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Il capo IV del titolo II dello schema di decreto legislativo sull’accertamento contiene le disposizioni di coordinamento e conclusive con riguardo all’attività di accertamento e alle regole attinenti al concordato preventivo biennale.

Con lo scopo di realizzare un potenziamento e una semplificazione del regime dell’adempimento collaborativo (anche attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime), si introduce, per i soggetti di minori dimensioni, la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale.

In pratica, i contribuenti avranno la facoltà di aderire alla proposta concordataria sviluppata, in base all’incrocio delle banche dati, dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, pagando quanto pattuito per due anni.

Attività di accertamento

Ai soggetti che aderiscono al concordato e per i periodi d’imposta interessati, non saranno applicate le disposizioni riguardanti gli accertamenti di cui all’art. 39 DPR 600/73. Trattasi, in generale, degli accertamenti analitici, analitici-induttivi, induttivi (extracontabili).

Tuttavia, la novella (art. 34) pone un limite: la decadenza dal concordato comporta l’applicazione di dette tipologie di accertamenti.

Si ricorda che il concordato cessa di produrre effetti, per entrambi i periodi d’imposta interessati, per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 33 dello schema relativo al procedimento accertativo.

A titolo di esempio, si decade a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, quando risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati.

Ancora, si decade se il contribuente omette il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale ovvero viene condannato per uno dei reati penali-tributari di cui al D.Lgs. 74/2000.

L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, comunque, intensificheranno l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Questo aspetto appare alquanto criticabile e non condivisibile. Infatti si configura come una “minaccia”: o aderisci al concordato oppure di sottopongo a controllo. Occorre verificare se l’importo richiesto nel concordato rispecchia la posizione reddituale del contribuente il quale, una volta accettato la proposta di AE, non si può discostare, pena la decadenza.

Ed allora, è necessario comprendere il motivo della mancata adesione da parte del soggetto interessato, altrimenti si mina la tanto “sbandierata” collaborazione tra Fisco e contribuente proclamata per l’attuazione della riforma fiscale.

Quali sono i benefici

L’art. 35 dello schema, detta le regole volte a coordinare le nuove disposizioni con quelle già in vigore.

Nello specifico, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Questa regola viene salutata con favore, dato che il reddito da concordato sicuramente sarà di importo superiore rispetto a quello dichiarato. In questo caso, infatti, il contribuente potrebbe essere avvantaggiato qualora le agevolazioni fiscali e i benefici siano ancorate al reddito dichiarato risultante di importo minore rispetto a quello concordato.

Infine, una volta aderito al concordato, il contribuente non si potrà avvalere della normativa in materia di semplificazioni tributarie e, in particolare, dell’art. 2 DL 16/2012, la remissione in bonis.

Quest’ultima è una forma particolare di ravvedimento che ha l’obiettivo di evitare che adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano la possibilità per il contribuente di fruire di alcuni benefici fiscali.

L’adempimento deve essere eseguito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e deve essere versata contestualmente la sanzione in misura fissa.

I soggetti che hanno dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, hanno come ultima possibilità quella di sfruttare la remissione in bonis.

Per poter usufruire di questo particolare istituto è necessario, in ogni caso, che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.

Differimento di termini di versamento

Dispone l’art. 37 dello schema in esame, i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), tenuti ad effettuare, entro il 30 giugno, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione.

Questo differimento dei termini di versamento, si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi i soggetti che applicano il regime di vantaggio (DL 98/2011) e il regime forfetario (L. 190/2014).

Inoltre, a condizione che le società, le associazioni e le imprese aderiscono al concordato preventivo biennale, il differimento si applica anche:

  • ai soci delle società di persone (art. 5 TUIR) e delle società di capitali che optano per il regime di trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR);
  • agli associati che partecipano alle associazioni senza personalità giuridica (art. 5 TUIR);
  • ai collaboratori delle imprese familiari (art. 5 TUIR).

Da ultimo, l’art. 36 dello schema, stabilisce che, prima dell’approvazione della metodologia relativa al concordato, è necessario sentire la commissione degli esperti, di cui al comma 8 dell’art. 9-bis DL 50/2017, vale a dire l’organismo che esprime il proprio parere sull’idoneità degli ISA a rappresentare la realtà cui si riferiscono nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.

Decorrenza

Si pone l’attenzione sul fatto che il futuro decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tuttavia, le disposizioni di cui al Titolo II, che riguardano la disciplina del concordato preventivo biennale, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e, quindi, dal 2024.

 

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