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L’agenzia immobiliare paga l’imposta sulla pubblicità per i cartelli esposti in vetrina di case in affitto o in vendita perché pubblicizzano gli immobili raffigurati.


L’esposizione nella vetrina dei locali di un’agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobili offerti in vendita o in locazione integra il presupposto impositivo dell’imposta di pubblicità, perché assolve alla funzione di pubblicizzare tali immobili, ossia di promuoverne la vendita o la locazione e, quindi contestualmente, di promuovere l’accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti dall’agenzia; e ciò anche a prescindere dalla presenza, su detti cartelli, del logo e dei recapiti dell’agenzia, in quanto la promozione dell’attività di mediazione svolta dall’agenzia costituisce effetto immediato e diretto della promozione dell’affare la cui mediazione sia stata affidata all’agenzia”.


E’ quanto ha affermato la Suprema Corte, con la sentenza 16 ottobre 2014, n. 21966 la quale esprime un principio di diritto con cui ha ritenuto nella fattispecie esaminata che l’esposizione di un cartello contenente la descrizione di un immobile offerto in vendita o in locazione ha lo scopo di promuoverne la domanda (e, quindi, di promuovere la domanda del servizio di intermediazione necessario per pervenire alla conclusione dell’affare). Se l’agenzia immobiliare operasse in locali privi di vetrine, magari al piano alto di un palazzo, l’agente lavorerebbe ricevendo nel proprio ufficio gli interessati all’acquisto o alla locazione di un immobile, ascoltando le loro esigenze e, quindi, illustrando loro gli immobili che reputa adatti tra quelli affidati alla sua attività di mediazione, eventualmente mostrandone, nel chiuso del proprio ufficio, le fotografie. Se l’agente non opera in tal modo, ma esercita la propria attività in un fondo al piano terra, munito di vetrina, ed espone in tale vetrina cartelli illustrativi degli immobili di cui cura la mediazione, lo fa, evidentemente, per pubblicizzare quegli immobili, ossia, si ripete, per promuoverne la domanda (e, con la stessa, per promuovere la domanda dei suoi servizi di mediazione).


In particolare, I giudici della Sezioni Sezione Tributaria del Palazzaccio hanno accolto il ricorso proposto da un Comune veneto, avente a oggetto la sentenza con cui la CTR di Venezia-Mestre ha ritenuto non dovuta l’imposta sulla pubblicità per i cartelli – raffiguranti case in vendita o in locazione (con le relative descrizioni) – esposti dal contribuente nelle vetrine della propria Agenzia immobiliare.


Secondo il giudice dell’appello, la vetrina di un’agenzia immobiliare deve considerarsi alla stregua dello scaffale di un qualsiasi esercizio commerciale, avente lo scopo di contenere i prodotti trattati, la mera descrizione dei quali, ancorché effettuata su un cartoncino che riporta il logo dell’agenzia, non vale a integrare un vero e proprio messaggio pubblicitario, anche se i cartoncini si prendono in considerazione nel loro numero globale, affissi su un supporto di tre metri quadrati.


Ebbene, la Suprema Corte non ha avvalorato l’interpretazione fornita dalla CTR del Veneto, tant’è che ne ha cassato la decisione con rinvio ad altra sezione, per nuovo esame.


Giova ricordare a tal proposito, che ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 507/93 il presupposto dell’imposta di pubblicità è costituito dalla “diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile”. Inoltre, “Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.


Nello specifico, continuano poi i Supremi Giudici, i cartelli contenenti la descrizione degli immobili intermediati dall’agenzia immobiliare non possono ricondursi alla nozione di “avvisi al pubblico” , per i quali l’esenzione opera ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 507/93, perché essi hanno una funzione promozionale, ossia la funzione di attirare verso un immobile determinato l’ attenzione di chi abbia interesse ad acquistare o prendere in locazione un immobile. I cartelli esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari, contenenti l’immagine fotografica o la scheda descrittiva di immobili, vanno quindi considerati mezzi pubblicitari, perché promuovono la vendita o la locazione (vale a dire, pubblicizzano) gli immobili raffigurati e quindi promuovono (vale a dire, pubblicizzano) l’offerta di servizi dell’agenzia che di tali immobili gestisce la mediazione; agenzia che, quindi, gode dell’effetto promozionale generato dai cartelli in esame anche indipendentemente dalla riproduzione, sugli stessi, del proprio logo e dei propri recapiti.


E’ utile evidenziare, che sono esenti dall’imposta ai sensi della lettera a) dell’articolo 1,7 D.Lgs. 507/93, la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b)  gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.


Facendo uso dei principi appena esposti, i Giudici Supremi nella sentenza in commento, hanno ritenuto che l’agenzia immobiliare deve versare l’imposta sulla pubblicità per i cartelli esposti nelle vetrine, raffiguranti case in vendita o in locazione, con le relative descrizioni.


(Altalex, 14 novembre 2014. Nota di Maurizio Villani e Iolanda Pansardi)

 

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