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Pignoramento presso terzi: tutti i limiti alla possibilità del creditore di bloccare pensioni di invalidità, rendite, fondi accantonati o speciali, quote societarie, conti correnti, pensioni, stipendi.

Tramite il pignoramento presso terzi, il creditore può pignorare somme (ma anche beni mobili) del debitore che si trovino presso terzi e che questi ultimi abbiano l’obbligo di versare al debitore. In generale i terzi verso i quali il debitore ha diritti di credito, sono la banca presso cui il debitore ha depositato del denaro o il datore di lavoro presso cui il debitore presta attività lavorativa e da cui percepisce uno stipendio. Ma potrebbe anche trattarsi, nel caso di un’impresa, di clienti che ancora non abbiano versato il corrispettivo o, nel caso di un professionista, crediti verso enti pubblici per prestazioni eseguite nei confronti di questi.

Il creditore può venire a conoscenza dell’esistenza di questi crediti tramite informazioni ottenute con attività investigativa o tramite ricerca telematica dall’ufficiale giudiziario presso le banche dati della P.A.

Una volta verificata l’esistenza di rapporti di conto corrente o di lavoro è quindi possibile pignorare le somme spettanti al debitore che siano nella disponibilità di terzi.

Limiti al pignoramento presso terzi

Non tutti i crediti, però, sono pignorabili. Vi sono infatti crediti totalmente impignorabili ed altri pignorabili solo entro certi limiti. Se il credito è impignorabile, tutta la procedura è nulla: ciò può essere rilevato dal giudice senza necessità di un’eccezione o di un’opposizione da parte del debitore [1].

STIPENDI, COMPENSI, INDENNITÀ

La regola è unica per quanto riguarda: stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento; rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; stipendi, paghe, compensi dovuti ai pubblici dipendenti. Bisogna distinguere:

 

1. se lo stipendio viene pignorato direttamente presso il datore di lavoro:

– nella generalità dei casi, nella misura massima di 1/5 dell’emolumento;

– se il creditore agisce per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;

– per i crediti dello Stato, Province o Comuni: nel limite di 1/5;

– per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile.

 

2. se lo stipendio viene pignorato in banca

Valgono le regole speciali lette in Pignoramento stipendio: novità 2015 che stabiliscono nuovi limiti al pignoramento.

 

 

PENSIONI

Per le pensioni relative a rapporto di lavoro o di impiego valgono le stesse regole previste per gli stipendi:

 

1. se la pensione viene pignorata direttamente presso l’Inps:

– nella generalità dei casi, nella misura massima di 1/5 dell’emolumento;

– se il creditore agisce per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;

– per i crediti dello Stato, Province o Comuni: nel limite di 1/5;

– per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile.

La pensione comunque non può mai scendere al di sotto del cosiddetto “minimo vitale”, pari alla misura dell’assegno sociale.

2. Se la pensione viene pignorata in banca

Valgono le regole speciali lette in Pignoramento pensioni: novità 2015 che stabiliscono nuovi limiti al pignoramento.

3. Pensione di invalidità

Parzialmente impignorabile nei limiti in cui non si vada a pregiudicare il sostentamento del pensionato [1].

4. Pensione e assegno rinnovabile dei dipendenti civili e militari dello Stato

Pignorabili in misura non superiore a 1/5.

ALTRI CREDITI

1. Crediti alimentari

Il pignoramento presso terzi è escluso, tranne che per cause di alimenti e con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

2. Sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri

Non sono pignorabili.

3. Crediti dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza

Non sono pignorabili.

4. Assicurazione sulla vita

Non sono pignorabili.

RENDITE

Rendita vitalizia costituita a titolo gratuito, se si è convenuto che non sia soggetta a pignoramento

È pignorabile solo per la parte che eccede i limiti del bisogno alimentare del creditore

 

 

FONDI ACCANTONATI O SPECIALI

1. Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza costituiti dall’imprenditore per i dipendenti

Questi crediti non sono pignorabili né dai creditori dell’imprenditore né da quelli del prestatore di lavoro: sono infatti somme che non fanno più parte del patrimonio di chi le ha versate.

2. Fondi accantonati da un ente pubblico per il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti

Sono pignorabili [2].

CONTI CORRENTI

Bisogna distinguere a seconda di ciò che il conto corrente (postale o bancario) contenga:

– se contiene solo somme derivanti da pensioni o da redditi di lavoro dipendente: si applicano i nuovi limiti introdotti con la riforma del 2015 (leggi “Pignoramento del conto corrente”);

– in tutti gli altri casi è pignorabile tutto quanto in esso accreditato.

 

 

QUOTA DI SOCIETÀ, FONDO CONSORTILE

Sono impignorabili la quota del socio di società di persone finché dura la società; la quota del socio di cooperativa, finché dura la società; il fondo consortile, finché dura il consorzio.

ALTRI CREDITI CONTENUTI IN LEGGI SPECIALI

Non sono pignorabili le somme di competenza degli enti locali destinate a pagare le retribuzioni del personale dipendente e dei relativi oneri previdenziali, a pagare le rate di mutui e prestiti obbligazionari che scadono nel semestre in corso, all’espletamento dei servizi locali indispensabili.

Allo stesso modo non sono pignorabili, a partire dall’11 novembre 2014, le somme a disposizione dei soggetti che godono di immunità diplomatica depositate su conti correnti bancari o postali quando, il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore dell’organizzazione internazionale in Italia ha preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e alla banca o posta presso cui le medesime somme sono depositate la dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti indicati.

È invece pignorabile il contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione erogato dal fondo nazionale a favore di chi ha diritto ad un alloggio di residenza pubblica.

note

[1] Cass. sent. n. 6548/2011.

[2] Cass. sent. n. 15601/2005.

Autore immagine: 123rf com

 

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