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È aperta fino alle ore 12:00 del 31 luglio 2024 la procedura informatica Invitalia per la richiesta di incentivo relativa a investimenti per l’efficienza energetica e la riqualificazione antisismica di immobili a uso ricettivo, quali strutture alberghiere, agrituristiche, fieristiche, congressuali.

Le imprese alberghiere o che gestiscono strutture ricettive possono accedere all’incentivo PNRR regolato dal decreto ministeriale 28 dicembre 2021 e dall’Avviso pubblico del 7 maggio 2024, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti nel settore del turismo e in particolare gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale (misura M1C3 – Investimento 4.2.5).

Due sono le forme di incentivazione previste:

  • un contributo diretto alla spesa, a fondo perduto, fino a un ammontare complessivo di risorse disponibili pari a 180 milioni di euro.

Viene concesso in base alla dimensione del soggetto richiedente e alla collocazione territoriale, per una percentuale dei costi e delle spese ammissibili, che per il Sud Italia parte dal 30% per le micro imprese e scende fino al 10% per i soggetti di grande dimensione.

  • un finanziamento agevolato, al tasso fisso dello 0,50%, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), per una disponibilità di risorse di 600 milioni di euro. Il finanziamento è concesso da Cassa Depositi e Prestiti.

La durata minima del finanziamento è di 4 anni mentre quella massima di 15 anni (inclusi 3 anni di preammortamento massimi).

Le tipologie di intervento ammesse agli incentivi sono le seguenti:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture, elencati all’art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (requisiti tecnici per l’accesso all’Ecobonus), ovvero, a titolo non esaustivo, interventi di riqualificazione energetica globale o interventi di isolamento termico delle sulle strutture opache, sostituzione di finestre, posa in opera di schermature solari, installazione di collettori solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria con caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza, ecc.;
  • interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali di interi edifici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, conformi alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
  • interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • acquisto/rinnovo di arredi;
  • interventi per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi (impianti wi-fi, realizzazione siti web, ecc.).

L’intervento deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. Le spese ammissibili sostenute, al netto dell’IVA, dovranno essere comprese tra 500 mila euro e 10 milioni di euro, e ricadere tra le seguenti tipologie:

  • servizi di progettazione, nella misura massima del 2% dell’importo complessivo dell’investimento;
  • suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dello stesso importo;
  • fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  • spese per la digitalizzazione, nella misura massima del 5%.

Gli interventi dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2025.

A livello generale, gli interventi devono essere conformi alla normativa ambientale, nazionale e dell’Unione europea, sul principio DNSH (“non arrecare un danno significativo”), in particolare alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull’applicazione dello stesso principio DNSH.

Tale conformità deve essere dichiarata nell’ambito della domanda di incentivo nell’apposita dichiarazione PNRR e DNSH, presente nella modulistica.

Più in dettaglio, per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione, deve essere assicurato il rispetto delle condizioni indicate nella Scheda n. 2 dell’Allegato alla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente – DNSH”. L’ultimo aggiornamento risale a maggio 2024 ed è allegato alla presente news.

La Scheda fornisce indicazioni operative per tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici, differenziate a seconda che si preveda un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (c.d. Regime 1) o il mero rispetto del principio DNSH (Regime 2).

Si evidenzia che l’investimento PNRR in cui rientra l’incentivo (misura M1C3 – Investimento 4.2.5) contempla entrambi i regimi, in funzione della tipologia di intervento.

Di fatto, tuttavia, in entrambi i regimi per l’aspetto energetico è richiesto il rispetto dei medesimi Requisiti minimi del 26 giugno 2015: ad esempio, se si tratta di una ristrutturazione importante di primo o secondo livello, essa sarà considerata di Regime 1 e dovrà essere corredata dagli APE redatti prima e dopo l’intervento di ristrutturazione. Interventi di efficienza energetica più limitati o anche la riduzione del rischio sismico dell’edificio, non associata a riqualificazione energetica, vengono considerati di Regime 2 e richiedono soltanto la verifica del rispetto dei requisiti minimi, senza dover redigere l’APE.

L’economia circolare è inclusa tra gli aspetti da considerare. A questo riguardo, il requisito da dimostrare prevede che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale. Il rispetto del criterio “Demolizione selettiva, recupero e riciclo” di cui ai CAM Edilizia (D.M. 23 giugno 2022) assolve automaticamente al rispetto del principio DNSH.

Sul sito Italia Domani è possibile reperire la documentazione aggiornata relativa al rispetto del principio DNSH, comprese le check list per una valutazione dei requisiti richiesti dalla normativa (per l’incentivo in esame si veda la Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali).

Sul sito di Invitalia è presente la sezione dedicata all’incentivo, con tutta la modulistica richiesta e da cui è possibile inoltrare la domanda.

Allegati
Decreto_28_dicembre_2021
Apri
Allegato_Guida_Operativa_del_principio_DNSH
Apri
Per informazioni rivolgersi a:
Tecnologie, normative tecniche e qualità delle costruzioni
Tel. 06 84567.365
E-Mail: tecnologie@ance.it

 

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