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La prima normativa italiana sul fumo è del 1934 risale al Regio Decreto n. 2136 “Testo unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia”, che stabilisce il divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni. Contestualmente vieta agli stessi di fumare nei luoghi pubblici.  Dobbiamo attendere il 1942, e più nello specifico la legge n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi per vedere disciplinata la materia del contrabbando.  La legge n. 165 del 1962 statuisce il divieto di propaganda pubblicitaria di qualunque prodotto da fumo. Ciò di fatto avrebbe dovuto, ma non lo ha fatto, ridurre la vendita dei tabacchi. Con il DL n. 4 del 10 gennaio 1983, convertito, poi, nella legge n. 52 del 22 febbraio 1983, sono inaspriate le sanzioni previste per le inosservanze ai divieti.

La tutela dei fumatori

La tutela contro gli effetti del fumo si ha nel  1975 con la legge n. 584 dell’11 novembre 1975 che statuisce il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico. Molti i luoghi interessati al divieto: le sale d’attesa delle stazioni, i cinema, le sale da ballo le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione. Bisogna attendere gli anni ’90, per vedere approvati una serie di provvedimenti legislativi che affrontano i temi relativi alla tutela dal fumo passivo. Nello specifico il decreto legislativo n. 626/1994 che impone al datore di lavoro di limitare l’esposizione (diretta o indiretta) del lavoratore ad agenti cancerogeni. Tra questi anche il fumo di tabacco. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 allarga il divieto di fumo ai locali adibiti all’accoglienza del pubblico e adoperati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dagli stessi privati che esercitano le funzioni di servizi pubblici. Si stabiliscono ancora, e con pene più severe, limitazioni alla pubblicizzazione (D.M. n. 425/1991 e D.Lgs n. 581/1993 e si dà avvio alla regolamentazione della composizione della sigaretta (legge n. 142/1992) e alla modalità con la quale provvedere alla sua etichettatura dei prodotti del tabacco (legge n. 428 del 1990).

Le grandi limitazioni


Nel 2003 viene emanata la legge n. 3 (art. 51), denominata “Tutela della salute dei non fumatori” meglio nota come Legge Sirchia, che estende il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, i luoghi di svago, le palestre, gli esercizi commerciali, i bar, i ristoranti, le pizzerie, i centri sportivi. Eccezioni gli eventuali i locali riservati ai fumatori (che di fatto spariscono quasi del tutto) e gli ambiti intrinsecamente privati come le abitazioni. La legge accorda la eventualità di creare locali destinati esclusivamente a fumatori. Il D.lgs. n. 184/2003 fissa per le sigarette il tenore massimo di catrame (10 mg/sigaretta), nicotina (1 mg/sigaretta) e monossido di carbonio (10 mg/sigaretta). Inoltre introduce nuove norme per l’etichettatura. Si introduce la scritta “nocivi”.

Il divieto di vendita di sigarette ai minori

Il decreto legge n. 158 del 2012 introduce il divieto di vendita delle sigarette ai minori di 18 anni, alzando il limite dei 16 anni che è stato in vigore per quasi 80 anni, dal Decreto Regio del 1934.


Il divieto di fumo nelle scuole

Il divieto di fumo nelle scuole è stato stabilito già a partire dal 1975, ma delimitato alle aule scolastiche (di ogni ordine e grado). La legge n. 3/2003 estende il divieto a tutti gli ambienti interni alla scuola. Il decreto legge n. 104 del 2013 estende il divieto di fumo anche all’esterno della scuola ovvero alle aree di pertinenza. Nello specifico l’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

  • All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”: quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
  • E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
  • Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e’ soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

La Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128) rappresenta il primo richiamo ufficiale alle scuole relativo all’osservanza della normativa vigente. Il D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute, torna sul tema della tutela della salute, a scuola in particolare, dunque.


L’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l’intervallo.
Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell’articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all’applicazione del divieto non può rifiutare l’incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013). I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico. Nell’esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell’ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

  • a. Art. 337 del Codice Penale – Resistenza a un pubblico ufficiale: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
  • b. Art. 496 del Codice Penale – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: “Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Le sanzioni nelle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo che provvederanno a predisporre di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato – Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico che deve essere appositamente denominato.

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati:

  • La sanzione amministrativa va da Euro 27,50 a Euro 275,00 (importi modificati dalla Legge Finanziaria 2005).
  • La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

Il pagamento di una somma in misura ridotta

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate A.R.). Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

Gli scritti difensivi e le autorità competenti a riceverli

L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento della sanzione

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

  • in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T ed il codice ufficio KN4;
  • presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo – nome istituto.

Cosa devono fare i responsabili preposti, incaricati dell’accertamento delle infrazioni

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell’accertamento delle infrazioni:

  • provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
  • individuano l’ammenda da comminare;
  • consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento; o consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria.

In ordine di tempo, i responsabili preposti:

  • Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione. o Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
  • In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.

La spedizione del verbale

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

L’eventuale dichiarazione del contravventore

Il contravventore ha facoltà di aggiungerne verbale, al termine della sua redazione, a eventuale richiesta, una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

Le eventuali violazioni commesse da minori

L’Art. 2 della L. 689/81 prevede che “Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Di fatto, a scuola, il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell’insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare andrebbe, dunque, contestata al personale che aveva in quel momento l’obbligo di sorveglianza. Qui, naturalmente, si apre un dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ampio e articolato. Nel caso fosse evidente, come capita spesso quando chiedono di recarsi in bagno, che l’addetto alla sorveglianza del “minore” non ha potuto impedire il fatto ovvero la violazione del divieto di fumo, si procederà all’atto di notifica ai titolari della patria potestà del “minore”, come riportato all’art. 5, dopo la firma da parte dello stesso del verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumo. La Corte di Cassazione sez. I, 22-01-1999, n. 572: “In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell’ipotesi in cui l’illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio (culpa in vigilando e/o in educando) i genitori medesimi; peraltro, ben può l’autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l’emissione della ordinanza-ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti; in tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario.”

Un esempio di regolamento aggiornato

In allegato un modello di regolamento aggiornato per disciplinare, nelle scuole, la materia de quo. Quello che alleghiamo come esempio di ottima pratica è dell’Istituto Comprensivo “Sebastiano Scandura” di Aci Catena (Ct) diretto, magistralmente, dal dirigente scolastico Prof.  Roberto Maniscalco.

REGOLAMENTO-SUL-DIVIETO-DI-FUMO

 

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