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La rottamazione-quater

I commi 231252, dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, c.d rottamazione-quater.

La sanatoria ha ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione, Ex Equitalia e Riscossione Sicilia, ora Agenzia delle Entrate-riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Rottamazione-quater Legge di Bilancio 2023

Sanatoria

Rottamazione cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS (se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione) per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Imposte, tasse e tributi definibili

Imposte dirette, IVA ed IRAP, tributi locali, contributi previdenziali, ecc. Anche rispetto ai contributi previdenziali dovuti alle casse private (se queste aderiscono entro il 31 gennaio 2023.

Debiti esclusi

  • Risorse comunitarie quali dazi e accise;
  • imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art. 14 del regolamento CE n. 659/1999;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, alle ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Scadenza Pagamenti

  • Unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero,
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10%.

Unica o prima rata

31 luglio 2023

Seconda rata

30 novembre 2023

Restanti 16, nei 4 anni successivi

28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

 

Decadenza sanatoria

Mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una delle rate del piano di dilazione.

Somme dovute

  • Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Somme non dovute

  • Le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto;
  • gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo;
  • le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);
  • l’aggio della riscossione.

Concetto di singolo carico

Ai fini della rottamazione-quater, il singolo carico è la singola partita di ruolo per la quale il contribuente può manifestare adesione alla definizione agevolata. Non è possibile, invece, definire parzialmente la “partita”, di norma composta da più “artt. di ruolo”, vale a dire i codici di ogni componente [tributi (ad esempio, imposte dirette, IVA ed IRAP contenuti nella stessa “partita”), sanzioni, interessi, ecc.] del credito recato dalla “partita”(vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2017).

Carichi definibili-individuazione orizzonte temporale

In base a quanto stabilito dall’art. 4 del D.M. n. 321/1999, rientrano nella rottamazione-quater, i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 luglio 2022.

Individuazione carichi rottamabili rottamazione-quater

Trasmissione ruolo

Consegna formale

Tra il 1° e il 15 del mese

Entro il 25 dello stesso mese.

Tra il 16 e il 30 del mese

Giorno 10 del mese successivo.

Sempre se siano stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 (ossia nel periodo compreso tra il 16 e il 30 giugno 2022).

Nel corso dell’esame della Legge di Bilancio alla Camera, la definizione agevolata è stata estesa alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rispetto a tale tipo di carichi, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo agli effetti che si producono in favore del contribuente una volta presentata l’istanza di adesione alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2023.

Gli effetti sulle procedure esecutive in stato avanzato

Gli effetti legati alla presentazione dell’istanza di rottamazione-quater sono ben regolati al comma 240 della Legge di Bilancio 2023.

In particolare, la presentazione dell’istanza (Fonte dossier ufficiale Legge di Bilancio 2023):

  • sospende i termini di prescrizione e decadenza rispetto al carico oggetto di definizione;
  • sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
  • inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
  • vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • vieta di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 (l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta).

Inoltre, grazie alla presentazione dell’istanza:

  • è fatto divieto di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.
  • estende alla rottamazione in esame la norma (art. 54 del D.L. n. 50/2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.

Dunque, la presentazione dell’istanza produce una serie di effetti a cascata, rafforzati ancora di più una volta che il contribuente paga la prima o unica rata richiesta in sede di presentazione dell’istanza.

A seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, si ha l’estinzione (dopo la sospensione) delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Detto ciò, ci sono dei casi in cui la presentazione delle istanze non produce effetti rispetto ad alcune procedure compresa quella di pignoramento presso terzi.

Ebbene, sulla base delle indicazioni fornite dall’allora Equitalia in merito alla prima delle recenti finestre di rottamazione delle cartelle, quella ex art. 6 del D.L. n. 193/2016, è possibile fare alcune precisazioni (vedi incontri CNDCEC Roma e Equitalia tenutisi nel 2017).

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha individuato nelle “procedure in fase avanzata” quelle rispetto alle quali l’istanza non produce effetto alcuno.

In particolare, fatto salvo il blocco delle procedure esecutive rispetto alle quali non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati, rientrano nelle azioni esecutive “in fase avanzata” i pignoramenti presso terzi ossia:

  • i pignoramenti ex art. 72-bis relativi a procedure ex art. 48-bis28-ter (vedi sopra), già notificati alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
  • i pignoramenti ex art. 7272-bis relativi a stipendi/salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici dal terzo pignorato.

Per pignoramenti ex art. 72-bis “già notificati” sono da intendersi quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore.

Inoltre, non rientrano tra le azioni esecutive per le quali, a fronte della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, sono inibite l’avvio o la prosecuzione, la proposizione di interventi in procedure immobiliari nel caso in cui l’immobile oggetto di esecuzione promossa da terzi sia gravata da ipoteca iscritta dal medesimo Agente o le azioni di tipo conservativo; per entrambi tale azioni, la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non ne inibisce l’avvio e quelle in essere proseguono.

Nel complesso, le indicazioni fornite dall’allora Equitalia possono ritenersi valide anche rispetto alla rottamazione-quater.

Attenzione però, quanto detto fin qui, deve essere rapportato e in parte ritenersi superato rispetto a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla rottamazione-bis, ex art. 3 del D.L. n. 119/2018, con:

Indicazioni Agenzia delle Entrate su pignoramenti presso terzi e procedure esecutive immobiliari

Pignoramento presso terzi

Dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata le procedure esecutive comprese quelle di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non possono proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante.

Procedure esecutive immobiliari

La normativa richiamata (vedi art. 3 D.L. n. 119/2018 sugli effetti dell’istanza rispetto alle procedure in essere), a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, vieta la prosecuzione di tutte le procedure esecutive dirette, che conseguentemente si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, ma non contempla, né potrebbe, le procedure esecutive avviate da terzi, anche nei casi in cui in seno alle stesse, sia intervenuto l’agente della riscossione.

Dunque, è corretto affermate che l’istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle blocca anche i pignoramenti presso terzi in essere.

Sulle procedure esecutive immobiliari avviate da terzi, con intervento successivo tra i creditori da parte dell’Agenzia della riscossione, sempre con la risposta n. 266/2020, l’Agenzia delle Entrate precisa che per effetto della presentazione dell’istanza di rottamazione:

L’agente della riscossione – viene inibito temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 689), senza, però, che ciò pregiudichi la conservazione, in capo all’agente della riscossione che ha proposto l’intervento, del diritto di partecipare, fino al completamento del pagamento di quanto dovuto a titolo di “rottamazione-ter”, alla distribuzione delle somme disponibili.

Di conseguenza, rispetto al ricavato dalla vendita dell’immobile possono configurarsi due distinte soluzioni:

  • ove la distribuzione abbia luogo prima che il debitore abbia effettuato l’integrale pagamento dell’importo da corrispondere a titolo di definizione agevolata, l’agente della riscossione parteciperà alla stessa distribuzione, naturalmente nei limiti di quanto residualmente dovuto dallo stesso debitore a tale titolo;
  • ove la distribuzione avvenga dopo il pagamento integrale di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata, il diritto dell’agente della riscossione di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili viene meno.

In fase di presentazione dell’istanza, è bene tenere in considerazione le indicazioni fin qui analizzate, in toto applicabili alla rottamazione-quater.

Riferimenti normativi: 

 

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