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Aggiornato il 27 Luglio 2023

medico con stetoscopio

L’acquisto di farmaci con lo scontrino parlante può essere portato in detrazione ai fini IRPEF per il 19% nel 730 o nella dichiarazione dei redditi modello unico solo se soddisfa determinati requisiti che permettono di indicarlo nel quadro della dichiarazione. Nella compilazione del modello 730 o nel modello Unico si ripresenterà la problematica legata alla detrazione delle spese mediche e delle spese sostenute direttamente in farmacia relativamente al contenuto degli scontrini comprovanti l’acquisto dei farmaci ai fini della deducibilità delle spese mediche sostenute dal reddito imponibile nella misura del 19%.

La norma prevede che per gli scontrini emessi dal 01/01/2008 è obbligatoria l’indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato nonché del codice fiscale del destinatario.

Che cosa è lo scontrino parlante

Lo scontrino parlante non è altro che lo scontrino emesso dalla farmacia a cui dovrà essere applicato il codice fiscale del destinatario del farmaco dietro presentazione della ricetta da parte del medico. Non tutti i farmaci infatti presentano le caratteristiche previste per la detrazione in quanto altrimenti sarebbero deducibili anche tutta una serie di beni, accessori, che nulla hanno a che vedere con la finalità prevista dal legislatore fiscale, ossia quella di consentire la detrazione per quei farmaci di cui il contribuente/paziente ha effettivo bisogno.

L’applicazione del codice fiscale rende appunto lo scontrino “parlante” perchè lo associa al soggetto che presenta la tessera sanitaria e gli permette in tal modo di portarlo in detrazione nel 730, sempre per la parte eccedente la franchigia dei 129,11 euro, soglia al di sotto della quale non è possibile indicare alcunchè nel quadro delle detrazioni irpef nel 730.

Indicazione nel modello Unico o nel 730

Nella compilazione del 730 o nella compilazione del modello Unico vi ricordo di fare attenzione in quanto al superamento della soglia non dovrete indicare tutto il costo sostenuto ma solo l’eccedenza rispetto ai 129,11 euro.

Inoltre vi ricordo che la detrazione dello scontrino parlante è solo una delle voci del sistema delle detrazioni irpef delle spese mediche previste dal legislatore che potete leggere nell’articolo di approfondimento.

Purtroppo le farmacie pur adeguando il contenuto degli scontrini emessi dal 2008 relativamente alla natura, qualità e quantità del bene, non hanno indicato il codice fiscale del contribuente se lo stesso non lo richiedeva al momento dell’acquisto. Le motivazioni della mancanza del dato in molti casi non dipendevano dalla volontà del contribuente ma dal fatto che questi o non era in possesso della tessera sanitaria o non era correttamente informato del nuovo adempimento così come la norma prevede.

Autecertificazione

Si chiede, pertanto, se il contribuente possa utilizzare l’autocertificazione per dichiarare che quegli scontrini, che comunque contengono natura, qualità e quantità del bene, si riferiscono a spese sostenute per sè e per i suoi familiari a carico.
L’art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha modificato gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, disponendo che, per la deduzione e per la detrazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, è necessario che le stesse siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Secondo quanto disposto dal comma 29 dell’articolo 1 della stessa legge finanziaria per il 2007, le suddette modifiche dovevano avere effetto dal 1° luglio 2007, consentendo, tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, la possibilità di riportare a mano sullo scontrino il codice fiscale del destinatario.

In considerazione delle difficoltà di adeguamento segnalate dagli operatori del settore, l’Amministrazione Finanziaria, con comunicato stampa del 28 giugno 2007, ha informato che, per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, l’attestazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti poteva avvenire anche tramite un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino.

L’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ha previsto che “per certificare la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del Tuir, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti”.

Pertanto, per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, si conferma che non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche individuate dagli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006.

Gli elementi che deve avere ad oggi lo scontrino parlante sono in primis il codice fiscale del soggetto destinatario del trattamento ed inoltre la natura, il nome, la tipologia e la quantità del farmaco acquistato.

In ultimo quindi l’indicazione di farsi fare lo scontrino in farmacia o la fattura qualora paghiate una prestazione medica, inutile nel caso di vaccini obbligatori perchè sono gratuiti.

 

Guida alla compilazione del 730

Elenco spese da dedurre in dichiarazione
Detrazione spese mediche 730  

 

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Approfondimento: potete trovare anche il punto di vista dell’agenzia delle entrate nella risoluzione ministeriale 10 del 2010.

Riferimenti normativi:
Articolo 15 del Tuir
D.lgs n. 507 del 1992
D.Lgs n. 46 del 1997
D.Lgs n. 332 del 2000

 

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