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Premessa

La misura “Nuova Sabatini” ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese, attraverso la concessione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un contributo in conto impianti a valere sugli interessi relativi a determinati “finanziamenti agevolati”. Possono accedere all’agevolazione tutte le piccole e medie imprese, per finanziare l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali, investimenti digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Con l’approvazione della Legge 24 settembre 2021, n. 143Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021” (pubblicata nel Suppl. Ord. n. 35 alla G.U. n. 246 del 14 ottobre 2021), sono stati stanziati 300 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura “Nuova Sabatini”, che ha l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l’accesso al credito finalizzato all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

Il disegno di legge di bilancio 2022 prevede, inoltre, un’autorizzazione di spesa integrata di:

  • 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
  • ulteriori 60 milioni per l’anno 2027.

La manovra cambia anche la modalità di liquidazione del contributo rispetto alla forma agevolata che era stata prevista per il 2021.

Soggetti beneficiari

Ne risultano soggetti beneficiari le piccole e medie imprese (PMI), con esclusione:

  • dell’industria carboniera;
  • delle attività finanziarie e assicurative;
  • della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Pertanto, possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che, alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • hanno sede in uno Stato membro, purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

Investimenti ammissibili con la “Nuova Sabatini”

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing beni per:

  • la creazione di una nuova attività produttiva;
  • l’ampliamento di un’unità produttiva;
  • la diversificazione della produzione in uno stabilimento;
  • il cambiamento fondamentale del processo di produzione in uno stabilimento esistente.

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale (voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 c.c.), come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali.

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali che soddisfano le seguenti caratteristiche:

  • devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. In particolare, i beni devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento;
  • si deve trattare di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 (impianti e macchinari), B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) e B.II.4 (altri beni materiali) dello schema di bilancio CEE. Possono, inoltre, essere agevolati anche gli investimenti in «tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti», che comprendono unicamente i beni immateriali e materiali indicati negli elenchi di cui agli Allegati 6/A e 6/B della circolare MISE 15 febbraio 2017, n. 14036, come modificata e integrata dalla circolare 10 febbraio 2021, n. 434 (che recepisce le variazioni apportate dalla legge di bilancio 2021, Legge 30 dicembre 2020, n. 178) (cd. investimenti in tecnologie “Industria 4.0”);
  • ad eccezione dei beni acquisiti in leasing finanziario, tutti i beni devono essere capitalizzati e risultare nell’attivo patrimoniale della PMI beneficiaria per almeno tre anni;
  • i beni strumentali devono essere caratterizzati da “autonomia funzionale”, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito.

Non sono ammissibili le spese:

  • relative a terreni e fabbricati;
  • relative a beni usati o rigenerati;
  • riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Gli investimenti devono soddisfare, in particolare, i seguenti requisiti:
– autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
– correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

Agevolazioni

La misura prevede la concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti per sostenere gli investimenti previsti, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80 per cento dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, a un tasso di interesse annuo pari al:

  • 2,75 per cento per gli investimenti ordinari;
  • 3,575 per cento per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “Industria 4.0”).

Procedura e modalità operative

A

Presentazione della domanda

La PMI presenta tramite PEC alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge

B

Verifica regolarità formale e richiesta di prenotazione

La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo

C

Adozione delibera finanziamento e trasmissione al MISE

La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista. La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni

D

Adozione provvedimento di concessione del contributo

Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario

E

Stipula del contratto

La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e a erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo, se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo

F

Compilazione dichiarazione completamento investimento

La PMI è tenuta a completare l’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A investimento ultimato, la PMI compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma telematica dedicata, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI)

G

Inoltro richiesta contributo

Previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la PMI compila in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura messa a disposizione sulla piattaforma dedicata, la Richiesta Unica (modulo RU)

H

Erogazione del contributo

Entro 60 giorni dal ricevimento del modulo RU, il Ministero procede, nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio, a erogare il contributo

Tetto alla rata unica nella liquidazione e cumulabilità

Con il disegno di legge di bilancio 2022, cambia la modalità di liquidazione del contributo rispetto alla forma agevolata che era stata prevista per il 2021, ritornando il sistema tradizionale delle quote, mentre la tranche unica viene nuovamente limitata agli incentivi che rientrano sotto una certa soglia.

E’ previsto, infatti, che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Per le domande presentate dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021 vige, invece, la regola per la quale l’erogazione del contributo avviene sempre in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento (come previsto dall’art. 1, comma 95 , della Legge n. 178/2020).

Per le domande trasmesse dalle imprese alle banche in data antecedente al 1° gennaio 2021, l’erogazione del contributo è in quote annuali, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.

Inoltre, in tema di cumulabilità della “Nuova Sabatini”:

  • per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006/CE;
  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non è considerato aiuto di Stato e, pertanto, non concorre a formare il cumulo di cui all’art. 7 del D.M. 27 novembre 2013 relativamente ai beni agevolati a valere sulla misura “Nuova Sabatini”;
  • le agevolazioni concesse dalla “Nuova Sabatini” possono essere cumulate con altre agevolazioni, che, a loro volta, consentano la cumulabilità, nel limite dei massimali ESL fissati dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle PMI.

Riferimenti normativi:

 

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