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Il Decreto Salva casa è stato approvato ieri dal Senato. Abitabili i micro appartamenti di 20 metri quadrati e i soffitti alti 2,40 metri

Il Decreto Salva casa (decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69), recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, che modifica il Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/01, è stato convertito in legge il 24 luglio 2024 con l’approvazione da parte del Senato con 106 voti a favore, 68 contrari e un’astensione. È stato confermato senza modifiche il testo approvato dalla Camera.

Le principali novità del Decreto Salva casa:

  1. Abitabilità

Per l’abitabilità degli immobili vengono ridotti i requisiti minimi per superfici e altezze, purché venga soddisfatto il requisito dell’adattabilità e che i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie oppure venga contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione per garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio:

  • scendono i limiti minimi per l’abitabilità dei micro-appartamenti: diventano abitabili i micro appartamenti di 20 metri quadrati. Diventano conformi, infatti, i monolocali con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 mq, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per 1 persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per 2 persone
  • sono ammessi i locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri, oggi già ammessi per corridoi, bagni e ripostigli, contro i 2,70 metri attuali
  1. Recupero sottotetti

È consentito il recupero dei sottotetti anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti.

  1. Cambio di destinazione d’uso

Il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari con e senza opere, in cui è compresa l’edilizia libera, diventa più semplice. Sono consentiti i cambi di destinazione d’uso dei primi piani e seminterrati nei casi in cui siano ammessi dalla legislazione regionali.

  1. Nuove tolleranze costruttive

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, le tolleranze costruttive, ovvero le differenze consentite tra quanto previsto nel titolo abilitativo e quanto realizzato, possono arrivare al:

  • 6% per unità immobiliari fino a 60 metri quadrati
  • 5% per unità immobiliari da 60 a 100 metri quadrati
  • 4% per unità immobiliari tra 100 e 300 metri quadrati
  • 3% per unità immobiliari tra 300 e 500 metri quadrati
  • 2% per unità immobiliari sopra i 500 metri quadrati
  1. Doppia conformità

Viene eliminato l’obbligo della “doppia conformità”, che prevede il rispetto sia della normativa vigente alla data di presentazione della pratica edilizia in sanatoria sia della normativa vigente nel momento della realizzazione, sia per le parziali difformità (art.34 del TUE) sia per le variazioni essenziali (art.32 del TUE) tra progetto e lavori compreso l’aumento di volumi e superfici.

  1. Stato legittimo

Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare può essere dimostrato alternativamente dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, ovvero che ne ha legittimato la stessa, o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.

Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non sono rilevanti le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio e ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non sono rilevanti le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.

  1. Interventi in edilizia libera

Vengono estesi gli interventi che rientrano nell’edilizia libera e che possono essere realizzate senza titoli abilitativi con la possibilità di realizzare senza permessi:

  • le vetrate panoramiche amovibili (le VEPA) e totalmente trasparenti in logge rientranti all’interno di edifici e anche sui porticati purché tali elementi non creino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici. Fanno eccezione – e quindi non rientrano nell’edilizia libera – i porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche
  • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile purché non determinino la creazione spazi stabilmente chiusi e devono avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche
  1. Termini di demolizione

Per gli eventuali abusi i termini per l’eventuale demolizione e ripristino dei luoghi vengono prorogati dagli attuali 90 gg. a 240 gg. in presenza di comprovate esigenze di salute o gravi situazioni di disagio socio-economico.

  1. Sanatoria per interventi soggetti a vincolo ante 2006

È prevista la sanatoria per gli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica.

  1. Agevolazioni per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del ‘63

Per agevolare le ricostruzioni dopo il disastro del Vajont il certificato di collaudo servirà anche come certificato di abitabilità o di agibilità.

  1. Utilizzo delle entrate dalle sanzioni

Le entrate derivanti dalle sanzioni che arrivano ai Comuni devono essere utilizzate, per un terzo:

  • per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute
  • per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all’incremento dell’offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione
  • per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico
  1. Parziale difformità

Anche gli interventi eseguiti come varianti in corso d’opera prima dell’entrata in vigore della c.d. legge Bucalossi del 1977 che costituiscono parziale difformità dal titolo edilizio originario possono essere sanati.

  1. Sanzioni più basse per chi commette un abuso

Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento di un importo:

  • pari al doppio del contributo di costruzione
  • pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato “dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate” e la sanzione è quantificata in una misura non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro per gli interventi eseguiti in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa. In misura tra 516 euro e 5.164 euro, nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia

 

 

 

 

 

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