Pignoramento pensione: quali quote non sono pignorabili e come si calcola il quinto.
Non tutti sanno cosa si intende per minimo vitale. Questo concetto viene in rilievo quando si parla di pensioni e, in particolare, di pignoramento.
Non tutte le pensioni sono pignorabili e, alcune di queste, lo sono solo in minima parte, ciĆ² per garantire il sostentamento a un soggetto che, in quanto anziano, ĆØ piĆ¹ debole non solo fisicamente ma anche economicamente. Del resto, proprio lāetĆ avanzata richiede spesso maggiori spese rispetto a una persona giovane: medicine, cure, trasporti, compagnie, strumenti di ausilio alla mobilitĆ ecc.
Insomma, pignorare una pensione non ĆØ come pignorare uno stipendio. Proprio per questo la legge prevede il limite del Ā«minimo vitaleĀ» esclusivamente nei confronti delle pensioni e non dei redditi di lavoro dipendente o autonomo.
Qui di seguito cercheremo allora di comprendere cosa si intende per minimo vitale, a quanto ammonta, quando si applica e quali diritti comporta. Ma procediamo con ordine.
Quali pensioni non sono pignorabili?
Come abbiamo detto in partenza, non tutte le pensioni sono pignorabili. Lo sono la pensione di anzianitĆ e la pensione di vecchiaia, quelle cioĆØ maturate, dopo una certa etĆ , sui contributi versati con lāattivitĆ lavorativa e che, pertanto, sostituiscono il reddito da lavoro dipendente o autonomo.
PuĆ² essere pignorata anche la pensione ai superstiti in quanto sostitutiva del reddito (ossia della pensione di anzianitĆ ) ed erogata agli eredi del pensionato. A seconda della circostanza che il defunto, prima della morte, percepisse o meno giĆ la pensione si parla di pensione di reversibilitĆ (erogata quindi agli eredi del pensionato) o di pensione indiretta
(erogata agli eredi del lavoratore deceduto prima di andare in pensione).
Non ĆØ invece pignorabile la pensione di invaliditĆ civile trattandosi di un sussidio assistenziale. La pignorabilitĆ ĆØ esclusa a priori dal Codice di procedura civile per tutte le prestazioni di assistenza, perchĆ© sono finalizzate a garantire il minimo vitale e a Ā«reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattiaĀ».
Per la stessa ragione, non ĆØ pignorabile neanche lāassegno di accompagnamento, quello cioĆØ che si riconosce a chi, per via di gravi problemi di deambulazione o altre patologie psichiche o fisiche, non ĆØ in grado di compiere da solo gli atti della vita quotidiana.
Non si puĆ² poi pignorare la pensione sociale essendo un sussidio riconosciuto a chi rientra nellāelenco dei poveri o, comunque, di chi si trova in difficoltĆ economiche. E ciĆ² perchĆ© la legge vieta il pignoramento delle somme necessarie al sostentamento. La pensione sociale ĆØ infatti una prestazione strettamente assistenziale per la quale non sono richiesti requisiti assicurativi o contributivi che spetta ai cittadini in disagiate condizioni economiche e in sussistenza di particolari condizioni reddituali previste dalla legge
Approfondimenti in āQuando la pensione non ĆØ pignorabile?ā.
CosāĆØ il minimo vitale?
Il limite vitale ĆØ quella parte di pensione impignorabile in quanto necessaria a garantire il sostentamento del pensionato. Il criterio di calcolo varia ā come vedremo a breve ā a seconda della modalitĆ con cui viene effettuato il pignoramento. Ma procediamo con ordine.
Anche quando la pensione ĆØ pignorabile, la legge pone un limite al di sotto del quale lāassegno dellāInps non puĆ² mai scendere. In tal modo, la legge intende salvaguardare un minimo ā appunto il cosiddetto minimo vitale della pensione ā onde garantire al pensionato il sostentamento.
Come anticipato, il limite di impignorabilitĆ della pensione ā e quindi il minimo vitale ā varia a seconda della modalitĆ con cui viene eseguito il pignoramento. In particolare, esistono due modi per pignorare la pensione:
- prima della sua erogazione (quindi, direttamente allāInps);
- dopo la sua erogazione (quindi, presso la banca ove ĆØ depositata).
Vediamo nel dettaglio tali due ipotesi in modo da comprendere fino a quanto puĆ² essere pignorata la pensione.
Pignoramento pensione allāInps e minimo vitale
Se il creditore pignora la pensione presso lāInps, e quindi notifica a questāultimo lāatto di pignoramento, cāĆØ una quota della pensione che non si puĆ² mai pignorare e che si chiama Ā«minimo vitaleĀ». Il minimo vitale ĆØ pari a una volta e mezzo lāassegno sociale, importo che viene aggiornato annualmente.
Ad esempio, per il 2021, lāassegno sociale ĆØ pari a 460,28 euro. Quindi, il minimo vitale della pensione ĆØ di 690,42 euro.
Chi ha una pensione piĆ¹ bassa del minimo vitale non rischia alcun pignoramento: nessuno cioĆØ gliela puĆ² pignorare.
Viceversa, chi ha una pensione piĆ¹ alta del minimo vitale rischia il pignoramento soltanto di un quinto dellāeccedenza rispetto al minimo vitale. Pertanto, con una pensione di 1.000 euro, si rischia il pignoramento del 20% di 309,58 (ossia della differenza tra 1.000 euro e 690,42 euro [minimo vitale]). In buona sostanza, lāInps deve trattenere, su ogni mensilitĆ della pensione, 61,92 euro da versare poi al creditore.
In buona sostanza, tutte le volte in cui deve essere calcolata la quota pignorabile della pensione non ancora erogata dallāInps, si detrae dal netto il Ā«minimo vitaleĀ» (una volta e mezzo lāassegno sociale) e sul risultato si calcola il āquintoā (ossia il 20%). Solo tale 20% puĆ² essere la parte pignorabile, mentre la residua parte resta al pensionato.
Pignoramento pensione in banca e minimo vitale
Se il creditore notifica lāatto di pignoramento presso la banca, le cose cambiano. Lāistituto di credito infatti trattiene un quinto del netto di ogni mensilitĆ della pensione, calcolato perĆ² sullāintero importo. In questa ipotesi, non viene piĆ¹ detratto il minimo vitale.
Quindi, su una pensione di 1.000 euro, la quota pignorabile ĆØ di un quinto di mille ossia di 200 euro al mese.
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