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Settimana decisiva al Senato che dovrà concludere il percorso di
conversione (avviato alla Camera) del D.L. n.
69/2024
(Decreto Salva Casa) che si concluderà con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge entro il 28 luglio
2024 (che è domenica).

Considerate le tempistiche (e le modalità di approvazione alla
Camera) è molto probabile che la conversione si concludi con un
nuovo voto di fiducia che confermerà il testo del disegno di legge
e le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) che possono, quindi, considerarsi ormai
definitive.

Decreto Salva Casa: la versione definitiva

La versione definitiva del Decreto Salva Casa sarà, dunque,
costituita dai seguenti 5 articoli (4 in quella predisposta da
Palazzo Chigi):

  • art. 1 – Modifiche al testo unico delle disposizioni
    legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • art. 2 – Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza
    sanitaria da Covid-19
  • art. 2-bis – Disposizioni a favore delle zone devastate dalla
    catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (nuovo articolo)
  • art. 3 – Norme finali e di coordinamento
  • art. 4 – Entrata in vigore

Saltate molte delle disposizioni che erano state proposte nei
lavori in commissione, tra cui:

  • il riferimento agli interventi realizzati entro il 24 maggio
    2024 (che è rimasto) per l’applicazione delle nuove tolleranze di
    cui all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia (TUE);
  • l’emendamento salva Milano che avrebbe voluto intervenire sugli
    artt. 3, comma 1, lettera d) e 23, comma 1, lettera b) del TUE,
    oltre che sull’art. 41-quinquies della Legge n. 1150/1942;
  • la sanatoria sismica che avrebbe voluto risolvere il problema
    dell’assenza di una norma per la verifica della conformità delle
    strutture post intervento.

Tra le principali novità approvate dalla Camera spiccano:

  • l’inserimento del comma 1-quater all’art. 2-bis del TUE,
    relativo agli interventi di recupero dei sottotetti;
  • la modifica della definizione di stato legittimo di cui
    all’art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE, che ha meglio definito le
    condizioni per poter utilizzare l’ultimo titolo abilitativo che ha
    disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
    l’intero immobile o l’intera unità immobiliare;
  • l’inserimento del comma 1-ter all’art. 9-bis, del TUE, che
    isola la verifica dello stato legittimo delle singole unità
    immobiliari rispetto alle difformità insistenti sulle parti comuni
    dell’edificio (e viceversa);
  • le modifiche all’art. 23-ter del TUE sul cambio di destinazione
    d’uso che definiscono il concetto di “senza opere” e il titolo
    necessario;
  • l’inserimento dei commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, all’art. 24
    (agibilità) che prevedono delle deroghe per le piccole unità
    immobiliari;
  • la modifica dell’art. 31, comma 3, del TUE, che consente
    maggior tempo (proroga fino a 240 giorni rispetto ai 90 giorni
    previsti) per la demolizione dell’abuso edilizio e ripristino dello
    stato dei luoghi;
  • l’inserimento di una nuova ipotesi per l’applicazione delle
    nuove tolleranze di cui all’art. 34-bis del TUE e l’eliminazione
    della verifica di possibili limitazioni dei diritti dei terzi da
    parte del tecnico (richiesta a gran voce dai Consigli Nazionali
    dell’area tecnica);
  • l’inserimento del nuovo art. 34-ter all’interno del TUE che
    prova a risolvere il problema delle difformità relative a varianti
    in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo
    rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28
    gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili alle tolleranze
    di cui all’art. 34-bis;
  • l’inserimento delle variazioni essenziali tra gli interventi
    regolarizzabili tramite la nuova sanatoria semplificata di cui
    all’art. 36-bis del TUE e l’inserimento del comma 3-bis che prova
    timidamente ad intervenire sull’aspetto strutturale della
    sanatoria.

Di seguito l’analisi dettagliata delle disposizioni che
riguardano:

  • il recupero dei sottotetti;
  • gli interventi di edilizia libera;
  • lo stato legittimo;
  • le tolleranze costruttive;
  • la sanatoria semplificata.

 

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