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Patenti a punti, sanzioni per il lavoro irregolare, stretta su retribuzioni e costi della manodopera, controlli sui cantieri Superbonus

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 56/2024, di conversione con modificazione del D.L. 19/2024,recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) meglio conosciuto come decreto PNRR quater. Il provvedimento è in vigore dal 2° marzo 2024 e contiene, oltre a numerose disposizioni per migliorare la “governance” del PNRR, misure di grande importanza per gli operatori del settore edile.

Tra le novità più rilevanti, segnaliamo:

  • patente a punti per le imprese che operano nei cantieri;
  • esonero dei controlli per imprese risultate in regola alle ispezioni;
  • regime sanzionatorio rafforzato per gli appalti illeciti;
  • applicazione negli appalti e subappalti pubblici e privati del CCNL più rappresentativo per la retribuzione dei lavoratori;
  • verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva;
  • piano transizione 5.0: incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta alle imprese che decidono di investire in tecnologie innovative per la trasformazione digitale ed energetica;
  • maggiori controlli su asseverazioni e cantieri Superbonus.

In vista delle nuove disposizioni normative è opportuno assicurare una gestione responsabile dei luoghi di lavoro e dei cantieri per non incorrere in pesanti sanzioni. Per questo, ti consiglio di utilizzare apposite soluzioni software per la valutazione dei rischi e il coordinamento della sicurezza ne cantieri.

Obbligo di patente a punti nei cantieri edili

L’articolo 29, comma 19 del decreto PNRR 4 modifica integralmente l’articolo 27 del Testo Unico sulla Sicurezza, reintroducendo nella legislazione sulla sicurezza la patente a punti.

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Per conoscere nei dettagli come funziona Patente a Punti nei Cantieri, leggi lo specifico approfondimento: “Patente a punti lavoro e cantiere 2024: cos’è e come funziona?

Appalti, retribuzioni legate ai minimi previsti dai contratti più rappresentativi

Con il decreto PNRR 4 scatta l’obbligo – nell’ambito degli appalti e dei subappalti pubblici e privati di opere e servizi – di pagare una retribuzione “conforme” ai minimi previsti dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi per tutti i soggetti presenti nella filiera degli appalti.

In pratica, viene affermato il principio per cui il costo del lavoro non può essere oggetto di concorrenza tra imprese appaltatrici ma deve essere determinato sulla base di regole uniformi.

La norma riguarda tutti i lavoratori subordinati impiegati negli appalti, senza distinzioni per tipologia contrattuale: si applica, quindi, anche ai lavoratori somministrati, a quelli a tempo determinato e a quelli operanti in regime di distacco.

Il trattamento economico e normativo da usare come parametro di riferimento va ricercato:

  • all’interno di quei contratti individuati da tutte le norme di stampo lavoristico come parametro di riferimento necessari, quelli sottoscritti, anche a livello territoriale o aziendale, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (come previsto dall’articolo 51 del D.lgs. 81/2015).
  • nel contratto “applicato nel settore e per la zona” dell’appalto.

Non si potranno pertanto applicare retribuzioni fissate da contratti collettivi che non hanno niente a che fare con l’attività appaltata.

La legge non impone, quindi, di cambiare il contratto collettivo applicato ma, piuttosto, esige che il datore di lavoro vada a integrare sia la retribuzione, sia gli istituti normativi (congedi, ferie, permessi, eccetera) applicati al dipendente, ogni volta che questi trattamenti si collocano sotto una certa soglia che va ricercata nei contratti più rappresentativi.

Tale indennità sarà dovuta solo nel periodo di esecuzione dell’appalto o del subappalto: una volta cessate le relative attività, ciascun datore tornerà ad applicare il trattamento contrattualmente dovuto al personale, senza il vincolo aggiuntivo introdotto dal D.L. 19/2024.

La norma individua tre criteri per la scelta del contratto:

  • soggetti stipulanti: gli accordi (nazionali e territoriali) da prendere come riferimento devono essere sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  • attività che sono oggetto dell’appalto: il contratto deve avere un ambito di applicazione strettamente connesso con queste attività. La legge parla dell’attività dedotta nel contratto, e non di quella svolta dal committente.
  • territorio: la normativa, in aggiunta al riferimento all’attività svolta, rinvia all’accordo collettivo applicato nella zona.

Pertanto, l’appaltatore dovrà innanzitutto verificare qual è il contratto collettivo più affine al settore di attività, poi controllare se nel territorio in cui opera esistono accordi di secondo livello, all’interno dello stesso comparto di contrattazione collettiva.

In caso di accertata violazione di questa norma, il datore di lavoro e il committente obbligato in solido possono ricevere dal personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro un provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali previsto dal decreto legislativo 124/2024.

Congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati

Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Leggi l’approfondimento “Costo della manodopera, sanzioni se non si verifica la congruità“.

Sanzioni più pesanti per appalti illeciti

È stato rafforzato il regime sanzionatorio applicabile nel caso di appalto o distacco illecito, che si verifica quando l’appaltatore non è una vera impresa ma un semplice intermediario fittizio, che si limita a fornire la manodopera.

La norma stabilisce la sanzione, ferme restando tutte le altre di natura amministrativa, dell’arresto per un mese o, in alternativa, dell’ammenda pari a 60 euro al giorno per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata in cui è avvenuta la prestazione.

Questa sanzione è applicata sia allo pseudo appaltatore sia al committente, e viene aggravata nel caso in cui l’illiceità dell’appalto ricada in un’ipotesi di somministrazione fraudolenta, ipotesi che si verifica quando la fattispecie «è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore». Se si verifica questa aggravante, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di lavoro.

In caso di recidiva nel triennio per gli stessi illeciti, le ammende sono aumentate del 20%, con l’arresto fino a 18 mesi (l’ammenda viene sestuplicata quando è accertato lo sfruttamento di minori). In ogni caso, precisa la legge, le sanzioni non possono essere inferiori a 5mila euro e superiori a 50mila euro.

Altre misure rafforzano gli obblighi retributivi verso i lavoratori impiegati nell’appalto e l’istituto della responsabilità solidale negli appalti trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco illecito.

Attestato e iscrizione nella lista di conformità INL ed esonero dagli accertamenti per le imprese risultate in regola

All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL».

I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Piano transizione 5.0: credito di imposta per investimenti in tecnologie innovative

È istituito il “Piano transizione 5.0” che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta (fino al 35% degli investimenti) alle imprese che investono in tecnologie innovative per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto per le spese sostenute nel 2024 e 2025 per:

  • attività digitali (beni strumentali materiali 4.0 e beni strumentali immateriali 4.0);
  • attività necessarie all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa la biomassa);
  • formazione del personale per l’acquisizione di competenze per la transizione verde.

Un decreto che sarà adottato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, stabilirà le modalità attuative del credito d’imposta.

Leggi l’approfondimento “Transizione 5.0: credito d’imposta per l’efficientamento energetico

Controlli su asseverazioni e cantieri Superbonus

L’Articolo 41 (Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico) contiene nuove disposizioni relative ai controlli degli interventi di efficientamento energetico finanziati attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’elenco delle asseverazioni ecobonus rendicontate.

Questo elenco includerà il codice univoco identificativo (ASID) e il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuiti ai singoli interventi. Tale procedura si rende necessaria per conformarsi alle normative europee in materia e agevolare la verifica delle istanze di detrazione fiscale. Il programma di controlli, coordinato dall’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), sarà ampliato per includere le verifiche effettuate dagli organismi di controllo nazionali ed europei.

ENEA, in collaborazione con tali organismi, effettuerà controlli in loco, attribuendo priorità e rispettando le tempistiche previste per i controlli del PNRR.

Leggi approfondimento: Controlli Superbonus: le novità in arrivo.

Download gratuito del testo in PDF del D.L. 19/2024 convertito in legge

 

 

 

 

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