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Con la sentenza del 02/10/2023, il Tribunale di Oristano [1] ha dichiarato l’apertura della liquidazione controllata di una società [2], in persona dell’amministratore e legale rappresentante, nonché della socia illimitatamente responsabile.

Più nello specifico, in data 28.04.2023 veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale di Oristano un ricorso per l’ammissione alla procedura di liquidazione controllata, ex artt. 268 e ss. CCII, di una società di persone, che si trovava in stato di sovraindebitamento e che rientrava nella definizione di “impresa sottosoglia”.

Ebbene, il Giudice delegato, letto il ricorso promosso dalla società, «rilevava come gli effetti della liquidazione controllata si dovessero estendere altresì al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili e, sulla scorta di tale assunto, il medesimo assegnava a parte ricorrente un termine per l’integrazione della domanda e della relazione dell’OCC anche nei confronti dei soci».

Tuttavia, la domanda e la relativa relazione dell’OCC venivano integrate rispetto ad una sola socia illimitatamente responsabile, posto che – come evidenziato dalla ricorrente – l’altra socia risultava aver receduto dalla società in data 23.09.2020 con atto iscritto nel registro pubblico delle imprese in data 30.09.2020 [3].

Sul coordinamento tra gli artt. 270 e 256 del CCII e i presupposti ed i limiti per l’estensione

Infatti, nel successivo ricorso “integrativo” viene sottolineato che, sebbene l’art. 270 del CCII reciti che la liquidazione controllata produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ad essa si applica l’art. 256 relativo alla liquidazione giudiziale, in quanto compatibile. Pertanto, dal combinato disposto di questi due articoli ne discende che la liquidazione nei confronti dei soci è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessione della responsabilità illimitata, ma questa non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi [4].

A seguito di ciò, il Collegio, «melius re perpensa», ha quindi osservato che, «dalla lettura dell’art. 256 comma 2, CCII, si inferisce che la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili non possa essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. Di seguito, il secondo periodo precisa che la liquidazione giudiziale è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità limitata. Tale ultima proposizione, secondo una interpretazione ormai pacifica, non rappresenta una eccezione alla proposizione precedente, bensì un a specificazione, ponendosi come ulteriore limite alla liquidazione in estensione in aggiunta al termine di un anno di recesso» [5].

Pertanto, prosegue l’organo giudicante, «nel caso di specie, ferma l’estensione della liquidazione della socia amministratrice, è opportuno rilevare che l’altra socia risulta aver receduto dalla società in data 23.09.2020 con atto iscritto nel registro pubblico delle imprese in data 30.09.2020. Da ciò consegue la non assoggettabilità dell’ex socia alla liquidazione giudiziale, essendo trascorso più di un anno dal recesso, atto quest’ultimo, adeguatamente pubblicizzato dalla medesima mediante iscrizione nel registro pubblico».

Pertanto, il Tribunale di Oristano «visti gli artt. 40 e ss e 268 e ss del CCII» ha dichiarato «l’apertura della Liquidazione controllata a carico della società in persona dell’amministratore e legale rappresentante nonché della socia illimitatamente responsabile», disponendo che, «dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o perseguita sui beni compresi nella procedura ex art. 150 CCII».

Sulla nomina del liquidatore

Il Tribunale isolano, inoltre, ha osservato, «quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti».

Ebbene, tale nomina non era affatto scontata.

Infatti, secondo una parte della giurisprudenza di merito «poiché i criteri per la nomina del liquidatore indicati dall’art. 270, comma 2, lett. b) CCI (che prevede in caso di domanda presentata dal debitore la conferma dell’OCC) devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l’Istituzione dell’Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza”, non può essere confermato colui che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, se non risulta iscritto al predetto Albo e ciò costituisce giustificato motivo per la scelta di diverso soggetto iscritto all’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014» [6].

Altra parte della giurisprudenza, ritiene, invece, che «nell’espressione “le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza”, contenuta nell’art. 356 CCII, il riferimento alla figura del “liquidatore”, che va scelto nell’albo nazionale, non riguardi il gestore della liquidazione controllata, ma sia una specificazione della figura del commissario (cioè, tra le virgole: “commissario giudiziale o liquidatore”), quindi il commissario liquidatore che svolge le sue funzioni nell’ambito delle procedure maggiori a carattere liquidatorio (come nel concordato preventivo con liquidazione di beni), e non qualunque liquidatore» [7].

Ebbene, nonostante nella sentenza qui in commento non sia stata presa alcuna posizione sull’esegesi dell’art. 270, comma 2, lett.b, CCII, né si faccia alcun riferimento all’art. 356 CCII, tuttavia, nominando quale liquidatore lo stesso OCC a cui si era rivolta la ricorrente, individuato nella stesso gestore della procedura (che, per quel che è dato sapere a chi scrive e salvo errori, non risulta iscritto all’Albo ex art. 356 CCII), sembrerebbe che anche il Tribunale di Oristano propenda per quest’ultima interpretazione [8].

D’altra parte, come giustamente evidenziato recentemente dal Tribunale di Arezzo, «seguendo la tesi opposta (…), si arriverebbe alla paradossale conclusione secondo cui per svolgere l’attività di gestione delle procedure minori sia prevista una doppia iscrizione e dunque dei requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti per le procedure maggiori.  Si deve quindi concludere che l’art. 356 CCII intenda riferirsi alle sole procedure concorsuali “maggiori”, così rendendo l’antinomia soltanto apparente (ossia intercorrente tra le disposizioni e non già tra le norme)» [9].

 

NOTE

[1] Fonte: tribunale.oristano.it; oltre alla sentenza, sono pubblicati anche i ricorsi.

[2] Per un approfondimento sul tema si vedano: P. P. FERRARO, La liquidazione controllata delle società sovraindebitate, pubbl. su rivistadirittosocietario.com; F. CESARE, La liquidazione controllata, saggio pubblicato su dirittodellacrisi.it.

[3] Si veda il ricorso per l’ammissione alla liquidazione controllata presentato dalla socia illimitatamente responsabile, pubbl. in uno con la sentenza su tribunale.oristano.it.

[4] Si veda sempre il ricorso della socia illimitatamente responsabile, già cit.

[5] Sull’argomento si vedano: F. SIGNORELLI, Fallimento in estensione, in ilsocietario.it; O. CAGNASSO, Il “fallimento per estensione” alla luce del Codice della crisi, in nuovodirittodellesocieta.it; O. CAGNASSO, Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società alla luce del Codice della crisi: una prima lettura (pubbl. su dirittoeconomiaimpresa.it).

[6] Cfr.: Trib. Torino, sent. dell’11 Maggio 202, Pres. Nosengo, Est. Pittaluga (testo integrale del provvedimento pubbl. su dirittodellacrisi.it). Dello stesso avviso anche: Trib. di Salerno, Sez. III civ. e concorsuale, sent. del 10 luglio 2023 (il testo integrale del provvedimento reperibile su dirittodellacrisi.it); ed anche il Trib. di Siena sent. del 17/07/2023.

[7] Cfr.: Trib. Vicenza, 12 giugno 2023, Pres. Limitone, Est. Cazzola (testo integrale del provvedimento reperibile su dirittodellacrisi.it).

[8] Cfr.: Trib. Arezzo: sentenze n. 55, 56, 57, 58 e 59 del 20 Ottobre 2023 e, più recentemente, sent. n. 61 del 02 Novembre 2023 (tutte pubblicate su tribunale.arezzo.giustizia.it), nelle quali il Collegio prende  «posizione sulla esegesi dell’art. 270, comma 2, lett. b), CCII ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202». In dette pronunce, il Tribunale aretino spiega in maniera esaustiva perché l’opposta tesi non appaia persuasiva, ovvero «perché l’art. 270, comma 2, lett. b), norma speciale rispetto al generale art. 356 CCII, fa esclusivo riferimento all’elenco dei gestori di cui al d.m. 202/2014. Secondo la tesi che qui non si condivide il legislatore avrebbe prescritto (in modo invero bizantino) che laddove il professionista non sia iscritto all’Albo di cui all’art. 356, il Tribunale debba nominare un professionista diverso da quello scelto dall’OCC ma – si badi bene – non già (come parrebbe ovvio) scegliendolo all’interno dell’Albo ex art. 356 CCII , bensì all’interno dell’elenco di cui al d.m. n. 202/2014 (sotto l’implicito ulteriore requisito, risultante dall’applicazione generale dell’art. 356 CCII, che il professionista nominando sia iscritto all’Albo nazionale). Sembra allora decisamente preferibile (siccome costituente piana lettura delle norme) concludere che il legislatore abbia inteso porre come unico requisito per la nomina a Liquidatore nella procedura qui in esame l’iscrizione all’elenco di cui al d.m. n. 202/2014. D’altra parte, neppure l’art. 68 CCII (per il piano di ristrutturazione del consumatore) e l’art. 76 CCII (per il concordato minore) fanno riferimento all’albo di cui all’art. 356, limitandosi a prevedere che – in assenza di un OCC nel circondario del tribunale – la nomina del gestore avvenga «tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202». Al contrario, il richiamo all’art. 356 CCII è invece presente nelle norme sulle procedure concorsuali maggiori: – l’art. 125 CCII, che si occupa della nomina del Curatore nella liquidazione giudiziale, stabilisce che «il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358»; – gli artt. 92 e 114 CCII, che si occupano del Commissario giudiziale e del liquidatore nel concordato preventivo, richiamano espressamente l’art. 125, il quale – come appena visto – rimanda all’art. 356 CCII; – l’art. 301, in materia di nomina del Commissario liquidatore nella LCA, stabilisce che «si applicano gli articoli 356 e 358».

[9] Sulla stessa linea sembrerebbe anche il Trib. di Cagliari, sent. del 26/10/2023, laddove si legge: «ritenuto, in assenza di giustificati motivi, di dover nominare l’OCC che ha predisposto la relazione, ai sensi dell’art. 270 comma 2 lett. b) CCII» (testo integrale pubblicato su fallimenticagliari.com).

 

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