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Requisiti, domanda, durata e importo dell’assegno di inclusione, il sostituto del reddito di cittadinanza.

L’assegno di inclusione è un sostegno economico statale volto a contrastare la della povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle categorie più deboli mediante percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Si tratta di una misura che ha sostituito l’ormai abrogato (e tanto discusso) reddito di cittadinanza. La circolare INPS n. 105 del 16 dicembre 2023 ha illustrato come ottenere l’assegno di inclusione, quali sono i requisiti per accedere alla prestazione, quali le modalità per presentare la domanda. Di tanto parleremo meglio nel seguente articolo.

Chi ha diritto all’assegno di inclusione?

Per ottenere l’assegno di inclusione è necessario che, all’interno del nucleo familiare, siano presente almeno uno dei seguenti soggetti:

  • soggetti disabili;
  • minorenni;
  • soggetti con almeno sessanta anni di età;
  • oppure componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell’Adi.

Pertanto se un nucleo familiare non presenta, al proprio interno, uno dei soggetti sopra elencati, non potrà accedere al beneficio pur se in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa che vedremo a breve.

In questo spunta la prima differenza tra l’assegno di inclusione e il reddito di cittadinanza: quest’ultimo infatti spettava anche ai soggetti singoli mentre l’assegno di inclusione solo ai nuclei familiari.

Quali sono i requisiti per ottenere l’assegno di inclusione?

Chi chiede l’assegno di inclusione deve avere la residenza in Italia da almeno cinque anni (di cui gli ultimi due in modo cumulativo). anziché dieci anni come nel precedente reddito di cittadinanza (RdC). Sono inclusi anche i titolari dello status di protezione internazionale.

Inoltre, il nucleo familiare del richiedente deve possedere congiuntamente:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Qualora il nucleo familiare sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di tale età insieme ad altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (quest’ultima è una novità rispetto al precedente reddito di cittadinanza), la soglia del reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore ad euro 000. La casa di abitazione, per essere considerata al di fuori del patrimonio immobiliare, deve avere un valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000. In difetto rientra nel valore del patrimonio immobiliare;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo;

I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

A quanto ammonta l’assegno di inclusione?

L’assegno di inclusione è costituito da una integrazione, su base annua, del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui o di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto tutto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni, unitamente ad altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

L’assegno di inclusione non può mai essere inferiore a 480 euro. Inoltre si tratta di una somma esentasse: quindi non va dichiarata ed è tutta “netta”.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione con un contratto di locazione registrato è prevista un’ulteriore integrazione pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di euro 1.800 annui se il nucleo familiare se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Come viene pagato l’assegno di inclusione

L’assegno di inclusione viene erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato Carta di inclusione.

La Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Non è possibile utilizzare la Carta di Inclusione per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità nonché per l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.

Quanto dura l’assegno di inclusione?

L’assegno di inclusione viene pagato mensilmente per massimo diciotto mesi. È previsto un solo rinnovo, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi, sempre a patto che permangano i requisiti soggettivi e oggettivi appena indicati.

L’assegno di inclusione è pignorabile?

Il beneficio è esente da IRPEF e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri: pertanto è impignorabile e non può essere sequestrato (salvo ovviamente le false dichiarazioni e l’insussistenza dei presupposti).

Cosa comporta avere l’assegno di inclusione

Chi chiede l’assegno di inclusione è tenuto a rispettare una serie di adempimenti (comunicativi, formativi ec.), anche periodici.

I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l’adesione volontaria (non esiste un obbligo in tal senso) a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale. I beneficiari con età tra i diciotto e i 29 anni, devono avere adempiuto all’obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Ogni novanta giorni i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

Nell’ambito del percorso personalizzato può essere previsto l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività.

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, purché attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
  • si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • si riferisca ad un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Se nel nucleo familiare sono presenti

figli con età inferiore a quattordici anni (e solo in questo caso), anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Per ricevere il beneficio economico, il soggetto interessato deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitalecon il quale autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Come fare domanda per ottenere l’assegno di inclusione?

Per ottenere l’assegno di inclusione bisogna presentare domanda all’INPS, anche attraverso i patronati ed i centri di assistenza fiscale.

La domanda può essere presentata dal 18 dicembre 2023:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata all’Adi;
  • presso gli Istituti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF) (solo a partire dal 1° gennaio 2024).

Se nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

  • l’amministrazione che l’ha rilasciata;
  • il numero identificativo, ove disponibile;
  • la data di rilascio;
  • l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

Dopo quanto tempo si ottiene l’assegno di inclusione?

L’assegno di inclusione inizia a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Dopo 7 giorni viene consegnata la Carta di Inclusione.

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