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La Legge di Bilancio 2024 pubblicata in data 30 dicembre 2023 n. 23 e rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (la “Legge di Bilancio”) ha introdotto un nuovo strumento di garanzia finalizzato ad incentivare investimenti produttivi e infrastrutturali green nonché l’innovazione industriale, tecnologica e digitale, con il dichiarato intento di sprigionare ulteriori risorse destinate alla competitività e alla produttività del Sistema Paese.

La nuova garanzia, che verrà emessa da SACE, è disciplinata dai commi da 259 a 271 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio ed è strutturata in maniera non troppo dissimile dagli strumenti di agevolazione dell’accesso al credito messi a punto e sperimentati da SACE negli ultimi anni quali, la “Garanzia Italia”, la “Garanzia Supportitalia(Quanto alla Garanzia Supportitalia, si precisa che tale misura, in scadenza al 31 dicembre 2023, non è stata ulteriormente prorogata (vista la scadenza del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato) e pertanto ha cessato di essere in vigore.).

Le sostanziali differenze del nuovo strumento rispetto alle sopra richiamate esperienze – sorte in via emergenziale, in risposta alle crisi pandemica prima ed energetica poi – sembrano in buona sostanza tutte riconducibili al carattere strutturale rivestito ora dalla nuova garanzia, denominata “ Archimede ”, la quale, ad esempio, potrà avere una durata massima di venticinque anni, sarà rilasciata a condizioni di mercato e avrà la possibilità di essere emessa per i prossimi cinque anni.

Il nuovo strumento di garanzia si propone di supportare gli investimenti nei settori delle infrastrutture, dei servizi pubblici locali e dell’industria, i processi di transizione verso un’economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

Di seguito si indicano le principali caratteristiche della garanzia, così come concepita dalla Legge di Bilancio, in attesa che siano emanate, da parte della stessa SACE, le linee guida operative in esecuzione del potere di delega ad essa conferito ai sensi del comma 265 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio.

Ambito di applicazione soggettivo

Le Imprese Beneficiarie della garanzia sono le imprese aventi sede legale in Italia ovvero sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE), purché le stesse non rientrino nella categoria di imprese in difficoltà (Per “imprese in difficoltà” si intendono, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, tutte quelle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine (e pertanto, ad es. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0); per maggiore dettaglio si rinvia in particolare all’art. 2.2 di tale Comunicazione. ).

L’allegato tecnico IV della Legge di Bilancio precisa inoltre che le imprese beneficiare non devono :

  • risultare classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate;
  • presentare un rapporto tra « totale sconfinamenti per cassa » e « totale accordato operativo per cassa » superiore al 20 per cento.

I Soggetti Garantiti sono i soggetti identificati come partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523, banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, con riferimento alle garanzie su titoli di debito, i sottoscrittori di titoli di debito emessi dalle imprese beneficiarie, inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e altri investitori qualificati.

Ambito di applicazione oggettivo

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, le garanzie devono essere connesse a “investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese”.

Tali garanzie potranno inoltre essere concesse da SACE fino al 31 dicembre 2029.

Copertura garanzia, limiti di rischio SACE e stanziamenti

La Legge di Bilancio stabilisce poi una serie di limiti, percentuali di copertura e stanziamenti massimi che trovano applicazione ai fini dell’emissione della garanzia.

Percentuale massima di copertura

  • la percentuale massima di copertura delle garanzie è pari al 70 per cento, ovvero al 60 per cento per le garanzie rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero al 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato;
  • per le garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranche, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche « junior » o « mezzanine » il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell’importo nominale complessivo del portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento;
  • per le garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti la copertura massima è innalzabile fino al 100 per cento.

Limiti di rischio per SACE

L’allegato tecnico IV della Legge di Bilancio stabilisce inoltre che SACE rilascia le garanzie nel rispetto dei seguenti limiti di rischio:

  • limite di durata massima della singola garanzia pari a 25 anni;
  • limite di massima esposizione su singola controparte, pari al 25 per cento dell’importo massimo delle garanzie concedibili;
  • limite di massima esposizione su gruppo di controparti connesse, pari al 30 per cento dell’importo massimo delle garanzie concedibili;
  • limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 40 per cento dell’importo massimo delle garanzie concedibili.

Stanziamento SACE

Gli impegni assunti in relazione alle garanzie non devono superare l’importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro fino al 31 dicembre 2029.

Per i primi 12 mesi dalla data di entrata in vigore, SACE non potrà rilasciare garanzie su finanziamenti, portafogli di finanziamenti e titoli di debito, oltre l’importo complessivo massimo di 10 miliardi di euro, pari al 17 per cento dell’importo complessivo massimo indicato sopra.

Ripartizione SACE – Stato

Gli impegni derivanti dall’attività di emissione delle garanzie “Archimede” sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà (Gli impegni SACE sono assunti coerentemente con un piano annuale di attività (che definisce l’ammontare previsto di operazioni da assicurare) e un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework – “RAF”), entrambi approvati dal CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), su proposta del Ministro dell’economia e finanze (comma 261 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio).

Commissioni spettanti a SACE

Ai sensi del comma 264 dell’articolo della Legge di Bilancio, SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti. I premi vengono quindi riscossi dalla SACE per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e versati sul conto corrente, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE per le attività svolte da quest’ultima in conformità con la normativa prevista.

L’allegato tecnico IV della Legge di Bilancio stabilisce poi che le commissioni dovute a SACE sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

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*A cura di Avv. Fabrizio Dotti, Avv. Francesco Saverio Seri, Dott. Francesco Musumeci – K&L Gates

 

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