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Con la legge n.58 del 2019 è stato individuato il codice univoco da assegnare alle strutture turistico-ricettive dalle loro regioni di appartenenza. Più nello specifico si tratta del Codice Identificativo Regionale (CIR per affitti brevi), un elemento cruciale per le strutture ricettive presenti sul territorio nazionale, che funge da mezzo per ufficializzare l’inizio delle attività, inclusi gli affitti brevi di appartamenti con contratti ad uso turistico che non richiedono Partita Iva.

La funzione principale del CIR, dunque, è l’identificazione delle strutture turistico-ricettive e la regolamentazione delle attività legate all’ospitalità turistica nelle regioni italiane. Inoltre, le autorità possono utilizzare tali codici per tenere traccia dell’offerta turistica, verificare la conformità alle normative vigenti e garantire qualità e sicurezza ai turisti stessi. Scendiamo nei particolari e cerchiamo di capire quando è necessario munirsi di tale codice, come richiederlo e, infine, le circostanze in cui non risulta essere obbligatorio.

Il CIR per locazione turistica e affitto breve: la normativa di riferimento

Cos’è il CIR per i contratti di affitto brevi? L’acronimo “CIR” sta per codice identificativo regionale e, più nello specifico, si tratta di un elemento chiave per i proprietari o gestori di case vacanza, b&b e altre strutture di affitto breve.

Attraverso il CIR per affitti brevi i proprietari possono ufficialmente notificare l’avviodell’attività alle autorità municipali competenti, adempiendo a tutti gli obblighi previsti. In generale, è comune fare riferimento al “codice identificativo” anziché utilizzare l’abbreviazione CIR, poiché tale sigla non è adottata in tutte le regioni italiane.

La normativa di riferimento del CIR per locazione turistica e affitti brevi è la legge 28 giugno 2019, n.58, nota come “Decreto crescita 2019” approvata in conversione del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019.

Attraverso le disposizioni di tale legge è stata resa nota la creazione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di una specifica banca dati contenente informazioni sulle strutture ricettive e sugli immobili destinati alle locazioni brevi, conformemente all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, numero 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, numero 96, presenti sul territorio nazionale.

Le strutture della banca dati vengono identificate tramite un codice alfanumerico, noto come “codice identificativo“, che deve essere utilizzato in ogni comunicazione relativa all’offerta e alla promozione dei servizi forniti agli utenti. Il codice in questione è stato adottato col fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, garantire la tutela dei turisti e combattere le forme irregolari di ospitalità anche dal punto di vista fiscale.

Codice identificativo affitti brevi: come richiederlo?

Se sono proprietario di una struttura ricettiva, dove trovo il codice CIR? Per quanto riguarda la richiesta di CIR ed il processo di ottenere il codice identificativo per gli affitti brevi, non esiste ancora una chiara direttiva.

In generale, poiché la regolamentazione di vari aspetti del settore turistico è di competenza regionale, è consigliabile rivolgersi direttamente agli organi competenti nella propria regione per ottenere ulteriori dettagli sulle modalità di rilascio del CIR per locazioni turistiche ed altri modelli di contratto di affitto breve. Inoltre, in considerazione dell’importante aspetto fiscale associato a questo processo, è necessario garantire l’accesso all’Agenzia delle Entrate ai dati relativi al codice identificativo.

Quando il CIR è obbligatorio?

Nell’ambito dei contratti di affitto breve, il codice di identificazione regionale, è stato creato con l’obiettivo di identificare tutte le diverse tipologie di strutture ricettive aperte al pubblico, che includono le seguenti categorie in linea generale:

  • strutture ricettive alberghiere, come gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e i condhotel;
  • strutture ricettive all’aria aperta, tra cui i campeggi, i villaggi turistici e i marina resort;
  • strutture ricettive extralberghiere, come le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini, i rifugi escursionistici, gli affittacamere, gli appartamenti e le case vacanze;
  • altre tipologie ricettive, tra cui appartamenti ammobiliati per uso turistico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione, strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale.

Pertanto, il CIR risulta essere obbligatorio per i proprietari di strutture alberghiere, strutture all’aria aperta e strutture extralberghiere che, in caso contrario, andrebbero incontro a sanzioni pecuniarie.

Inoltre, il codice CIR deve essere riportato su documenti scritti o stampati, siti web (inclusi i portali di prenotazione OTA) e su qualsiasi altro mezzo utilizzato per scopi pubblicitari, promozionali e di commercializzazione dell’attività (inclusa ad esempio, la piattaforma Airbnb).

Cosa succede se non inserisco il CIR su Airbnb?

Rispetto alle modalità di esposizione del CIR per affitti brevi, che si tratti di Airbnb, Booking o altre piattaforme di pubblicità delle strutture ricettive, la normativa è piuttosto chiara.

Se l’obbligo non viene rispettato dai soggetti che possiedono strutture ricettive, coloro che si occupano di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali online che mettono in contatto persone in cerca di alloggi in affitto breve e locazione turistica, possono incorrere in consistenti sanzioni amministrative.

Quando non serve il CIR?

Che cosa succede se non ho il CIR? Naturalmente, esistono delle eccezioni all’obbligo di indicazione del codice CIR per affitti brevi, che comprendono situazioni in cui la struttura è visibile tramite insegne, marchi identificativi o cartelli stradali pubblicitari che indicano l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura.

Non è necessario indicare il CIR per casa vacanze su piccoli gadget pubblicitari come penne e portachiavi, né su veicoli aziendali utilizzati per fornire servizi di trasferimento ai clienti o in pubblicità generale su mezzi come taxi e treni.

L’adozione del codice CIR per casa vacanze da parte delle regioni italiane

Il sistema del CIR per affitti brevi è già in uso in altre nazioni europee, tra cui l’Inghilterra e la Francia. In Italia, la regione che ha aperto la strada nell’ambito del CIR affitti brevi è la Lombardia, dove il codice è stato attivato a partire da novembre 2018.

Per quanto riguarda la procedura di richiesta del codice identificativo per gli affitti brevi, alla fine di novembre dello stesso anno, la Puglia ha approvato un disegno di legge che ha introdotto il “Codice Identificativo di Struttura” (CIS), con requisiti simili a quelli del CIR per affitti brevi.

Nel settembre 2019, la regione Veneto ha adottato un regolamento che include l’introduzione del codice identificativo per le strutture di Airbnb, gli affitti brevi e le locazioni turistiche. Nel frattempo, in Piemonte, è stato reso disponibile un portale online denominato “Servizio Locazioni Turistiche”, attraverso il quale è possibile ottenere il CIR.

Per quanto riguarda il CIR per affitti brevi in Campania, a partire da agosto 2019 è stato istituito il “Codice Identificativo delle Strutture Ricettive” (CUSR), come indicato nel comma 8 della legge di bilancio 16/2019.

Come trovare il CIR?

Se si è proprietari di una delle strutture ricettive per cui il codice è obbligatorio, presenti in altre regioni italiane, è possibile visionare i siti ufficiali di regione per individuare le misure introdotte ed i relativi obblighi e modalità di richiesta su, ad esempio:

  • CIR affitti brevi in Toscana e CIR affitti brevi a Firenze;
  • CIR affitti brevi in Sicilia;
  • CIR affitti brevi in Calabria;

e via dicendo.

Di contro, se si è un turista, il codice CIR dovrebbe essere reso disponibile dai proprietari della struttura sulle diverse forme di promozione e commercializzazione dell’attività della struttura.

Le ultime notizie sul codice identificativo nazionale per affitti brevi

In materia di codici identificativi, per affrontare e contrastare l’evasione fiscale, è stato introdotto un codice nazionale per affitti brevi e, contemporaneamente, l’aliquota della cedolare secca è stata incrementata al 26%a partire dalla seconda casa affittata e per periodi inferiori a 30 giorni, mentre per la prima casa l’aliquota dovrebbe rimanere al 21%. Queste sono le principali decisioni adottate dalla maggioranza politica per la Legge di bilancio 2024, recentemente bollinata dalla Ragioneria di Stato.

L’implementazione del codice nazionale per gli affitti brevi è vista come un passo significativo nella lotta all’evasione fiscale, poiché permetterà di identificare chi effettua tali affitti e di raccogliere entrate aggiuntive da destinare al fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il Ministro del Turismo si è dichiarato soddisfatto dell’introduzione del codice identificativo, sottolineando l’importanza di regolare un settore precedentemente poco regolamentato. Inoltre, ha evidenziato che l’aumento dell’aliquota rappresenta una scelta di buon senso che rispetta la proprietà privata e non implica un aggravio significativo per i cittadini.

Tuttavia, l’aumento dell’aliquota della cedolare non è stato ben accolto dai proprietari, che ritengono che questa decisione favorisca gli albergatori a scapito dei proprietari di seconde case, incoraggiando l’evasione fiscale e riducendo le opportunità di affitto a breve termine. Gli albergatori, d’altra parte, considerano queste misure un passo importante per regolamentare il settore degli affitti brevi e combattere il fenomeno dell’abusivismo.

 

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