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Una delle questioni più delicate, legata al mondo dei prestiti e dei finanziamenti è quella del sovraindebitamento.
La recente crisi legata alla pandemia da Covid-19 in Italia ha fatto emergere questo problema in maniera spesso drammatica. Pertanto, il legislatore è intervenuto in materia approvando il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Entrato in vigore il 15 luglio 2022, il Codice è stato modificato già tra febbraio e marzo del 2023.
Vediamo insieme come.

Cos’è il sovraindebitamento?

Ma, prima di tutto, che cosa intendiamo quando parliamo di sovraindebitamento?
Può accadere talvolta che un soggetto non riesca a far fronte ai diversi debiti a suo carico e non disponga di un patrimonio mobile o immobile da liquidare in tempi brevi per onorare i debiti scaduti.

Si parla in questi casi di crisi da sovraindebitamento e la legge italiana prevede dal 2012 un sistema speciale con il quale i soggetti insolventi di grandi somme possono sdebitarsi chiedendo di utilizzare un piano di rientro.
Un piano che sarà ovviamente diverso da quelli che erano stati previsti dai contratti sottoscritti.
Questo sistema prende il nome di procedura di sovraindebitamento.

Cause del sovraindebitamento

Le cause del sovraindebitamento possono essere molteplici.
Possono essere legate a mancati introiti, ritardi nei pagamenti o investimenti rivelatisi fallimentari. Anche la forzata interruzione delle attività, come quella causata dai lockdown anti-Covid, si è rivelata essere una delle principali cause del sovraindebitamento.
In genere, sono sempre i piccoli a rimetterci: consumatori, piccole imprese non fallibili, aziende agricole, professionisti e partite IVA.

Come prevenire la crisi da sovraindebitamento?

Esistono, però, degli strumenti per acquisire una migliore educazione finanziaria e prevenire le crisi da sovraindebitamento.

Per esempio, è fondamentale gestire il denaro in maniera efficiente, evitando gli sprechi e garantendo così l’equilibrio dei conti. Un consiglio prezioso che viene direttamente da Warren Buffett, “l’oracolo di Omaha”, capace di costruire con i suoi accorti investimenti un impero da centinaia di miliardi di dollari, è quello di allocare, mese per mese, prima la parte di budget che si intende risparmiare su un conto dedicato. Solo dopo aver fatto questo, dedicarsi alle spese contingenti.

Monitorare con accortezza i flussi di cassa aiuta molto a prevenire le situazioni di difficoltà e a individuare le azioni più indicate per aumentare i flussi stessi.

Tra i sistemi di pagamento, ne esistono alcuni più convenienti di altri. Ancora, è doveroso prestare sempre molta attenzione alle truffe quando si intraprende un nuovo investimento.

Infine, un modo molto utile per gestire i prestiti è quello di racchiuderli tutti in uno solo.
Stiamo parlando della procedura di consolidamento dei debiti, con un’unica rata e una sola finanziaria al tuo fianco.
Con Creditis, puoi accedere al prestito Consolidamento Debiti Mysura Riformula: fino a 50mila euro in 120 mesi.

Legge sul sovraindebitamento

La prima legge sul sovraindebitamento si deve al governo Monti. È la legge 3 del 2012, definita “Legge salva-suicidi”.
La crisi economica dello scorso decennio, infatti, aveva gettato sul lastrico molti imprenditori, che arrivarono al punto di togliersi la vita.
La legge 3 del 2012 venne loro incontro, offrendo la possibilità di risanare la propria situazione debitoria.

La legge salva-suicidi introduce una procedura concorsuale, da presentarsi presso il Tribunale di residenza. Se ci sono le condizioni per poterlo fare, si può ottenere in pochi mesi l’approvazione di un piano per riformulare il debito in una maniera sostenibile per il debitore.
Chi voglia fare ricorso alla procedura di sovraindebitamento deve:

  1. Per prima cosa, verificare con un esperto in materia se ci sono le condizioni giuste per ricorrere alla procedura e trarne beneficio;
  2. Se si valuta che la procedura da sovraindebitamento è la strada giusta da percorrere, bisogna raccogliere la documentazione necessaria in merito alla situazione economica e patrimoniale. È un passaggio burocratico critico, perché la documentazione necessaria è molta e tutta fondamentale per il buon esito della procedura;
  3. Bisogna poi predisporre degli elenchi accurati dei propri debiti, del patrimonio, e dei cosiddetti “atti dispositivi” degli ultimi cinque anni;
  4. Quindi, si stende una prima bozza del piano da proporre ai creditori, o del piano di liquidazione;
  5. Una volta fatto questo, il consulente dovrà richiedere la nomina di un OCC, Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento. Ad esso spetta la verifica sia degli aspetti formali che della sostenibilità economica della proposta, attraverso una relazione scritta che sarà presentata al Giudice. Questo passaggio può richiedere da qualche settimana ad alcuni mesi di tempo, a seconda delle situazioni;
  6. Ottenuta la relazione da parte dell’OCC, si passa al deposito presso il Tribunale;
  7. A questo punto, occorre l’approvazione del Giudice, cioè la cosiddetta “omologa”, nella quale Giudice può impartire specifiche prescrizioni ai creditori ed al debitore (per esempio, la sospensione di un pignoramento o di un’asta e le modalità per i pagamenti);
  8. Si comincia quindi ad attuare il piano di rientro, secondo quanto scritto nel prospetto omologato. Si potranno cancellare i debiti solo se il debitore provvede a fare quanto previsto dalla procedura (come versare una parte dello stipendio, o liquidare il patrimonio);
  9. Una volta che il piano è stato completamente attuato, la procedura termina con l’esdebitazione.

Questa è la cancellazione dei debiti non pagati, cioè il fine ultimo di ogni debitore che dà inizio a una procedura di sovraindebitamento.

Questa procedura è stata più volte modificata e ampliata, fino all’approvazione del già citato Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, già previsto nella legge n. 155 del 2017, approvato con il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019.
Le ultime modifiche al codice risalgono, invece, ai decreti n. 13 del 24 febbraio 2023 e n. 36 del 31 marzo 2023.

Vediamo di che si tratta.

La prima rilevante modifica riguarda la procedura familiare di sovraindebitamento.
Questa nuova norma attiene alle crisi di sovraindebitamento dei privati. Introduce la possibilità che membri della stessa famiglia (indebitati) possano avviare una procedura unica, con costi minori e tempi abbreviati.

Per avviare la procedura familiare, bisogna rispettare almeno uno di questi requisiti:

  • La convivenza dei familiari interessati
  • Origine comune del sovraindebitamento

È necessario, inoltre, che ogni persona risponda per una parte di debito congrua rispetto al patrimonio personale, e che tutti i familiari coinvolti siano qualificati come consumatori.
La nuova versione della legge sul sovraindebitamento introduce anche dei criteri di meritevolezza più omogenei. Il debitore che vuole accedere alla procedura di sovraindebitamento:

  • Non deve avere agito in frode ai creditori, né aver sottratto del patrimonio;
  • Non deve aver causato la propria condizione di sovraindebitamento a causa di una condotta dolosa o colposa. Il sovraindebitamento deve essere quindi nato da situazioni di difficoltà oggettive, non causato da decisioni sconsiderate o pianificato per ragioni fraudolente.

Il rispetto di un criterio di meritevolezza più severo è ancora richiesto invece per le domande di esdebitazione del debitore incapiente.

Ancora, il nuovo Codice prevede che la liquidazione del patrimonio, ai fini dell’esdebitazione, duri tre anni invece di quattro, ma anche che non sia più necessario fare una domanda specifica di esdebitazione. Passati tre anni, in assenza di ragioni ostative, il provvedimento diventa automatico, all’interno della stessa procedura.

Il decreto n. 13 del 24 febbraio 2023 introduce delle disposizioni mirate a rendere più appetibile per gli imprenditori l’accesso alla composizione negoziata della crisi. Nel caso in cui, infatti, l’imprenditore riesca a trovare un accordo con i creditori, adesso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di una valutazione discrezionale, può concedere un piano di rateazione del debito tributario fino a centoventi rate.

Quando l’accordo raggiunto tra il debitore e i suoi creditori preveda la rinuncia al pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, dovuto dal committente o dal cessionario, il prestatore del servizio o il cedente potranno portare l’IVA già versata in detrazione nelle future dichiarazioni.

Infine, per stimolare la composizione negoziata, l’imprenditore può depositare una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni previste dal comma 3.

Procedura di sovraindebitamento

Requisiti Procedura di Sovraindebitamento

Dopo questa lunga carrellata sulle caratteristiche tecniche della procedura di sovraindebitamento, vediamo ora i requisiti per accedervi.

La procedura riguarda solo soggetti non fallibili, che sono cioè esclusi dalla disciplina del fallimento:

  • consumatori privati senza partita IVA;
  • piccole imprese con fatturato annuo inferiore ai 200mila euro, patrimonio inferiore ai 300mila euro e debiti inferiori ai 500mila euro;
  • aziende agricole di tutte le dimensioni;
  • professionisti iscritti ad albi;
  • start up innovative;
  • enti non profit.

Le procedure previste dalla legge

Le procedure concorsuali per arrivare all’esdebitazione dalla situazione di sovraindebitamento sono quattro:

  • il cosiddetto “Piano del Consumatore”, o accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accessibile solo alle persone fisiche, anche nelle procedure familiari. Si concorda un piano di pagamenti sostenibile rispetto ai redditi del debitore. Il piano approvato dal Giudice sostituisce ogni altra precedente pattuizione;
  • il Concordato minore, piano di pagamenti riservato ai professionisti e alle piccole imprese. Viene proposto ai creditori un piano sostenibile. Se almeno il 50% di questi votano a favore del piano, questo entra in vigore. In questo modo sono possibili la salvaguardia dei beni e la continuità dell’impresa;
  • Liquidazione del patrimonio o liquidazione controllata del sovraindebitato. Nelle situazioni più complesse si può chiedere al Tribunale la possibilità di ripagare i debiti liquidando il proprio patrimonio. Anche se la vendita dei beni non copre tutti i debiti, il residuo non pagato viene cancellato e si può ricominciare, liberi da ogni obbligo verso i creditori;
  • Esdebitazione del debitore incapiente. Può capitare il caso particolare di un debitore senza patrimonio e senza redditi stabili. In questo caso si può accedere comunque, una sola volta nella vita, alla cancellazione di tutti i debiti senza versare nulla. Sarà tuttavia necessario dimostrare di essere stati “meritevoli” ovvero che non si è creata volontariamente questa situazione e che si è sempre cercato di saldare i debiti senza “scappatoie”. La verifica del merito del debitore incapiente è – e rimane – quella più severa tra quelle previste dalla legge.

 

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