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Nell’ambito della procedura di riscossione coattiva attuata dall’Agente della Riscossione, la normativa contenuta all’art. 75 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 disciplina la richiesta di dichiarazione stragiudiziale.

La dichiarazione stragiudiziale è uno strumento di accertamento preventivo sull’esistenza di crediti del debitore moroso.

Qual’è la funzione della dichiarazione stragiudiziale?

La dichiarazione stragiudiziale ex art. 75 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 agevola l’attività dell’Agente di riscossione al quale è riconosciuto il potere di interpellare i soggetti terzi nei confronti dei quali i debitori, sulla base delle risultanze dell’anagrafe tributaria, sono potenzialmente titolari di un rapporto di credito.

Con tale strumento viene richiesto se l’interessato iscritto a ruolo/destinatario dell’ingiunzione fiscale, è creditore di somme o di cose in relazione a rapporti economici o di lavoro nei confronti dell’interpellato.

Nella richiesta è fissato un termine, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione, per fornire la risposta; in caso di inadempimento si applica la sanzione amministrativo-tributaria (da 2.000,00 ai 21.000,00 euro) prevista dall’articolo 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

La certificazione richiesta deve essere completata con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000.

In caso di inadempimento l’Agente della Riscossione provvede ad inviare all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto a cui è stata rivolta la richiesta, una documentata segnalazione.

A sua volta l’Ufficio locale provvede ad irrogare la sanzione secondo il procedimento di cui all’articolo 16, commi da 2 a 7, del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Si evidenzia che, se il terzo rende una dichiarazione altamente reticente od elusiva, che ritardi la realizzazione del credito fatta valere nel procedimento esecutivo, tale comportamento è considerato un comportamento antigiuridico che impone al terzo stesso l’obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore esecutante.

Cosa ha modificato la legge di bilancio 2024? Quali poteri sono attributi all’Agenzia delle Entrate?

Nella sezione III del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 75-bis è stato aggiunto l’articolo. 75-ter “Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo” – che prevede che …. “l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute. 2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Qual è l’obiettivo di tale normativa e cosa cambia rispetto ai pignoramenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate? Sono riconosciuti nuovi poteri all’Agenzia delle Entrate?

Lo scopo della norma è quello di consentire una maggiore efficienza alla procedura di esecuzione esattoriale atteso che, di fatto, si riconosce all’Agente della Riscossione una più incisiva e una ampliata facilità operativa nella ricerca dei conti correnti da pignorare.

Infatti la citata norma attribuisce maggiori poteri all’Agente della Riscossione in quanto la verifica dei beni da sottoporre al pignoramento potrà essere svolta “prima di avviare l’azione di recupero coattivo”.

Per l’attuazione in concreto della nuova disposizione sarà necessaria tuttavia l’emissione di uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanza (MEF), sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.

Con la nuova disposizione è prevista una procedura automatica di pignoramento dei conti correnti?

La disciplina sopra elencata non prevede una procedura automatica di pignoramento dei conti correnti dei contribuenti.

Le procedure operative tuteleranno i dati dei contribuenti?

La garanzia dei dati verrà assicurata con i decreti del MEF e attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati) e del D.lgs. 196/2033 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Proprio in considerazione dei dati è stato evidenziato che è necessario stabilire una garanzia per il contribuente affinché le informazioni non vengano utilizzate per fini diversi da quelli esecutivi.

Conseguentemente si dovrà prevedere che gli accessi siano effettuati da persone munite di apposita autorizzazione e che tali accessi siano consentiti solo in presenza di un debito iscritto a ruolo.

 

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