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Ecco una rassegna dedicata all’Anticipo del TFS per i Dipendenti Pubblici: normativa, benefici e procedure in sintesi.


Come oramai risaputo, la misura che ci accingiamo a trattare vuole colmare, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio.

Scopriamo qui di seguito tutte le informazioni riguardanti l’anticipo di questa liquidazione disponibile per gli Statali.

Normativa

L’anticipo del TFS statali è disciplinato dal decreto n.4/2019 ed è legato pertanto all’anticipo di pensione con Quota 100.

Infatti è propro l’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha previsto la possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR.

Le modalità di attuazione per la richiesta dell’anticipo sono state disciplinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, n. 51.

Successivamente, è stato sottoscritto l’Accordo Quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio.

Infine la circolare INPS 17 novembre 2020, n. 130 fornisce indicazioni per l’accesso al finanziamento del Trattamento di Fine Servizio ( TFS) o di Fine Rapporto ( TFR), previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione e per il personale degli enti pubblici di ricerca.

Dipendenti pubblici: a questo link maggiori informazioni in merito ad agevolazioni su formazione, prestiti e vacanze.

Che cos’è l’Anticipo del TFS per i Dipendenti Pubblici?

Ma nello specifico di cosa si tratta?

Lo scopo: colmare la disparità tra pubblico e privato

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Come anticipato la misura dell’anticipo del tfs colma, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio.

Infatti per i dipendenti pubblici si prevedono termini posticipati rispetto al momento del collocamento a riposo e decorrenze frazionate relativamente all’importo totale della prestazione.

A differenza dei dipendenti privati, che percepiscono tale trattamento entro poche settimane dalla data di pensionamento e in un’unica soluzione.

La possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR si inserisce in questo processo di armonizzazione, auspicato anche dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 159 del 2019.

Perché si chiama “Anticipo”?

L’anticipo finanziario del Trattamento di Fine Servizio ( TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) per dipendenti pubblici è dunque un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata, non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.

In pratica si tratta di un finanziamento ad hoc pensato per i dipendenti pubblici e statali che hanno raggiunto la pensione o cessato il rapporto di lavoro, e che desiderano ricevere la liquidazione in un’unica soluzione.

L’Anticipo vero e proprio

Il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro. O, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore.

L’importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù diuna qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.

Il finanziamento è garantito da un Fondo di garanzia, istituito con l’articolo 23, comma 3, decreto-legge 4/2019 e gestito dall’INPS.

rilevazione-conto-annuale-personale-2019Destinatari dell’Anticipo

Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.

Non possono ottenere il finanziamento, invece, coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto alla pensione, il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Queste categorie di dipendenti pubblici che fruiscono della pensione cd. Quota 100 o che possiedono i requisiti pensionistici previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono richiedere, quindi, alle banche o agli altri intermediari finanziari (aderenti ad un apposito Accordo quadro) il finanziamento agevolato, sulla base di un’apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione dell’indennità di fine servizio.

Importo massimo e tasso di interesse

Come anticipato prima, l’importo massimo dell’Anticipo è pari a 45 mila euro al lordo degli interessi ad esso riferiti. Il tasso d’interesse applicato, determinato alla data di presentazione della domanda di Anticipo TFS/TFR, è pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato), con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40% (Art. 4 dell’Accordo quadro).

La Banca non può applicare all’Anticipo commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse, salvo quanto previsto dall’Accordo quadro in caso di Estinzione anticipata.

Esempio di calcolo

L’importo si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo, cioè quelli che prevedono la copertura previdenziale prevista dalla legge.

Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non si considera.

Per informazioni più dettagliate cliccate qui.

Come fare domanda? fabbisogni-personale-assunzioni-d-m-17-marzo-2020

È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR, tramite uno dei due servizi online dedicati:

  • Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS
  • Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda

In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati.

In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.

Infine, il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata con oneri a proprio carico. L’indennizzo sarà al massimo uguale ai costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata e sarà comunque inferiore alla quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata l’estinzione anticipata.

Domanda di quantificazione TFS

Si tratta di una funzionalità utile ai fini dell’anticipo del TFS/TFR, che consente ai dipendenti statali di ottenere il certificato necessario per la cessione ordinaria e per la cessione agevolata introdotta dal decreto n. 4/2019.

A dare notizia del nuovo servizio è il messaggio INPS numero 3436 del 12 ottobre 2021, illustrando regole e novità per la presentazione della domanda di quantificazione di TFR e TFS.

I servizi di presentazione delle domande sono accessibili dai cittadini e dagli Istituti di Patronato sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) ai seguenti indirizzi:

  • “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR”;
  • “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.

A questo link potete consultare il testo completo del Messaggio INPS.

I compiti dell’Amministrazione di appartenenza

Con particolare riferimento alle certificazioni che saranno emesse dall’INPS, per le amministrazioni che versano nelle relative gestioni, si ricorda che l’Istituto è in condizioni di calcolare e certificare l’importo del TFS/TFR cedibile solo dopoaver ricevuto da parte dell’amministrazione di appartenenza del richiedente i dati giuridici ed economici necessari al calcolo della prestazione.

Tale comunicazione deve avvenire contestualmente al collocamento a riposo dei dipendenti stessi. I quali, dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, potranno fare richiesta dicertificazione ai fini dell’Anticipo.

Modulistica

Di seguito sono disponibili i seguenti moduli:

  • Richiesta di finanziamento contro cessione pro solvendo dell’indennità di fine servizio comunque denominata – Proposta contrattuale di finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata ex art. 23, del dl n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.a 26 (scarica il documento).
  • Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR dipendenti pubblici, mediante finanziamento ex art. 23, del dl n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (scarica e compila).
  • Autocertificazione dello stato di famiglia (scarica e compila).
  • Certificazione del trattamento di fine rapporto ai fini dell’anticipo finanziario ai sensi dell’art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla l. n. 26 del 2019 e dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 51 del 2020 (scarica il documento)
  • Presa d’atto della cessione del credito previdenziale a titolo di TFS/TFR (scarica il documento).

anticipo-tfs-dipendenti-pubblici-come-funzionaTempistiche per la procedura

L’Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:

  • la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;
  • il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
  • l’indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.

Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca allegando i seguenti documenti:

  • la certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR,
  • la proposta di contratto di anticipo predisposta dalla Banca;
  • la dichiarazione sullo stato di famiglia;
  • i riferimenti del conto corrente sul quale accreditare l’importo finanziato.

La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all’Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo.

Qualora a seguito delle verifiche, l’Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.

La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.

A questo link l’elenco degli Istituti di credito aderenti all’Accordo quadro.

Ente erogatore dell’Anticipo del TFS e adempimenti a suo carico

Ricordiamo che l’ Ente erogatore è l’INPS o qualsiasi altro ente pubblico responsabile per l’erogazione del TFS.

L’Ente erogatore determinerà e renderà noto ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo del TFS/TFR.

Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR, comunicherà al Richiedente:

  • la certificazione del diritto alla liquidazione, che dovrà contenere:
    • le date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’importo in unica soluzione e del relativo ammontare;
    • le eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennità, con le specifiche delle cessioni effettuate;
  • il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
  • l’indirizzo PEC su cui ricevere le necessarie comunicazioni.

L’Ente erogatore, una volta ricevuta da parte dell’Istituto di credito la notizia dell’accettazione della proposta di contratto presentata dal Richiedente, al fine di rendere efficace il contratto stesso, deve comunicare la presa d’atto entro 30 giorni.

Trascorsi 30 giorni senza la comunicazione della presa d’atto il contratto di anticipo si considera automaticamente risolto.

Comunicazioni tra Ente erogatore e Banche anticipo-tfs-statali-bongiorno

Inoltre le comunicazioni tra la Banca e l’Ente erogatore avvengono attraverso le rispettive PEC. L’Ente erogatore e la Banca possono concordare un sistema di comunicazione alternativo alle PEC, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni e la tutela della riservatezza dei dati trattati, secondo la normativa vigente.

La piattaforma della Funzione Pubblica

Ricordiamo infine che è online online la piattaforma di Funzione pubblica che rende operativa la possibilità di erogazione dell’anticipo del Tfs, come previsto dal decreto legge 4/2019.

Il sito web, con tutte le informazioni necessarie per i richiedenti, contiene l’elenco degli enti erogatori e soprattutto degli istituti di credito, la cui adesione fa capo alla stessa Abi.

Inoltre sono già presenti sul sito il modulo da presentare e le istruzioni per i richiedenti, gli enti erogatori e gli istituti di credito.

In sintesi l’interessato dovrà richiedere all’Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto all’anticipazione.

Maggiori informazioni a questo link.

Ulteriori approfondimenti

Qui di seguito vi proponiamo altri interessanti approfondimenti sulla materia del TFS:

 


Fonte: articolo di Simone Bellitto


 

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