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Natura e finalità del deposito di riserve minime degli enti creditizi presso la banca centrale.

Pignoramento: caratteristiche

La speciale forma di pignoramento prevista dall’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo, ed in conseguenza il terzo non sarà legittimato a far valere l’eventuale

impignorabilità, totale o parziale, dei crediti del debitore in relazione ai quali gli sia stato ordinato il versamento diretto all’agente della riscossione, e dovrà effettuare il pagamento nella misura indicata nell’ordine stesso, salvo che non ne sia stata disposta la sospensione del giudice dell’esecuzione.

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2021, n.26549

Espropriazione presso terzi: sopravvenuto fallimento del debitore

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il sopravvenuto fallimento del debitore pignorato – pur determinando, a norma dell’art. 51 l.fall., l’improseguibilità del processo esecutivo sospeso – non comporta l’improcedibilità del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo; tuttavia, dopo la riforma introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, si deve escludere la possibilità di dare ulteriore impulso all’accertamento endoesecutivo compiuto dallo stesso giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 549 c.p.c. (come modificato dall’art. 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e successivamente riformulato dall’art. 13, comma 1, lettera m-ter), del decreto legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015), perché – come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 10 luglio 2019 – l’ordinanza emessa produce effetti ai soli fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e non dà luogo alla formazione di un giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato.

Cassazione civile sez. III, 12/01/2021, n.272

Espropriazione di crediti presso terzi

In caso di pignoramento non eseguito direttamente, nelle forme dell’espropriazione diretta presso il debitore, ai sensi dell’articolo 1997 del Cc, sui titoli di credito emessi per regolare un determinato rapporto obbligatorio, ma nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi, il processo esecutivo ha ovviamente a oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante, non quello cambiario. Di conseguenza, laddove venga accertato, nel giudizio di cui agli articoli 548 e 549 del Cpc, che il credito oggetto del pignoramento è stato oggetto di regolamento tramite l’emissione di effetti cambiari, di modo che il terzo debitor debitoris abbia diritto, in caso di esercizio dell’azione causale, alla restituzione degli effetti emessi al momento del pagamento, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, della legge cambiaria, tale diritto resterà fermo anche nei rapporti con il creditore assegnatario, che acquista la posizione creditoria del suo debitore (e cioè, nella specie, esclusivamente quella relativa all’azione causale, non quella relativa all’azione cambiaria, in mancanza di pignoramento eseguito sui titoli), con tutti i suoi limiti, e al quale, quindi, possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili all’originario creditore.

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, n.20338

Pagamento delle spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione

Laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato; di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, in sede esecutiva.

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, n.15447

Pignoramento presso terzi

Il giudice dell’esecuzione che, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, abbia pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito alla debitrice esecutata (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente (in quanto, evidentemente, appunto ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c.), onde tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo. In questa situazione, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell’importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell’art. 95 c.p.c. ed oggetto dell’assegnazione a valere sui crediti pignorati).

Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, n.4243

Procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi

Laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato); di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva.

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, n.3720

Esecuzione forzata mediante espropriazione di crediti presso terzi

In tema di esecuzione forzata mediante l’espropriazione di crediti presso terzi, qualora l’ordinanza di assegnazione ponga espressamente a carico del debitore esecutato le spese di registrazione, il relativo ammontare deve ritenersi compreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore ex art. 95 c.p.c.; ne consegue il difetto di interesse del procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo autonomo, in ordine a dette spese, nei confronti del suo originario debitore, avendo egli già conseguito piena soddisfazione direttamente in sede esecutiva.

In simili circostanze, risulta irrilevante che, al momento della richiesta di pagamento rivolta al terzo “debitor debitoris”, le spese di registrazione non fossero state pretese o riscosse poiché, non essendo stata ancora registrata l’ordinanza, la somma non era stata neppure anticipata dal creditore procedente; infatti, trattandosi di importo rientrante in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., la pretesa può essere avanzata dal creditore anche successivamente, in sede esecutiva e direttamente verso il terzo.

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, n.1004

L’estensione del pignoramento

A seguito di modiche apportate dal d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005, l’art. 500 c.p.c. consente che tutti i creditori, anche se tardivi, purché muniti di titolo esecutivo, possano compiere atti di impulso della procedura e l’estensione del pignoramento è divenuto un istituto di carattere generale; detta estensione trova però uno sbarramento nell’udienza in cui si dispone la vendita o l’assegnazione, momento in cui ‘si cristallizza’ l’oggetto della procedura.

Dunque, solo ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente e cioè prima che si sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita (o l’assegnazione), è concesso di poter chiedere di estendere il pignoramento. Nell’espropriazione di crediti presso terzi l’intervento è da intendersi tempestivo se avviene nella prima udienza di comparizione delle parti, indicata dal ricorrente nella citazione o altrimenti disposta dal giudice.

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, n.25026

Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi

In tema di espropriazione di crediti presso terzi, dall’obbligatorio deposito delle riserve minime degli enti creditizi presso la banca centrale (o presso un intermediario autorizzato), in forza del Regolamento (CE) della Banca centrale europea n. 1745 del 2003, non deriva un rapporto che implica la restituzione del “tantundem”, bensì un’obbligazione di custodia di liquidità destinata alla funzione pubblica di tutela del risparmio, sicchè, essendo intangibili le somme depositate, è corretta la dichiarazione negativa del depositario resa ex art. 547 c.p.c., difettando la sua qualità di “debitor debitoris”.

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, n.21970

Espropriazione presso terzi: la competenza per territorio

Nell’espropriazione di crediti presso terzi, qualora il terzo sia un istituto bancario, la competenza per territorio va individuata, in alternativa, con riferimento al luogo della sua sede, ovvero in base al luogo in cui detto istituto risulti avere la filiale, la succursale o l’agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare.

Cassazione civile sez. VI, 03/05/2016, n.8780

Diritto di credito in un titolo di credito e pignoramento

Qualora il pignoramento di un diritto di credito incorporato in un titolo di credito intervenga con le forme dell’espropriazione di crediti presso terzi anziché, come impone l’art. 1997 c.c., nelle forme del pignoramento diretto a carico del debitore principale in possesso del titolo, il soggetto pignorato che in forza di esso sia debitore cartolare ha un interesse (derivante dalla congiunta soggezione al non dover disporre della somma oggetto del credito consacrato nel titolo e dal rischio di vedersi chiedere il pagamento da chi del titolo sia in possesso) a dolersi dell’illegittimità delle forme del pignoramento con il mezzo dell’opposizione agli atti. Della lesione di tale interesse detto soggetto non poteva dolersi nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo secondo il regime anteriore all’attuale art. 549 c.p.c..

Cassazione civile sez. III, 05/04/2016, n.6536

Dichiarazione incompleta del terzo pignorato

Nella espropriazione di crediti presso terzi, ove il terzo nel rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 cod. proc. civ. dichiari che il credito è già stato in parte pignorato ed assegnato, ma non fornisca gli elementi essenziali per determinare l’entità e la scadenza di tale precedente assegnazione, il creditore che pignori per secondo il medesimo credito ha l’onere di impugnare nelle forme prescritte tale dichiarazione, se vuole far accertare la consistenza della prima assegnazione.

Ove, invece, il creditore pignorante per secondo ciò non faccia, chiedendo puramente e semplicemente l’assegnazione del credito pignorato, egli accetta il rischio derivante dalle predette carenze e consistente nell’incertezza della data di effettiva e totale estinzione del precedente debito; in tal caso, mancando nel titolo esecutivo elementi univoci idonei alla puntuale determinazione della precedente assegnazione, occorre far riferimento all’entità oggettiva del credito precedente, da accertarsi anche con apposita opposizione all’esecuzione intentata contro il terzo debitore costituito debitore del creditore originario con l’ordinanza di assegnazione.

Corte appello Potenza, 02/02/2016, n.24

L’inefficacia dell’atto di pignoramento presso terzi

In tema di espropriazione di crediti presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione dichiari inefficace l’atto di pignoramento presso terzi nei confronti dell’Iacp in applicazione dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella l. n. 30 del 1997, che vieta l’inizio di azioni esecutive nei confronti dello Stato e degli enti pubblici prima del decorso di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non possiede nessuno dei caratteri la cui presenza costituisce imprescindibile condizione per

l’esercizio del ricorso straordinario per Cassazione avverso provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza.

Essa, infatti, non ha contenuto decisorio, risolvendosi in una pronuncia di (temporanea) improseguibilità dell’azione esecutiva, non suscettibile di incidere sul contenuto sostanziale del credito azionato; nè ha carattere definitivo, avendo contenuto di atto esecutivo, come tale suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c. Ne consegue la non impugnabilità di tale ordinanza per Cassazione con ricorso ex art. 111, comma 2, cost.

Cassazione civile sez. I, 21/06/1999, n.6228

Opposizione all’esecuzione intentata contro il terzo debitore

Nella espropriazione di crediti presso terzi, ove il terzo nel rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. dichiari che il credito è già stato in parte pignorato ed assegnato, ma non fornisca gli elementi essenziali per determinare l’entità e la scadenza di tale precedente assegnazione, il creditore che pignori per secondo il medesimo credito ha l’onere di impugnare nelle forme prescritte tale dichiarazione, se vuole far accertare la consistenza della prima assegnazione.

Ove, invece, il creditore pignorante per secondo ciò non faccia, chiedendo puramente e semplicemente l’assegnazione del credito pignorato, egli accetta il rischio derivante dalle predette carenze e consistente nell’incertezza della data di effettiva e totale estinzione del precedente debito; in tal caso, mancando nel titolo esecutivo elementi univoci idonei alla puntuale determinazione della precedente assegnazione, occorre far riferimento all’entità oggettiva del credito precedente, da accertarsi anche con apposita opposizione all’esecuzione intentata contro il terzo debitore costituito debitore del creditore originario con l’ordinanza di assegnazione.

Cassazione civile sez. III, 17/02/2011, n.3851

Espropriazione mobiliare presso terzi: quando può avvenire?

Nell’espropriazione di crediti presso terzi l’intervento di altri creditori, ex art. 551 c.p.c., non può avvenire oltre la prima udienza di comparizione delle parti, nella quale il terzo rende la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., per tale dovendosi intendere quella indicata nella citazione notificata al terzo ovvero quella differita d’ufficio dal giudice.

Cassazione civile sez. III, 04/10/2010, n.20595

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