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La sintesi del COA di Milano, sui principi della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 9479/2023) che dettano ai giudici un vero e proprio “vademecum” per procedere all’esame d’ufficio dei contratti col consumatore, nella fase monitoria ed in quella esecutiva.

1. Il controllo d’ufficio del giudice sulle clausole vessatorie

La sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.2022, impone ai giudici della cognizione per la fase monitoria e ai giudici dell’esecuzione di procedere all’esame d’ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore.

Il controllo ufficioso del giudice del monitorio è finalizzato ad evitare la formazione di un titolo che, se non opposto, causi la sospensione del processo esecutivo, con avvio di opposizione tardiva, in contrasto con gli obiettivi di celerità della giurisdizione.

Nel dettaglio:

  • in fase monitoria: il giudice dovrà svolgere d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della causa, con potere di impulso per richiedere il contratto ed eventuali chiarimenti, al fine di verificare l’abusività di clausole a danno del consumatore;

  • in fase esecutiva: il g.e., fino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo sul profilo di abusitivà delle clausole, dovrà controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/io sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. In presenza di tali clausole il giudice dovrà avvisare il debitore esecutato della possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., entro 40 giorni, per fare accertare solo ed esclusivamente l’eventuale abusività delle clausole con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo.

2. Vademecum del Tribunale di Milano

Il Presidente del Tribunale di Milano, sentiti i Presidenti delle sezioni che si occupano di contratti dei consumatori e alcuni giudici di pace, ha costituito un gruppo di lavoro con il compito di elaborare un documento di sintesi, in ausilio ai giudici del monitorio, nel compimento del controllo di vessatorietà.

Il vademecum (testo in calce), pubblicato dal COA milanese, non rende indicazioni vincolanti ai giudici e non sostituisce la valutazione ed il convincimento del singolo giudice sulla nullità delle clausole, ma è un valido strumento di aiuto per l’espletamento dei controlli necessari, relativi all’ambito soggettivo, alla competenza territoriale e alle clausole vessatorie più frequenti.

3. Ambito soggettivo

Per i decreti ingiuntivi contro persona fisica, il giudice del monitorio deve motivare nel decreto ingiuntivo se il contratto a fondamento della pretesa è di tipo consumeristico ai sensi del codice el consumo.

La verifica può avvenire attraverso il numero di partita iva della persona fisica, indicato nel ricorso o nelle fatture azionate

In mancanza di tale allegazione, il giudice ai sensi dell’art. 640 c.p.c. può chiedere al ricorrente di precisare e provare questo aspetto producendo il contratto e se il ricorrente sostiene trattarsi di imprenditore individuale, anche la visura camerale dello stesso.

Se la persona fisica ingiunta svolge attività di impresa, commerciale o professionale non è escluso a priori che sia stato stipulato un contratto del consumatore per finalità estranee a quelle dell’impresa. La verifica del giudice prosegue dunque sulla natura e sull’oggetto del contratto

Anche il condominio, per consolidata giurisprudenza, è considerato consumatore e secondo la Corte di Giustizia, anche il fideiussore persona fisica del credito di un’impresa, può essere considerato consumatore, nell’ipotesi in cui il credito garantito si riferisca ad un’impresa a cui il fideiussore è estraneo.

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4. Competenza per territorio

Il foro del consumatore, (residenza o domicilio al momento della domanda e non al momento della stipula del contratto) radica la competenza territoriale, prevalendo sul foro convenzionale e anche sui criteri di competenza territoriale previsti dal codice di rito e dalle leggi speciali.

Per verificare la propria competenza per territorio, il Giudice del monitorio chiede al ricorrente ex art. 640 c.p.c. il certificato di residenza della persona fisica consumatore, declinando la decisione se il consumatore risiede nel circondario di altri Tribunali

Nel caso di D.I. proposto contro società debitrice e fideiussore consumatore, il giudice potrà accogliere il ricorso verso la società debitrice e rigettarlo limitatamente al fideiussore consumatore se questi risiede, al momento della domanda, nel circondario di un altro Tribunale

5. Verifica di vessatorietà su clausole specifiche e conseguenti oneri assertivi del ricorrente

Non tutte le clausole del contratto consumeristico devono essere esaminate dal giudice, ma solo quelle su cui si fonda il credito azionato in giudizio. Spetta al ricorrente indicare nel ricorso su quali clausole si fonda il credito preteso, ed in mancanza di questa indicazione, il Giudice del monitorio potrà richiederla ex art. 640 c.p.c..

Se all’esito della verifica, il Giudice rilevasse che il credito è fondato su clausola abusiva (come tale inopponibile al consumatore) dovrebbe negare la tutela monitoria, ritenendo insussistente la prova del credito in punto di an debeatur. In mancanza di risposta alle richieste del Giudice ex art. 640 c.p.c., non potendo questi espletare il controllo di vessatorietà, dovrebbe negare il decreto ingiuntivo.

6. Clausole abusive più frequenti

Nell’esperienza delle sezioni civili consultate è stato redatto un elenco, non esaustivo, delle clausole abusive più frequenti:

  • clausola derogata di competenza o giurisdizione

  • clausola penale di importo manifestamente eccessivo

  • clausola con interessi di mora da ritardo nel pagamento con tasso manifestamente eccessivo

  • clausola che in caso di risoluzione per inadempimento del consumatore impone una penale pari al corrispettivo dell’intero contratto

  • clausola, nei contratti di durata (es. mutuo) che prevede la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di una sola rata

  • clausola che prevede il pagamento a tariffa oraria senza indicare l’impegno orario prevedibile

7. Modello di decreto ingiuntivo

Il giudice monitorio deve motivare in modo succinto sulla compiuta verifica di vessatorietà delle clausole,

  • se si tratta di contratto consumistico

  • su quali clausole si fondi il credito e perchè non siano state reputate vessatorie

  • se alcune clausole su cui si fonda la pretesa sono vessatorie, i relativi importi andranno espunti dal quantum ingiunto

  • deve essere avvisato il debitore del diritto di proporre opposizione entro 40 giorni

Il vade-mecum propone un modello di decreto ingiuntivo europeo redatto secondo le indicazioni della Sentenza delle Sezioni Unite ed in base al regolamento 805/2004 art. 17 in materia di titolo esecutivo europeo.

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