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Sono operative dal 13 gennaio le novità previste della legge di Bilancio 2021 per i prestiti fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo PMI. Lo ha comunicato il Mediocredito Centrale con la circolare n. 1 del 2021. L’innovazione più attesa riguarda l’aumento della durata delle operazioni, che si allunga fino a 15 anni. Il prolungamento della durata può essere richiesto anche per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021. Si amplia anche la platea dei soggetti beneficiari, con l’ammissione delle società di agenti in attività finanziaria, delle società di mediazione creditizia e delle società dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni. Rettificato anche il metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti.

Via libera alle nuove condizioni per i prestiti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo PMI introdotte dalla legge di Bilancio 2021.

La Manovra (l. n. 178/2020) è infatti intervenuta sulla disciplina delle operazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettera m), del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) aumentando la durata massima dei finanziamenti, estendendo la platea dei beneficiari e rettificando anche il metodo di determinazione del tasso di interesse.

Le modifiche, come comunicato da Mediocredito Centrale (mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia) con la circolare n. 1/2021, sono operative dal 13 gennaio 2021.

Caratteristiche dalla misura

La misura di cui all’art. 13, comma 1, lettera m), del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) prevede il rilascio da parte del Fondo PMI di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi di importo non superiore a 30.000 euro e comunque non superiore, alternativamente, a:

a) 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

b) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Il limite di 30.000 euro fa riferimento all’ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale: nel conteggio devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi della lettera m). Potranno quindi essere richiesti più finanziamenti, anche a più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 30.000 euro, fermo restando il rispetto dei parametri a) e b).

Estensione platea beneficiari

La legge di Bilancio 2021, oltre alla proroga della misura fino al 30 giugno 2021, è intervenuta sulla lettera m) del comma 1 dell’art. 13 del decreto Liquidità con un triplice ordine di modifiche.

Una prima novità riguarda la platea dei soggetti ammissibili. Con il comma 213, infatti, l’accesso alla garanzia del 100% sulle operazioni fino a 30.000 euro viene esteso alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia e alle società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), identificate dal codice ATECO K 66.21.00.

A seguito della modifica, possono richiedere l’accesso alla misura:

1) le piccole e medie imprese;

2) le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;

3) le persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO. In particolare, sono ammissibili ditte individuali, professionisti/persone fisiche e studi professionali che svolgono una delle seguenti attività: 660000, 661000, 661100, 661200, 661900, 661910, 661920, 661921, 661922, 661930, 661940, 661950, 662000, 662100, 662200, 662202, 662203, 662204, 662900, 662901, 662909;

4) le società che presentano i seguenti codici ATECO 2007 (indicati nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021):

– 66.19.20 – Attività di promotori e mediatori finanzia;

– 66.19.21 – Promotori finanziari;

– 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;

– 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

Dal 1° gennaio 2021 esclusi gli enti non commerciali

Se da un lato la misura si apre a nuovi soggetti (società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia e società dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni), dall’altro si chiude per altri.

Dal 1° gennaio 2021, infatti, il Fondo non rilascia più garanzie al 100% su prestiti fino a 30.000 euro concessi a Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’esclusione di tali soggetti discende dal fatto che, come spiegato dal Mediocredito Centrale nel chiarimento operativo del 5 gennaio 2021, il comma 12-bis dell’art. 13 del decreto Liquidità (modificato dal decreto Agosto), che destina fino al 31 dicembre 2020 una riserva di 100 milioni per le garanzie rilasciate ai soggetti del non profit, non rientra tra le proroghe previste dalla legge di Bilancio 2021.

Durata finanziamenti fino a 15 anni

Un’altra modifica di rilevante impatto apportata dalla legge di Bilancio 2021 alla lettera m) del comma 1 dell’art. 13 del decreto Liquidità riguarda la durata massima finanziamenti garanti, aumentata da 10 a 15 anni (art. 1, comma 216). Resta invece confermata che la condizione che il rimborso della quota capitale non potrà inizia prima di 24 mesi dalla data di erogazione.

Ai sensi del comma 217, il prolungamento della durata può essere richiesto anche per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021 (data indicata nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021), con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Cosa fare per l’adeguamento di finanziamenti già concessi

Per i soggetti che hanno già inviato richiesta di un prestito garantito al 100% con durata 10, si prospettano diverse situazioni per l’allungamento della durata del “vecchio” finanziamento di 5 anni.

Secondo quanto specificato nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021, per i finanziamenti che, alla data del 13 gennaio 2021, sono già ammessi all’intervento del Fondo ma non ancora erogati, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni, la banca/intermediario finanziario/confidi deve inviare al Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa.

Per i finanziamenti già erogati, alla data del 13 gennaio 2021, l’adeguamento alle nuove condizioni potrà essere effettuato:

– o tramite un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del precedente finanziamento;

– o attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento precedente.

In alternativa, si potrà mantenere il precedente finanziamento e richiedere un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e con la predisposizione di un piano d’ammortamento separato.

Tasso di interesse

La legge di Bilancio 2021 ha modificato anche il metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti.

Ai sensi del comma 218, il tasso di interesse applicato ai finanziamenti oggetto di richiesta di garanzia, non dovrà essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento stesso.

Finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100%: sintesi novità

Soggetti beneficiari (*)

La misura è stata estesa a società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia (codici ATECO 66.19.20, 66.19.21, 66.19.22) e società disciplinate dal TUB identificate dal codice ATECO 66.21.00 (periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni).

Dal 1° gennaio 2021, per effetto della mancata proroga da parte della legge di Bilancio 2021 del comma 12 bis dell’art. 13 del decreto Liquidità (come modificato dal decreto Agosto), l’accesso alla misura è precluso agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Durata

La legge di Bilancio 2021 ha allungato la durata del piano di ammortamento dei finanziamenti da 10 a 15 anni. Resta confermata la condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dalla data di erogazione.

Il prolungamento della durata può essere richiesto anche per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021

Tasso di interesse

La legge di Bilancio 2021 ha modificato il criterio di calcolo del tasso di interesse. In particolare, ha disposto che tale tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento

Applicazione modifiche

Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio sono applicate alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 13 gennaio 2021.

(*) Resta confermata la possibilità di accedere alla misura:

– alle piccole e medie imprese;

– alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;

– alle persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO

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