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Nei giudizi di opposizione esecutiva, in tema di espropriazione presso terzi, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. Lo ha precisato la sezione III della Cassazione con l’ordinanza 21 marzo 2022 n. 9000.

I precedenti
Questione variamente risolta in sede di legittimità.
Nello stesso senso della pronuncia in rassegna (in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato), Cassazione, sentenza 18 maggio 2021, n. 13533, in lanuovaproceduracivile.com 2021; ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39973.
Per il rilievo che in caso di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 Cpc, diretta a far valere la nullità del pignoramento presso terzi, e quindi a far dichiarare la nullità di detto pignoramento, con conseguente liberazione dei crediti pignorati dal relativo vincolo, il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, Cassazione, ordinanza 9 marzo 2017, n. 6055, in lanuovaproceduracivile.com, 2017.
In quest’ultimo senso:
– in materia di giudizio di esecuzione, nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario; peraltro, ricorrendo un’ipotesi di causa inscindibile per la tempestività dell’impugnazione è sufficiente che questa venga notificata nei termini anche ad una sola delle parti, in quanto la notifica eseguita tardivamente nei confronti delle altre assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio, Cassazione, sentenza 8 novembre 2002, n. 15703;
– nell’espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinino l’estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, di guisa che il terzo è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento in quanto possono comportare o meno la sua liberazione dal relativo vincolo; ne deriva che il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal creditore pignorante avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia del pignoramento con conseguente liberazione del detto terzo da ogni vincolo sulle somme oggetto del suo debito verso il debitore esecutato, Cassazione, sentenza26 marzo 1990, n. 2423, in Riv. dir. proc., 1991, p. 920, con nota di Vanz M.C., Terzo pignorato e litisconsorzio nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. (Non diversamente, Cassazione, sentenza 22 dicembre 1987 n. 9527, in Giustizia civile, 1988, I, p. 2050).

Le decisioni non conformi
In termini opposti, il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore, Cassazione, sentenza 5 giugno 2020, n. 10813 che, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio una sentenza per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con il terzo Inps, nell’ambito di un giudizio di opposizione ex articolo 617 Cpc ad ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento di figlia minorenne, sussistendo un interesse del medesimo terzo all’accertamento della misura dell’assegnazione e, quindi, della modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Sempre in termini opposti, il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, Cassazione, sentenze 26 giugno 2015, n 13191, 19 maggio 2009, n. 11585 (che ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la necessità della partecipazione del terzo come litisconsorte necessario ad un giudizio di opposizione all’esecuzione relativo ad un processo esecutivo estintosi per rinuncia del creditore, ancor prima che fosse celebrata l’udienza di dichiarazione dello stesso terzo ai sensi dell’articolo 547 Cpc); 12 febbraio 2008, n. 3276 (resa in una fattispecie in cui non si trattava di far valere l’inefficacia dell’eseguito pignoramento e nella quale la S.C. ha ritenuto di non disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati cui non era stato notificato il ricorso per cassazione).
In termini ancora diversi, rispetto alla decisione in rassegna e alle pronunzie da ultimo ricordate, e, in particolare, per l’affermazione che nell’opposizione all’esecuzione, svolta nelle forme del pignoramento presso terzi, sono litisconsorti necessari solo i creditori e non il terzo pignorato, Cassazione, sentenza 29 novembre 1996, n. 10650, in Foro it., 1997, I, c. 1888 (nella motivazione si precisa che il terzo pignorato invece, pur non essendo parte del processo esecutivo, è litisconsorte necessario nell’opposizione agli atti esecutivi, avendo interesse a che lo stesso processo esecutivo si svolga correttamente anche nei suoi confronti).
Sempre al riguardo si è affermato, altresì:
– nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi il terzo pignorato non può in linea di principio ritenersi parte necessaria perché per assumere tale qualità deve avere interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito – come nel caso in cui egli abbia soddisfatto il suo creditore prima della notifica del pignoramento e della opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che abbia respinto l’istanza di assegnazione del credito ed il terzo invochi l’inoppugnabilità di detta ordinanza – per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore, mentre non può assumere la posizione di parte in relazione alla sua qualità di custode ancorché interessato alle vicende del processo per adeguarvi il suo comportamento (e cioè pagare al suo creditore a processo estinto, ovvero al creditore indicato nell’ordinanza di assegnazione, se non è stata sospesa l’efficacia a seguito dell’opposizione), Cassazione, sentenze 22 maggio 2006, n. 11928 e 25 luglio 2003, n. 11558;
– il terzo pignorato, avendo l’obbligo di non compiere atti che determinino l’estinzione o il trasferimento del credito, è interessato alle vicende processuali che, riguardando la legittimità o la validità del pignoramento, possano comportare, o meno, la sua liberazione dal relativo vincolo; ne consegue che egli è parte necessaria del processo di opposizione in cui il creditore pignorante contesti l’ordinanza del giudice dell’esecuzione dichiarativa dell’inefficacia del detto pignoramento e che, pertanto, deve essere chiamato in causa dal ricorrente al fine di rendere opponibile nei suoi confronti la decisione che definisce il giudizio, dovendo il giudice, in mancanza, ordinare l’integrazione del contraddittorio, Cassazione, sentenza 17 febbraio 2020, n. 3899 che ha rilevato, d’ufficio, la nullità di un giudizio di opposizione ex art. 617 Cpc, promosso avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione concernente una richiesta di sequestro conservativo su crediti del debitore esecutato, nel quale non era stato convenuto il terzo pignorato.
Nel senso che anche a seguito delle modifiche apportate agli articoli 548 e 549 Cpc dalla legge n. 228 del 2012 e dal decreto legge n. 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014), nell’accertamento dell’obbligo del terzo il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti; tuttavia, l’esigenza di tutelare l’integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, giacché nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione, Cassazione, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26185.
Analogamente, nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato regolato dall’articolo 549 Cpc così come modificato dall’articolo 13, 1° comma, lettera m-ter), decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell’eventuale opposizione ex articolo 617 Cpc, proposta ai sensi della seconda parte dello stesso articolo 549 Cpc, e nel successivo ricorso straordinario per cassazione, Cassazione, ordinanza 20 maggio 2020, n. 9267, in Riv. esecuzione forzata, 2020, p. 1033 con nota di Mastrogiovanni G., Parti e contraddittorio nel riformato procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato.

 

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