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Il Decreto Attuativo del 25 Giugno 2024, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, norma la maxi-deduzione del costo del lavoro prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Questo decreto prevede misure specifiche di riduzione del costo del lavoro per le imprese che assumono lavoratori subordinati con contratti a tempo indeterminato. I requisiti da rispettare sono diversi, tra cui spicca l’obbligo per i nuovi inserimenti di condurre a un incremento occupazionale all’interno dell’azienda.

La deduzione è valida solo per il 2024 a fronte di nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a 120%. È prevista un’ulteriore agevolazione per l’assunzione fino al 130% a fronte di dipendenti appartenenti a categorie meritevoli di maggiore tutela​.

L’obiettivo è quello di incentivare le imprese verso la promozione di nuove assunzioni in modo stabile (a tempo indeterminato). Non si tratta, come spesso accaduto in passato, di un esonero dalla contribuzione INPS ma di una deduzione fiscale, maggiorata,  in contabilità dell’intero costo del lavoratore, del 120% (o 130% in caso di assunzione di categorie svantaggiate). Lo sgravio contributivo deve essere applicato sulle assunzioni effettuate a partire da gennaio. Vediamo dunque di seguito i dettagli.

Entriamo meglio nel dettaglio della norma.

Maxi-deduzione del costo del lavoro: ambito di applicazione

I titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato, potranno beneficiare di una maxi-deduzione del costo del lavoro per l’anno di imposta 2024. L’agevolazione si presenta, quindi, sotto forma di maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.

Inoltre, scatta solo per il 2024, a fronte di un’assunzione a tempo indeterminato e di un incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta. L’articolo 2 indica, infatti, che si fa riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito.

Anche il comma 2 dell’art. 3 precisa:

L’agevolazione spetta ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato l’attività nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei trecento sessantasei giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio.

Il comma 6 dell’articolo 5 fa un’importante precisazione nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Qui il costo da considerare ai fini della deduzione è quello sostenuto a decorrere dalla data della conversione, in relazione al contratto a tempo indeterminato.

C’è un ulteriore requisito da rispettare per accedere alla maxi-deduzione, ovvero l’assunzione a tempo indeterminato deve portare a un incremento occupazionale. Ciò significa che la maggiorazione del costo del lavoro si applica alle assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto attivo al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, a condizione che il numero di tali lavoratori sia superiore al numero medio di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta precedente.

Condizioni di applicazione

Per poter beneficiare dell’agevolazione, l’impresa o il professionisti è chiamato a verificare una serie di condizioni, ovvero:

  • È necessario che l’impresa sia in normale operatività e dunque non in liquidazione e senza il ricorso agli istituti del codice della crisi di impresa di natura liquidatoria;
  • Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine dell’esercizio 2024 deve essere superiore (tenendo conto dei decrementi delle società controllate o collegate) a quello medio del 2023. Questo, tenendo conto, nel calcolo, di eventuali decrementi in capo a società controllate o collegate o facenti capo al medesimo soggetto.
  • I contribuenti devono avere alle proprie dipendenze, sempre a fine 2024, un numero di dipendenti complessivo (a tempo indeterminato e determinato) superiore a quello medio del 2023. Per questa condizione non è richiesto di considerare anche i decrementi delle società del gruppo.

Per evitare manipolazioni sul dato di confronto per il calcolo dell’incremento, è necessario, inoltre che il contribuente abbia esercitato l’attività nel periodo in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.

Chi sono i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati?

Per individuare chi avrà diritto alla maxi deduzione del 30% del costo delle nuove assunzioni è necessario approfondire la definizione di lavoratore svantaggiato e molto svantaggiato. Il riferimento è dato dall’art. 31, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 (e dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017), secondo il quale per essere lavoratori svantaggiati i soggetti che devono alternativamente:

  1. Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  2. Avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. Non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;  
  4. Aver superato i 50 anni di età;
  5. Essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  6. Essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  7. Appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.

Lavoratori molto svantaggiati

Appartengono alla categoria dei lavoratori molto svantaggiati i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito. Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.

La maxi deduzione del 30% sarà valida anche per le aziende che assumeranno donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali Ue e nelle aree svantaggiate, i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile per under 30, Neet o ragazzi inseriti nel programma occupazione giovane. Infine, nell’elenco di lavoratori meritevoli di maggior tutela, figurano anche gli ex percettori del reddito di cittadinanza e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

Maxi-deduzione del costo del lavoro: i beneficiari

La maxi-deduzione del costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato si rivolge solo ai titolari di reddito d’impresa. Nello specifico, rientrano le categorie indicate al comma 1 dell’articolo 3:

  • società per azioni e in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperative e società di mutua assicurazione;
  • società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
  • società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • imprese individuali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del citato TUIR titolari di reddito d’impresa;
  • esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del suddetto TUIR.

Tuttavia, risultano esclusi dall’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa, a decorrere dall’inizio della procedura.

Si può notare come le categorie, che possono beneficiare di questa agevolazione, comprendano diverse forme giuridiche e tipologie di attività, sia nel settore privato che in quello pubblico, allo scopo di incentivare l’occupazione a tempo indeterminato e migliorare la stabilità lavorativa.

Conclusioni

Il nuovo decreto è molto chiaro e indica con precisione quali sono i requisiti per poter accedere alla maxi-deduzione, che possiamo riassumere in tre punti chiave:

  • assunzione di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • aumento occupazionale.

Ciò significa che l’agevolazione si applica alle assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto attivo al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, a condizione che il numero di tali lavoratori sia superiore al numero medio di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta precedente.

L’obiettivo del cosiddetto superbonus sulle assunzioni a tempo indeterminato è quello incentivare la crescita di un’occupazione stabile e di appoggiare le categorie di lavoratori più vulnerabili.

 

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