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Con la sentenza n. 16607/2021, pubblicata l’11 giugno 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione decennale del credito risultante dall’ordinanza di assegnazione somme emessa all’esito della procedura esecutiva presso terzi.

Mercoledi 16 Giugno 2021

IL CASO: La vertenza nasce dalla notifica da parte di una creditrice di un’ordinanza di assegnazione somme emessa all’esito di un pignoramento presso terzi contestualmente alla notifica del precetto ad un istituto bancario, quale terzo pignorato. La notifica dell’ordinanza di assegnazione era stata eseguita dopo oltre dieci anni dalla sua emissione.

La banca proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., eccependo la prescrizione del credito, essendo decorso il termine ordinario decennale decorrente dalla pubblicazione dell’ordinanza di assegnazione.

La causa veniva rimessa dal giudice dell’esecuzione innanzi al giudice di pace. Quest’ultimo, essendo iniziata l’esecuzione, si dichiarava incompetente a decidere.

Avverso la decisione del Giudice di Pace, la creditrice interponeva appello. Il Tribunale, chiamato a decidere sul gravame proposto dalla creditrice, riteneva errata la decisione di incompetenza emessa dal Giudice di Pace, escludeva la possibile rimessione della causa al predetto giudice e decideva la causa nel merito dando ragione all’originaria creditrice, non essendo maturata la prescrizione del credito portato dall’ordinanza di assegnazione.

La questione, veniva, pertanto, sottoposta all’esame dei giudici della Cassazione a seguito del ricorso interposto dell’istituto bancario.

Il ricorso, la cui udienza per la discussione era stata fissata inizialmente in Camera di Consiglio, veniva trasmesso con ordinanza interlocutoria alla pubblica udienza. I giudici ritenevano meritevole di trattazione in sede partecipata e pubblica la questione dell’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione decennale ordinaria in relazione a un credito risultante da un’ordinanza di assegnazione e in particolare se l’effetto interruttivo debba essere riconnesso alla pubblicazione dell’ordinanza ovvero a un momento successivo, da individuarsi nella sua definitività (cioè nel decorso del termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione di un’eventuale opposizione) ovvero nel tempo in cui, secondo buona fede, il creditore assegnatario non può azionare l’ordinanza medesima nei confronti del terzo pignorato.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza impugnata accogliendo anche l’opposizione proposta della banca proposta in primo grado.

Gli Ermellini hanno richiamato il principio affermato di recente dagli stessi giudici di legittimità secondo il quale : «Il termine di prescrizione del credito pignorato non decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l’accertamento giudiziale del suo obbligo) e tra quest’ultimo evento e l’assegnazione, in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato; la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di regola, dalla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza)» (Cass. n. 06170 del 05/03/2020).

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