gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere: correzioni apportate durante la fase di costruzione per risolvere errori progettuali o materiali emersi successivamente alla rappresentazione iniziale del progetto.

Queste tolleranze esecutive non incideranno sulla legittimità delle opere edilizie, garantendo una maggiore flessibilità nella realizzazione e modifica dei progetti edilizi, purché le variazioni siano di minima entità e non compromettano la conformità alle normative vigenti.

 

Sanatoria per opere ante 1977

È introdotta la regolarizzazione delle varianti in difformità dal titolo rilasciato prima della legge Bucalossi del 1977. Le condizioni per la sanatoria includono:

  • il titolo deve essere stato rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge Bucalossi;
  • gli interventi non devono rientrare nei casi previsti dall’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001.

L’epoca di realizzazione della variante deve essere provata tramite documentazione conforme all’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001 o, in caso di mancanza di documentazione, mediante dichiarazione del tecnico incaricato. La regolarizzazione richiede la presentazione di una SCIA e il pagamento di una sanzione pecuniaria.

La Legge Bucalossi

La Legge Bucalossi, ufficialmente Legge n. 10 del 28 gennaio 1977, disciplina gli oneri di urbanizzazione e le concessioni edilizie in Italia. Introdotta dal Ministro Carlo Bucalossi, stabilisce che per ottenere una concessione edilizia è necessario versare contributi per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione, destinati a finanziare infrastrutture e servizi urbani.

Recupero dei sottotetti

Si consente il recupero dei sottotetti nei limiti e secondo le procedure previste dalle leggi regionali, anche se non rispettano le distanze minime tra edifici e dai confini.

Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando tali interventi non permettono il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano osservati i limiti di distanza vigenti al momento della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche alla forma e alla superficie del sottotetto, come delimitato dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo abilitativo originario. Restano ferme le disposizioni più favorevoli previste dalle leggi regionali.

Termini di demolizione

Per gli eventuali abusi i termini per l’eventuale demolizione e ripristino dei luoghi vengono prorogati dagli attuali 90 gg. a 240 gg. in presenza di comprovate esigenze di salute o gravi situazioni di disagio socio-economico.


IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE DEL DL SALVA CASA E IL DOSSIER DEL SENATO NONCHE’ IL DL SALVA CASA SONO SCARICABILI IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L’ACCESSO AL PORTALE.

 

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