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La Certificazione unica dei lavoratori autonomi è in scadenza il prossimo 16 marzo. Questa è la data di scadenza entro cui deve essere effettuato l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modelli di certificazione di compensi e ritenute per i lavoratori autonomi.

Come abbiamo già avuto modo di dire nella nostra guida: “Certificazione unica redditi di lavoro autonomo” particolari indicazioni devono essere fornite per le somme non assoggettate a ritenuta. Si tratta, in particolar modo dei compensi corrisposti a soggetti che applicano regimi IVA agevolati, come ad esempio i soggetti in Regime forfettario. Inoltre, come già abbiamo avuto modo di osservare, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata entro il prossimo 31 ottobre 2024. Si tratta del termine di scadenza per la presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770.

Considerate le peculiarità legate alla certificazione delle somme non soggetta a ritenuta, attraverso i codici 22 e 24 da indicare in colonna 6, andiamo ad analizzare come effettuare correttamente la compilazione della Certificazione unica 2024 per compensi non soggetti a ritenuta.

Causali legate alla Certificazione unica dei compensi non soggetti a ritenuta

Oggetto della Certificazione unica sono i compensi e le ritenute operate suo compensi ai professionisti:

  • Erogati nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023 e
  • Le cui ritenute sono state versate nel periodo tra il 16 febbraio 2023 ed il 16 gennaio 2024.

Le causali relative al lavoro autonomo e redditi diversi di riferimento, da utilizzare nel modello CU sono quelle riepilogate nella tabella sottostante.

Tabella causali modello CU lavoro autonomo e redditi diversi

La compilazione dei dati fiscali

I compensi corrisposti ai lavoratori autonomi devono essere indicati nella parte della certificazione relativa ai dati fiscali. Nell’ammontare lordo corrisposto (punto 4) deve essere indicato il compenso al netto dell’Iva eventualmente dovuta. Non costituisce parte del compenso, e quindi non deve essere indicato, il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle casse professionali.

Discorso diverso, invece, vale per il contributo Inps gestione separata lavoratori autonomi del, ovvero la rivalsa del 4%, addebitata dai professionisti che non possiedono la cassa di previdenza di categoria: in questo caso l’addebito del contributo Inps fa parte del compenso ed è assoggettato a ritenuta d’acconto.

Nelle certificazioni delle ritenute d’acconto operate sui compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, occorre inoltre indicare le somme che non sono state assoggettate a ritenuta, specificando la causale con un determinato codice (punto 6).

Punto 6 CU lavoro autonomo relativo alle somme non soggette a ritenuta

Somme non soggette a ritenuta

Alcuni redditi di lavoro autonomo, pur non prevedendo l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta devono comunque essere indicati nel modello CU. Si tratta, in particolare, dei compensi erogati ai lavoratori autonomi che applicano uno dei regimi fiscali agevolati:

  • Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, del D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi“), e
  • Regime Forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

Per questi soggetti il modello Cu deve essere compilato indicando la causale “A” per redditi derivanti dall’esercizio di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione. Il tutto avendo cura di indicare l’ammontare del compenso indicato in fattura sia nella colonna 4 del modello, “ammontare lordo corrisposto“, sia nella colonna 7, “altre somme non soggette a ritenuta“. Inoltre, è importante non dimenticare che in colonna 6 deve essere indicato il codice 24 da applicare nel caso di compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti a soggetti in regime forfettario.

Compilazione della Cu per redditi di minimi e forfettari e somme non soggette a ritenuta

Proviamo a fare un esempio per capire meglio come effettuare correttamente la compilazione della Certificazione unica per somme non soggette a ritenuta. Prendiamo ad esempio compensi corrisposti a lavoratori autonomi che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n 98/2011 o ai soggetti che applicano il regime forfettario, di cui all’art. 1 Legge n. 190/2014 e ss.mm. Questi soggetti, anche se non ricevono compensi soggetti a ritenuta di acconto devono comunque essere certificati, sempre se relativi a redditi da lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi.

Vediamo come compilare la Certificazione unica in questo caso.

Ipotizziamo che un contribuente abbia percepito compensi per l’importo di 998 euro per prestazioni professionali, oltre al riaddebito dell’imposta di bollo di 2 euro addebitata in fattura. Il riaddebito dell’imposta di bollo come reddito deve essere compilato un modello con l’indicazione dell’importo complessivo percepito (come indicato di seguito). Nel primo modulo CU la compilazione è la seguente:

  • Causale: A;
  • Ammontare lordo corrisposto (col. 4): 1.000 euro (998 + 2);
  • Codice (col. 6): codice 24;
  • Altre somme non soggette a ritenuta (col. 7): 1.000 euro.
Certificazione ritenute regime forfettario
Certificazione ritenute regime forfettario

Imposta di bollo del forfettario

Per il contribuente che opera in Regime Forfettario che riaddebita l’imposta di bollo di 2,00 euro al proprio cliente si deve prestare attenzione nella compilazione del modello CU. Infatti, il bollo addebitato in fattura rappresenta reddito per il professionista. Questa è la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, sia con la risposta ad interpello n. 67/E/2020 e poi confermata dalla risposta ad interpello n. 428/E/2022. Il bollo riaddebitato al cliente, quindi, non rappresenta per l’Amministrazione finanziaria il rimborso di una anticipazione in nome e per conto, ma una componente positiva di reddito.

Per approfondire: “Compilazione della fattura in regime forfettario“.

Compilazione della Cu per provvigioni e somme non soggette a ritenuta

Vediamo adesso quali sono le modalità di compilazione della Certificazione unica per somme non soggette a ritenuta relative alle provvigioni. Anche in questo caso può essere utile verificare le causali da inserire nella CU relative ai redditi da provvigione.

Tabella causali modello CU

CAUSALE DESCRIZIONE
V2 Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari)
Q Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario
R Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario
S Le provvigioni corrisposte a commissionario
T Provvigioni corrisposte a mediatore
U Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari

Anche i soggetti che ricevono compensi legati a provvigioni, come agenti e rappresentanti, devono indicare il codice 21 al punto 6 dei dati fiscali del modello CU. Questo, in quanto vi è sempre una quota di provvigioni che non sono soggette a ritenuta di acconto (quota del 50 per cento o dell’80 per cento, a seconda dei casi). Infatti, l’art. 25-bis del DPR n. 600/73 dispone che:

i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, … i quali corrispondono provvigioni, comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito” (23%).

La ritenuta del 23% si applica, ordinariamente, nella misura del 50% dell’ammontare delle provvigioni. Tuttavia, nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della propria attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta si applica sul 20% dell’ammontare delle provvigioni maturate.

Proviamo a fare un esempio, relativo alla certificazione di un agente monomandatario. Ipotizziamo, appunto, un agente monomandatario al quale sono state corrisposte provvigioni per un importo pari a 10.000 euro. La parte numerica della Certificazione Unica deve essere compilata nel seguente modo:

  • Causale: Q;
  • Ammontare lordo corrisposto (col. 4): 10.000 euro;
  • Codice (col. 6): codice 21;
  • Altre somme non soggette a ritenuta (col. 7): 5.000 euro;
  • Imponibile (col. 8): 5.000 euro;
  • Ritenuta a titolo di acconto (col. 9): 1.150 euro.

Certificazione di redditi esenti da imposta: il caso degli sportivi dilettanti

Un ultimo aspetto che può produrre dubbi è quello legato alle certificazioni da rilasciare sulle indennitài rimborsi spese forfettarii premi e i compensi erogati ai soggetti di cui alla lettera m), del comma 1, dell’articolo 67 del DPR n. 917/86. Si tratta di indennità e rimborsi legati allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica. Compensi da certificare anche se inferiori al limite di esenzione. Limite previsto dall’articolo 69 del DPR n. 917/86, fissato a 15.000 euro.

Nella compilazione della CU deve essere utilizzata la causale N “per i compensi corrisposti a sportivi dilettanti“. Anche in questo caso proviamo a chiarire meglio con un esempio. Ipotizziamo uno sportivo che ha percepito compensi per attività sportiva dilettantistica pari a 20.000 euro:

  • 15.000 di redditi esenti;
  • 5.000 di redditi assoggettati ad Irpef;

In particolare, la Certificazione Unica deve essere così compilata:

  • Causale: N;
  • Ammontare lordo corrisposto (col. 4): 20.000 euro;
  • Codice (col. 6): codice 22;
  • Altre somme non soggette a ritenuta (col. 7): 15.000 euro;
  • Imponibile (col. 8): 5..000 euro.

Conclusioni

Come abbiamo visto particolare attenzione deve essere prestata nella compilazione della CU relativa alla certificazione di redditi:

  • Non soggetti a ritenuta;
  • Esenti da imposta.

Per queste tipologie di reddito deve essere compilato nel modo corretto il campo 6 della sezione dati fiscali del modello CU lavoratori autonomi. In questo campo deve essere inserito, alternativamente:

  • Il codice 21, per somme non soggette a ritenuta;
  • Il codice 22 per i redditi esenti da imposta.

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