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Ancora novità per il pignoramento presso terzi, ossia per la procedura esecutiva che viene spesso utilizzata anche dall’amministratore condominiale per procedere al recupero forzoso delle spese nei confronti dei condomini il cui debito è stato accertato in sede giudiziaria. L’art. 25 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 di pari data e contenente ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ha infatti modificato in varie parti la disciplina contenuta nel Codice di procedura civile. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Rimodulazione dell’importo per cui il terzo pignorato risponde in qualità di custode (modifica art. 546, comma 1, c.p.c.)

Mentre fino a qualche settimana fa il terzo pignorato, relativamente alle cose e alle somme dal lui dovute, era soggetto agli obblighi che la legge impone al custode nei limiti dell’importo precettato, aumentato della metà, con il D.L. n. 19/2024 l’importo precettato è aumentato a tale scopo rispettivamente di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.

Fissato un limite all’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi (aggiunta del nuovo art. 551-bis c.p.c.).

Salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse introdotta al secondo comma della nuova disposizione.

E, infatti, al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del predetto termine decennale il creditore pignorante o il creditore intervenuto può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

La stessa deve quindi essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia, entro dieci giorni dall’ultima notifica.

Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse. In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’art. 546 c.p.c. decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento indicato in precedenza.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall’ultima delle notifiche ai medesimi. Tali disposizioni si applicano anche se l’esecuzione è sospesa.

Il creditore pignorante deve indicare al terzo pignorato le modalità per eseguire il pagamento (modifica art. 553 c.p.c.).

La notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento. Il relativo obbligo decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della predetta dichiarazione.

Produzione degli interessi (modifica art. 553 c.p.c.).

I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

Accesso al fascicolo d’ufficio (art. 36 Disp. att. c.p.c.).

Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.

Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati (nuovo art. 169-septies Disp. att. c.p.c.).

La dichiarazione prevista dall’art. 553, primo comma, c.p.c. contiene le seguenti informazioni:

  1. il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
  2. l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
  3. l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.

Sollecito di pagamento e fondo cassa: chi deve pagare il sollecito di pagamento fatto al condomino?

Altre disposizioni applicative.

L’art. 551-bis c.p.c. si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del decreto legge perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge.

I crediti già assegnati alla data di entrata in vigore del decreto legge cessano di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all’art. 553, primo comma, secondo periodo introdotto dal predetto decreto legge. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto legge, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legge e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’art. 546 c.p.c.

 

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