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La categoria dei redditi diversi è una categoria residuale, rispetto a quelle individuate dall’art. 6 del TUIR, in quanto comprende le tipologie reddituali che non trovano collocazione nelle altre categoria. In particolare, l’art. 67 del TUIR elenca, in dettaglio, tutte le fattispecie che rientrano in questa categoria.

Il quadro D del Modello 730 deve essere utilizzato dal contribuente per dichiarare alcune specifiche tipologie di redditi. Mi riferisco, in particolare ai seguenti:

  • I redditi di capitale;
  • I redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86 (TUIR) e
  • Infine, i redditi soggetti a tassazione separata.

Di particolare importanza per la compilazione del quadro D del modello 730 è la Certificazione Unica (modello CU). Infatti, tale modello, oltre a riportare i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensioni, certifica anche dei dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del DPR n. 917/86 (TUIR).

Pertanto, alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionale) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica. Il modello CU, deve essere obbligatoriamente rilasciato dal sostituto di imposta nei termini di legge. Andiamo ad analizzare, quindi, quali sono le principali modalità di compilazione del quadro D del modello 730 in relazione alla tassazione dei redditi diversi.

Quali sono i redditi diversi IRPEF? art. 67 del TUIR

L’art. 67 del TUIR contiene l’elencazione tassativa dei redditi rientranti nella categoria dei redditi diversi. Si tratta di una categoria residuale dei redditi imponibili IRPEF, prevista dall’art. 6 del TUIR. L’elencazione dei redditi contenuti in questa categoria è individuata dall’art. 67 del TUIR che contiene le seguenti tipologie:

  • Plusvalenze da cessioni immobiliari;
  • Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate;
  • Plusvalenze da cessione di titoli non partecipativi, valute, metalli preziosi;
  • Plusvalenze da cessione di contratti a termine;
  • Plusvalenze da cessione di contratti produttivi di redditi di capitale;
  • Premi, vincite ed indennità;
  • Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente;
  • Redditi da terreni dati in affitto per usi non agricoli;
  • Redditi di beni immobili situati all’estero;
  • Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti industria, processi, formule;
  • Redditi derivanti da usufrutto e sublocazione di beni immobili;
  • Redditi derivanti dall’affitto, locazione e noleggio di beni mobili;
  • Redditi derivanti dall’affitto e usufrutto di aziende;
  • Plusvalenze realizzate dalla vendita delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito;
  • Redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente;
  • Redditi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20%;
  • Redditi dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • Indennità e rimborsi derivanti da attività sportive dilettantistiche;
  • Plusvalenza a seguito di trasformazione eterogenea.

I redditi ai fini IRPEF possono essere imputati seguendo il criterio di cassa (presi cioè in considerazione nel periodo d’imposta in cui sono stati percepiti) o il criterio di competenza (prendendoli in considerazione nel periodo d’imposta in cui sono maturati, indipendentemente dal momento della loro riscossione). I redditi precedentemente indicati devono essere dichiarati seguendo il criterio di cassa.

Altri redditi diversi di capitale

Rientrano in questa categoria gli altri redditi di capitale (articolo 44, comma 1, DPR n. 917/86 esclusa la lettera e), percepiti al lordo delle eventuali ritenute d’acconto. In particolare si tratta delle seguenti tipologie di reddito.

  • Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti  – Sono considerati redditi di capitale:
    • Gli interessi la cui determinazione è lasciata all’autonomia pattizia, ovvero, in mancanza di quantificazione, fissati al saggio legale di riferimento;
    • Gli interessi derivanti dai depositi, intesi come il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura;
    • Oppure, gli interessi derivanti da contratti di conto corrente, contratto mediante il quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto;

Gli interessi, in deroga al principio generale di cassa che regola i redditi di capitale, si presumono percepiti:

  • Alla scadenza stabilita per iscritto ovvero, in assenza, per l’ammontare maturato, giorno per giorno, nel peri odo d’imposta;
  • Nella misura pattuita, ovvero, in assenza, calcolati applicando il tasso legale.

In base a quanto previsto dall’articolo 26 DPR n. 600/1973, la ritenuta è sempre a titolo d’imposta per le persone fisiche diverse dagli imprenditori. Pertanto, ad esempio, non vanno riportate in dichiarazione gli interessi che la banca eroga, sui conti correnti attivi stipulati con persone fisiche non imprenditori, in quanto essi scontano la ritenuta a titolo di imposta. Invece, non rientrano nell’esclusione, e, quindi, vanno dichiarati, gli interessi da mutui, depositi e conti correnti stipulati tra privati o con soggetti esteri.

Rendite perpetue

Costituiscono redditi di capitali le somme percepite a titolo di rendita perpetua. Ossia in forza di un contratto mediante il quale una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale (art. 1861 c.c.). Parimenti sono considerati redditi di capitale i proventi derivanti da qualsiasi altra prestazione annua perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà (art. 1869 c.c.).

Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

La legge prevede altre attività di lavoro autonomo c.d. “assimilate” in quanto non presentano tutte le caratteristiche tipiche del lavoro autonomo. In particolare, si tratta delle seguenti tipologie reddituali che rientrano tra i redditi diversi ai fini IRPEF:

Diritto di autore

I redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (articolo 53, comma 2, lett. b), TUIR).

Rientrano in questa categoria i redditi derivanti dall’utilizzazione economica (cessione o cessione dei diritti) di beni immateriali tutelati dalle norme del diritto d’autore da parte dell’autore o inventore, e non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. Rientrano in tale categoria anche i compensi conseguiti in via occasionale. Il reddito imponibile è dato dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute, ovvero, del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

Contratti di associazione in partecipazione di solo lavoro

Gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (articolo 53, comma 2, lett. c), TUIR).

Nel caso di apporto di lavoro, la prestazione lavorativa dell’associato non è fiscalmente equiparabile a quella di lavoro dipendente in quanto manca, nell’associazione in partecipazione, sia il vincolo di subordinazione che la garanzia di una retribuzione da parte dell’associato. Pertanto, le partecipazioni agli utili, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, sono considerate come redditi di lavoro autonomo quando l’apporto è costituito esclusivamente da prestazione di lavoro. Tali partecipazioni, dunque, costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta. I redditi dell’associato sono tassati in base al principio di cassa.

Utili a promotori e fondatori di società

Gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (articolo 53, comma 2, lett. d), TUIR).

Le partecipazioni agli utili spettanti ai soci promotori e fondatori di società soggetta ad IRES sono considerate come proventi assimilati a quelli di lavoro autonomo.

Levata di protesti

I redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (articolo 53, comma 2, lett. f), TUIR).

La loro assimilazione al reddito di lavoro autonomo non comporta il medesimo trattamento tributario, in quanto tali redditi sono determinati in misura forfetaria e quindi non sono prescritti obblighi contabili.

Detrazione d’imposta

Per queste tipologie di reddito è prevista una detrazione d’imposta pari a €. 1.104 se il reddito percepito non supera i 4.800 euro. Se il reddito è compreso tra i 4.801 euro e i 55.000 euro la detrazione è pari al risultato della seguente formula:

1.104 x (55.000 – reddito complessivo) / 50.200.

Infine, per i redditi superiori ai 55.000 euro la detrazione è nulla.

Altri redditi diversi

Vi sono, inoltre, alcune particolari tipologie di redditi diversi, tra le quali riportiamo le principali.

Plusvalenze da cessione di immobili detenuti da meno di 5 anni

Devono essere riportati i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva articolo 67, comma 1, lettera b) TUIR. Inoltre, qui devono essere riportate anche le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Usufrutto o sublocazione di immobili

Devono essere indicati i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili articolo 67, comma 1, lettera h) TUIR.

Redditi diversi di natura fondiaria non determinabili catastalmente

Si tratta, per lo più, di censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli articolo 67, comma 1, lett. e) TUIR.

Altri redditi diversi

Altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta. Ad esempio vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line articolo 67, comma 1, lett. d) TUIR. Sono classificati come redditi diversi anche:

  • Le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico;
  • I premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte e quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.

Essi costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione. Inoltre, rientrano tra le vincite tassabili anche quelle conseguite per effetto della partecipazione a giochi on line.

Beni immobili situati all’estero

I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero sono tassati con diverse modalità a seconda che si tratti di:

  • Immobili soggetti ad imposizione in base a criteri catastali nello Stato ove l’immobile è situato;
  • Immobili per i quali non è prevista una tassazione su base catastale (in tal caso, i presupposti per la tassazione sono generalmente costituiti dalla presenza di canoni di locazione).

Nel caso in cui lo Stato estero preveda, nella sua legislazione interna, la tassazione dell’immobile in base a criteri di tipo catastale o similari, l’art. 70, comma 2, del TUIR stabilisce che esso concorre alla formazione del reddito in Italia in base alla valutazione effettuata dallo Stato estero. In pratica, si assoggetta a tassazione la rendita catastale dell’immobile (o i criteri comunque assunti dallo Stato estero per la valutazione), al netto delle spese eventualmente riconosciute in detrazione.

Se, invece, lo Stato estero non assoggetta a tassazione sui redditi l’immobile, il contribuente residente in Italia è tenuto a dichiarare il reddito percepito (es. canoni di locazione), potendo usufruire al contempo di una riduzione forfetaria del 15% (articolo 70, comma 2, TUIR). Tale norma deve essere interpretata nel senso che:

  • Se il reddito derivante dalla locazione è soggetto a imposte sui redditi nello Stato estero, occorre indicare nella dichiarazione italiana l’ammontare dichiarato nello Stato ove è situato l’immobile; in questo caso spetta il credito per le imposte estere, e non la deduzione forfetaria del 15%;
  • Se, invece, lo Stato estero non prevede l’imposizione diretta sui canoni di locazione, concorre alla formazione del reddito italiano il canone ridotto del 15%, senza potere fruire del credito per le imposte estere.

Se desideri approfondire: “Immobili detenuti all’estero: tassazione“.

Sportivi dilettanti

Le indennità di trasferta, e i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Si tratta di redditi percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica. Questi redditi sono assoggettati ad imposizione secondo le seguenti modalità (Circolare n. 21/E/2003, paragrafo 5.2, Agenzia delle Entrate):

  • I primi €. 10.000,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
  • Sulla parte che eccede i €. 10.000,00 fino a €. 28.158,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta, con un’aliquota del primo scaglione di reddito (23%), maggiorato delle addizionali IRPEF;
  • Sulle somme eccedenti i e. 28.158,28 viene operata una ritenuta a titolo d’acconto, sempre con un’aliquota del primo scaglione di reddito, maggiorato delle addizionali IRPEF.

Sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Questa modalità di imposizione è estesa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolta da soggetti con funzioni amministrative e gestionali di natura non professionale.

Redditi diversi da lavoro occasionale

Si tratta, principalmente di redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente articolo 67, comma 1, lett. i) TUIR. Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere articolo 67, comma 1, lett. l) del TUIR.

Lavoro autonomo occasionale

I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale sono costituiti dall’ammontare percepito nel periodo d’imposta al netto delle spese inerenti sostenute. Le spese, per poter essere dedotte, devono essere validamente documentate. I redditi sopra indicati sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20%. Tali redditi devono essere indicati dal committente nella Certificazione Unica – Lavoro autonomo e contraddistinti, nel punto 1 “Causale”, con il Codice “M” o “O”.

La Certificazione Unica deve essere rilasciata al prestatore d’opera entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione di lavoro.

Redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere

I redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere sono costituiti dall’ammontare percepito nel periodo d’imposta al netto delle spese inerenti sostenute. Si tratta ad esempio, della c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 482. Tali redditi sono riportati nella Certificazione Unica – Lavoro autonomo e contraddistinti, nel punto 1 “Causale“, con il Codice “M1” o “O1“.

Categoria residuale per redditi che non trovano altra collocazione

Come anticipato, questa categoria reddituale, assume natura residuale andando a comprendere tutti quei redditi che non trovano adeguata collocazione nelle altre categoria reddituali (ex art. 6 del TUIR). Pertanto, a titolo di esempio, devono considerarsi ricompresi in questa categoria i proventi percepiti in modo illecito (non classificabili in altre categorie). Allo stesso modo trovano collocazione in questa categoria anche le vincite ottenute dal cittadino residente in Italia percepite in casinò situati in Paesi extra UE o non aderenti allo SEE (sentenza  sentenza n. 24589, depositata il 31 agosto 2020, della Cassazione). Sul punto è utile evidenziare che, diversamente, le vincite ottenute in Italia (o Stati SEE) sono esenti da tassazione.

Il quadro D del modello 730: tassazione dei redditi diversi

Il quadro D del modello 730 è strutturato per accogliere le seguenti tipologie di redditi diversi:

I – Redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi – Suddivisi nelle seguenti categorie:

  • D1 Utili e altri proventi equiparati;
  • D2 Altri redditi di capitale;
  • D3 Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo;
  • D4 Redditi diversi;
  • D5 Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere.

II – Redditi soggetti a tassazione separata – Suddivisi nelle seguenti categorie:

  • D6 Redditi percepiti da eredi e legatari;
  • D7 Imposte e oneri rimborsati e altri redditi a tassazione separata

Andiamo ad analizzare, adesso, queste categorie di reddito con maggiore dettaglio.

Tabella di raccordo tra informazioni del modello CU e quadro D del modello 730

CAUSALE CU RIGO QUADRO D RIGO QUADRO RL TIPOLOGIA DI REDDITO
B D3 codice 1 RL25 Proventi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali da parte dell’autore o inventore
C D3 codice 3 RL27 Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D D3 codice 3 RL27 Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E D3 codice 2 RL26 codice 1 Redditi che derivano dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
F RL26 codice 2 Redditi derivanti da indennità in denaro o in natura corrisposti ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
L D4 codice 6 RL13 Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1 D4 codice 6 RL13 Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M D5 codice 2 RL15 Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1 D5 codice 3 RL16 Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2 D5 codice 2 RL15 Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo nonesercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N D4 codice 7 RL21 Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali che perseguono finalità dilettantistiche
O D5 codice 2 RL15 Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata
O1 D5 codice 3 RL16 Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata
V1 D5 codice 1 R14 Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate
abitualmente
Tabella di raccordo tra informazioni del modello CU e quadro D del modello 730

Tassazione degli utili e proventi equiparati

Nel rigo Rigo D1, devono essere indicati tutti gli utili e gli altri proventi ad essi equiparati corrisposti sia da società ed enti soggetti ad IRES che da società ed enti esteri di ogni tipo. In particolare, si tratta di utili e proventi equiparati percepiti nel periodo di imposta ma che si sono formati sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Infatti, per gli utili quelli formatisi dal 1° gennaio 2018, si applica la tassazione sostitutiva del 26%. Infatti, è stato previsto un periodo transitorio durante il quale agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente. Più precisamente si tratta di utili derivanti da:

  • Partecipazioni qualificate in società italiane ed estere;
  • Partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “Paesi black list“) se i loro titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

A questo proposito è bene ricordare che una partecipazione si definisce qualificata se:

  • Supera il 2% dei diritti di voto oppure il 5% del capitale o patrimonio nel caso di società quotate in borsa;
  • Supera il 20% dei voti o il 25% del capitale o patrimonio per le altre società ed i restanti soggetti IRES;
  • Oppure, supera il 25% del patrimonio delle società.

Utili e proventi

Inoltre, vanno indicati nel Rigo D1 gli utili e i proventi:

  • Derivanti da contratti di associazione in partecipazione. Ad esclusione di quelli in cui l’apporto dell’associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • Derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un’operazione economica, che implica la condivisione di utili/perdite);
  • Conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, deliberazione di riduzione del capitale l’inizio della liquidazione.

Non vanno, invece, dichiarati nel Rigo D1:

  • I redditi di capitale esenti, quelli soggetti ad imposta sostitutiva e i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate, assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta in misura pari al 26%;
  • I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (interessi su titoli obbligazionari, titoli di Stato, interessi su depositi e conti correnti bancari, proventi da fondi comuni di investimento mobiliare).
Utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e pertanto non vanno indicati nel quadro D.

Conclusioni e consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di riepilogarti, schematicamente, le modalità di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. La tassazione di questi proventi, per lo più di natura finanziaria, dipende da diverse caratteristiche. In sostanza, in questo quadro reddituale vengono raccolte tutte quelle categorie reddituali che non hanno trovato altro adeguato spazio in dichiarazione.

Attenzione però!

La categoria è totalmente esaustiva, non è possibile ivi indicare redditi che non sono inclusi tra quelli sopra elencati. Se hai dubbi sulla compilazione del quadro lascia un commento o contattami in privato per una consulenza personalizzata.

 

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