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In data 3 novembre il Governo Meloni ha approvato un nuovo decreto legislativo di attuazione delle riforma fiscale. Il nuovo decreto interviene in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

Proprio quest’ultimo istituto è la grande novità delle riforma che permette al contribuente, anche in regime forfetario di accordarsi preventivamente con il Fisco sul reddito prodotto e sulle imposte da versare per due anni d’imposta.

Detto ciò, vediamo nello specifico quali sono le novità contenute nel nuovo Decreto Legislativo approvato in CdM dello scorso 3 novembre.

Come funziona il concordato preventivo biennale

Partiamo dalla grande novità della riforma fiscale. Nella Legge di delega al Governo per la riforma fiscale (vedi Legge 11/2023), si fa espresso riferimento al concordato preventivo biennale.

I contribuenti di minori dimensioni potranno aderire a una proposta formulata dal Fisco sulla base delle risultanze delle banche dati a sua disposizione. Il Fisco proporrà una base imponibile ipotizzata e la relativa imposta da versare. Ciò vale sia per le imposte sui redditi sia per l’IRAP, per chi ancora  tenuta al suo pagamento. Il contribuente in cambio ottiene una serie di vantaggi.

Ora il D.lgs approvato dal Governo va a definire i contorni operativi del concordato preventivo biennale.

Innanzitutto c’è da dire che la novità sarà applicabile sia ai titolari di reddito di impresa sia a titolati di reddito da professione. Stessa cosa dicasi per gli artigiani.

Detto ciò, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di pagamento delle imposte sul reddito (30 giugno). 

Chi si accorderà con il Fisco otterrà i vantaggi ossia gli effetti premiali fino ad oggi riconosciuti ai contribuenti, soggetti ISA, più virtuosi.

Ad esempio, l’accordo con il Fisco permetterà di ottenere:

  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972)
  • l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972.

Soggetti ISA e Forfettari

Il concordato preventivo biennale si applica ai soggetti ISA più virtuosi, ma anche ai contribuenti in regime forfettario.

L’accordo decade in caso di scostamenti significativi rispetto agli importi oggetto di accordo.

Il concordato è escluso nelle seguenti ipotesi: mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti).

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi.

Novità in materia di accertamento tributario

Il D.Lgs interviene anche in materia di accertamento.

In primis, il decreto prevede che, in un’ottica di maggiore collaborazione e confronto con il contribuente, lo “schema di accertamento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione dovrà contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”;

Ritorna l’adesione al PVC

Viene riproposta l’adesione al processo verbale di constatazione, PVC.

In particolare, aderendo alle contestazioni del Fisco, il contribuente può pagare le sanzioni ridotte a 1/6 del minimo edittale.  Con l’accertamento con adesione le sanzioni sono invece ridotte a 1/3.

Atti di recupero

Il decreto in parola interviene anche in materia di atti di recupero, termine che a oggi era riconducibile all’attività di accertamento del Fisco in presenza di crediti inesistenti utilizzati in compensazione.

A tal proposito viene previsto un procedimento accertativo che riguarda tanto i crediti non spettanti tanto quelli inesistenti.

Anche rispetto a tale tipo di accertamento il contribuente potrà definire le sanzioni in via agevolata. Sembrerebbe che il termine lungo di 8 anni per l’attività di accertamento verrà esteso anche ai crediti non spettanti (a oggi riguarda solo quello inesistenti).

Come da comunicato stampa del Governo,

In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Notifica degli atti del Fisco tramite PEC

Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.

Contrasto alle frodi Iva

Il decreto interviene con specifiche previsioni per arginare le frodi Iva.

A tal proposito,  i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono agli obblighi  IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia.

Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

 

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