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1. Abstract.

Il decreto qui in commento, offre l’occasione per svolgere alcune riflessioni di diritto processuale e sostanziale.

Tale procedimento – oggetto di commento – è nato su ricorso instaurato dal ricorrente, al fine di ottenere l’esdebitazione in qualità di sovraindebitato incapiente [1].

Il Tribunale di Lanciano, tenendo conto dei presupposti soggettivi e oggettivi posti a fondamento della normativa, D.lgs. n. 14/2019 (modificato per effetto del D.lgs. n. 83/2022), ha accolto il ricorso ed emesso il relativo decreto di esdebitazione, con conseguente concessione del beneficio.

 

2. Il fatto.

La presente vicenda risale al 2012, anno in cui il ricorrente assume -in solido col padre- la garanzia per il debito di quest’ultimo, contratto per effetto di un mutuo privato.

Se in un primo momento l’esposizione debitoria risultava sopportabile per il ricorrente, successivamente divenne insostenibile a causa di un tasso di interesse netto annuo pari al 10%.

Nel 2017, per ovviare a tale situazione, il ricorrente cedette le quote della società concessionaria di famiglia di cui era titolare, alla società del creditore (poi cancellata per effetto di fusione con una società di investimenti).

Nonostante ciò, la situazione economico-patrimoniale del ricorrente continua ad essere precaria.

Dopo aver tentato invano di ottenere in via giudiziale, il riconoscimento del tasso usurario gravante sul prestito, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale di Lanciano.

Il Tribunale dopo un’attenta analisi della documentazione e della relazione del professionista (nominato dell’Organismo di Composizione della Crisi) allegate, ha accolto il ricorso considerando fondata la domanda di esdebitazione.

 

3. Questioni di diritto.

Con il decreto in commento, il Tribunale di Lanciano applicando la disciplina dell’esdebitazione, consente di analizzare importanti questioni di diritto.

Per quanto riguarda il profilo processuale – partendo dal tenore letterale dell’art. 283 CCII recante la disciplina in materia di esdebitazione – il Giudice investito della questione, ha rilevato che la cognizione dell’affare spetta al giudice monocratico e non al Tribunale [2].

Inoltre, la norma suindicata nulla dice circa la competenza territoriale; dunque, essa non può che essere quella stabilita dall’art. 27 CCII. Di conseguenza, tale competenza si determina tenendo conto della residenza del ricorrente nel circondario del Tribunale di Lanciano e della sede legale della società in nome collettivo – in cui questi riveste la posizione di socio ed amministratore – nello stesso circondario.

In merito al piano sostanziale, il decreto con cui il Tribunale di Lanciano ha accolto il ricorso del ricorrente, concedendo il relativo beneficio, tiene conto rispettivamente dei presupposti soggettivo ed oggettivo.

Rispetto al presupposto soggettivo i commi 1 e 7 dell’art. 283 CCII, richiedono che il Giudice competente tenga conto sia della meritevolezza del ricorrente nell’assunzione delle obbligazioni, che della mancanza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Sulla base della documentazione acquisita e della relazione del professionista nominato, il ricorrente nel 2012 – all’epoca della garanzia prestata – non solo non aveva alcuna esposizione debitoria, ma era titolare di una modesta percentuale di quote (il 15% nella società concessionaria; 40% nell’autoscuola).

Come confermato anche in altra decisione di merito (Trib. Avellino, n. 27529/2022)[3], “la meritevolezza si configura quando il debitore ha impiegato somme in maniera non arbitraria, a favore di terzi creditori o per esigenze non voluttuarie”.

Tenendo conto che la causa dell’esposizione debitoria del ricorrente è ravvisabile nell’assunzione di garanzia in solido col padre, già debitore a causa del prestito contratto nel 2005, non vi è alcun dubbio circa la meritevolezza del ricorrente.

Rispetto al presupposto oggettivo rappresentato dall’assenza di utilità rilevanti, il comma 1 dell’art. 283 CCII richiede che il debitore sia incapiente cioè non in grado, nemmeno in futuro, di offrire utilità – diretta o indiretta – ai creditori.

Tale incapacità emerge chiaramente dal corredo documentale presentato dal ricorrente, dal quale risultano la presenza di un unico reddito nel proprio nucleo familiare (stante lo stato di inoccupazione del coniuge); l’assenza di quote nella società concessionaria a causa di un atto di cessione avvenuto nel 2017 e la partecipazione agli utili nell’autoscuola in misura nettamente inferiore rispetto al periodo precedente.

Di conseguenza, la documentazione allegata e le motivazioni suesposte hanno indotto il Tribunale di Lanciano, investito del procedimento, a pronunciarsi a favore del ricorrente.

 

 

__________________________________________

[1] La rubrica dell’art. 283 CCII era originariamente “debitore incapiente”. Il correttivo approvato con dlgs. 147/2020, l’ha sostituita con “sovraindebitato incapiente”.

[2] Si vedano in particolare i commi 1,3,7,8 e 9 dell’art.283 CCII.

[3] V. Trib. Avellino, sez. civ., ord., 23 giugno 2022, n. 27529, Est. Russolillo.

 

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