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Vediamo come si effettua il calcolo del ravvedimento operoso del primo o del secondo acconto Irpef nel caso di omesso o parziale o sbagliato versamento del contribuente persona fisica o lavoratore autonomo con partita Iva. La fattispecie può riguardare sia i contribuenti che si sono letteralmente scordati di effettuare il versamento entro le scadenze ordinarie oppure che hanno tralasciato il versamento di una delle rate se si sono avvalsi della rateizzazione degli acconti Irpef.

Può anche verificarsi che il versamento sia stato semplicemente carente in quanto come sapete se vi discostate dal metodo ordinario di determinazione dell’acconto basato sul metodo storico e avete invece operato per la quantificazione dell’acconto sul metodo previsionale. Solitamente il secondo metodo si dotta nel caso di redditi previsionali decrescenti che lasciano intuire una versamento del primo acconto sicuramente maggiore di quello che si rivelerà effettivamente al momento del pagamento del saldo IRPEF. Per evitare di dover anticipare troppi quattrini il legislatore consente la determinazione dell’acconto sulla base del metodo previsionale. Tuttavia qualora questa si manifestasse insufficiente e dia luogo quindi ad un versamento parziale e insufficiente il contribuente si trova a dover fronteggiare il pericolo di vedersi applicare le seguenti sanzioni amministrative di natura pecuniaria:

La sanzione può essere oggetto di definizione agevolata con l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13, D.Lgs. 471/1997 partendo dal presupposto che la sanzione è pari al 30% degli importi non versati ridotta al 15% in caso di versamenti insufficienti o tardivi effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

Tabella Ravvedimento Operoso primo o secondo acconto IRPEF 2021

Nel seguito la tabella con le nuove % di sanzioni applicabili al parziale , errato insufficiente o omesso versamento del primo o del secondo acconto IRPEF

Tipologia Violazione Termine presentazione F24 Sanzione
Omesso, parziale, insufficiente versamento del tributo Entro 14 giorni dall’omesso versamento  termine per il versamento

0,20%

per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno

Tra il 15esimo e 30esimo giorno

 3%

pari a 1/10 del minimo sanzione

Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi Entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore

3,34%

pari a 1/9 del minimo sanzione

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore

3,75%

pari a 1/8 del minimo sanzione

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oentro 2 anni dall’omissione o dall’errore

4,29%

pari a 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore

5%

pari a 1/6 del minimo  sanzione Solo per i limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate

Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale

6%

pari a 1/5 del minimo  sanzione

limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate

Omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione

10%

pari a 1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni

Codici tributo da utilizzare

Per il versamento del primo acconto IRPEF si utilizza il Mod. F24 indicando, nella Sezione Erario, il codice tributo 4033 per la prima rata e 4034 per il versamento del secondo acconto. Per il versamento della sanzione dovrete poi utilizzare un autonomo codice tributo 8901. Per gli interessi invece il codice tributo 1989.

Come avete avuto modo di vedere dalla tabella sopra che non è altro che la rappresentazione grafica dell’istituto del ravvedimento operoso le varie frazioni indicate devono essere applicate alla sanzione minima o fissa. nel caso dell’irpef parliamo della sanzione fissa del 30% degli importi omessi anche se prima potreste essere raggiunti da un avviso bonario con applicazione delle sanzioni nella misura del 10%.

Esempio Ravvedimento operoso omesso versamento primo acconto Irpef

Se prendiamo come esempio il mancato versamento del primo acconto 2018 con scadenza originaria 30 giugno 2018 che stata provvedendo a pagare supponiamo il 20 novembre avremo che le sanzioni da applicare secondo la tabella sono pari ad un ottavo del minimo pari quindi al 3,75%  da applicare all’importo del tributo omesso. Se supponiamo questo essere pari a 2.500 euro. La sanzione sarà pari quindi a 93,75 euro e dovrà essere versata con codice tributo 8901.

A questo si sommano gli interessi legali calcolati su base annua nella misura di ca.

ESEMPIO Compilazione F24 Ravvedimento Acconto opre codice tributo 8901

I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo

Importo: 6.000,00 Euro
Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: 2016
salta la tabella che riproduce esempio a debito e vai alla spiegazione della compilazionesalta la tabella che riproduce esempio a debito e vai alla spiegazione della compilazionesalta la tabella che riproduce esempio a debito e vai alla spiegazione della compilazione
Campi del modello F24 come compilare il campo
(1) codice tributo: indicare 8901
(2) rateazione/regione/prov/mese rif: non compilare
(3) anno di riferimento: Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2016
(4) importi a debito versati: indicare l’importo a debito, nell’esempio 6.000,00
(5) importi a credito compensati: non compilare
(6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
(8) SALDO (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B)
(9) codice ufficio: non compilare
(10) codice atto: non compilare

Compilazione codice tributo 1989 Interessi legali

Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

Riferimento Normativo: decreto legislativo  472 del 18/12/1997 Art. 13 Visualizza Risoluzione

ESEMPIO 1: importo da versare

I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo

Importo: 6.000,00 Euro
Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: 2018
salta la tabella che riproduce esempio a debito e vai alla spiegazione della compilazionesalta la tabella che riproduce esempio a debito e vai alla spiegazione della compilazionesalta la tabella che riproduce esempio a debito e vai alla spiegazione della compilazione
Campi del modello F24 come compilare il campo
(1) codice tributo: indicare 1989
(2) rateazione/regione/prov/mese rif: non compilare
(3) anno di riferimento: Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2018
(4) importi a debito versati: indicare l’importo a debito, nell’esempio 6.000,00
(5) importi a credito compensati: non compilare
(6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
(8) SALDO (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B)
(9) codice ufficio: non compilare
(10) codice atto: non compilare

Guida al Nuovo ravvedimento Operoso

Ravvedimento Operoso Fattura Elettronica

 

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