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Il tribunale di Catania, riportandosi alla Cassazione e alla recente riforma, ricorda che se la parte su cui grava l’onere di promuovere la mediazione non si attiva, la domanda è improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione

Instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, se la parte su cui grava l’onere di promuovere la mediazione non si attiva seguirà la pronuncia di improcedibilità con revoca del provvedimento monitorio. È quanto ricorda il tribunale di Catania, con sentenza n. 4514/2023, riportandosi alla giurisprudenza della Cassazione nel decidere una opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto di pagare oltre 2mila euro per somme relative a titolo di adeguamento Istat indebitamente percepite. 

Nella vicenda, parte opponente rilevava che l’opposta non aveva provveduto a promuovere la mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. n. 28/2010, pertanto, richiedeva l’improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Il giudice, rilevando ex officio il mancato esperimento della mediazione obbligatoria necessaria ai fini della prosecuzione del giudizio, rinviava ad altra udienza, nella quale doveva verificarsi la procedibilità dell’opposizione avuto riguardo alla disciplina della mediazione. 

Opposizione a decreto ingiuntivo e onere mediazione

Preliminarmente, nel decidere sull’eccezione di improcedibilità ricorda che “il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rientra tra le materie previste dall’art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, il quale, prevede che una volta notificato l’atto di citazione al creditore opposto (ossia l’attore in senso sostanziale), questo esplichi una fase pre-procedimentale obbligatoria, tesa ad assicurare l’interesse generale al soddisfacimento delle situazioni sostanziali mediante uno strumento di realizzazione dei diritti più immediato rispetto a quello che sarebbe realizzabile per le parti attraverso un procedimento ordinario”.

Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione, rammenta il giudicante, “è unanime nel ritenere che in ogni caso, comunque, va data continuità al principio che, in tema di mediazione obbligatoria D. Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 1-bis, il preventivo esperimento del procedimento di

mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (cfr. Cass. n. 25155/2020). 

Pur dando atto della diatriba in merito all’onere della presentazione della domanda di mediazione, ossia se esso spettasse all’opponente o all’opposto (quale creditore sostanziale), il giudice ricorda quindi che la questione è stata risolta dalle Sezioni Unite (sentenza n.19596), le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; neconsegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. 

Principio ribadito ulteriormente dalla S.C. (da ultimo con l’ordinanza n. 11598), dove si afferma che “una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, occorre che la parte su cui grava l’onere sia inviata a promuovere la procedura di mediazione ovvero sia concesso un lasso di tempo per detti adempimenti e ove essa non si attivi, seguirà la pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis e conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Improcedibilità della domanda e revoca del decreto ingiuntivo

Fatte queste premesse, nel caso di specie, il giudice ha rilevato il mancato esperimento della mediazione, ha respinto l’istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto e, al fine di consentire l’instaurazione del procedimento di mediazione, ha rinviato ad altre successive udienze, ma in questo “arco temporale l’opposta, contravvenendo a quanto statuito dal D.Lgs. n.28/2010, non ha mai promosso la procedura di mediazione obbligatoria”. 

“Invero – afferma quindi il tribunale – l’opposta (attrice in senso sostanziale) non ha soddisfatto la condizione di procedibilità dell’odierno giudizio per non aver esperito la necessaria ed inderogabile fase della mediazione su di essa gravante, conseguentemente la domanda da lei proposta è affetta da vizio di improcedibilità e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato”. 

Inoltre, “con la riforma Cartabia Dlgs 149/2022 – conclude il giudicante – è stato introdotto l’art 5 bis in cui è stato definitivamente normatizzato che nel procedimento di opposizione a Decreto Ingiuntivo l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto Ingiuntivo, con la previsione che se la mediazione non è stata esperita il Giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con ricorso per decreto ingiuntivo revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”. 

Da qui, in accoglimento della questione preliminare, il tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta e conseguentemente revocato il Decreto Ingiuntivo opposto.

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