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La quantificazione dell’acconto sulla base del reddito da concordato, senza considerare le altre variabili ordinariamente considerate. Le origini dell’acconto e i dubbi applicativi sul concordato preventivo biennale

La lettura dell’articolo 20 del Dlgs n. 13/2024, che ha introdotto il concordato preventivo biennale, nella sua espressione letterale è chiaro e diretto:

“L’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati…”

Il testo prosegue stabilendo quanto già abbiamo assimilato come adempimento, cioè che in questo primo anno di applicazione, concedendo tempo fino al 15 ottobre per l’eventuale adesione per chi avrebbe dovuto versare l’acconto in due rate:

“…la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.”

Entro novembre dovremo quantificare l’esatto importo dovuto in base alla norma sopra esposta. Sembrerebbe quindi che non si possano considerare i riflessi derivanti dagli eventuali oneri sostenuti dal contribuente, si pensi a quelli più ordinari quali ad esempio:

  • le spese mediche;
  • gli interessi passivi;
  • gli oneri di ristrutturazione.

Con particolare riguardo alla platea delle partite IVA, potenziali fruitori dell‘istituto del concordato preventivo biennale, anche la contribuzione previdenziale non potrà incidere sulla determinazione del dovuto.

Così facendo tali rilevanti importi non potranno essere considerati ai fini del calcolo dell’acconto. Si determina un’anticipazione dell’esborso nel corso del 2024, con la concreta possibilità di chiudere l’anno fiscale a credito per effetto delle diverse variabili incidenti sul quantum dovuto, che applicando in senso letterale il testo della norma non è possibile considerare ai fini della determinazione dell’acconto.

Ma è proprio così? A mio parere “no”, per le ragioni che seguono.

Concordato preventivo biennale: le origini dell’acconto

Il testo della Legge del 23/03/1977 n. 97“Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi”, che introdusse nel nostro ordinamento tributario l’obbligo dell’acconto di imposta, dispone al suo articolo 1 che:

“A decorrere dall’anno 1977 i contribuenti soggetti all’Irpef o all’Irpeg devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell’imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso.”

L’articolo 2 indica il regime sanzionatorio applicabile e le possibili conseguenze:

“In caso di omesso o ritardato versamento dell’acconto previsto dall’art. 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano:

  • quando sia omesso il versamento dell’acconto, se l’imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d’imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a centomila lire per i contribuenti soggetti all’Irpef ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti all’Irpeg;
  • quando l’acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell’art. 1, ma non inferiore al 75 per cento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d’imposta e delle ritenute di acconto.”

Concordato preventivo biennale: le regole sull’acconto previsionale

il sostanza basta che l’acconto versato “copra” l’attuale percentuale del 98 per cento di quanto dovuto per l’anno in corso per non vedersi applicare le sanzioni di cui al Dpr 602 e, conseguentemente, non c’è necessità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Interessante è la lettura della Circolare del 31/10/1977 n. 96 del Ministero delle Finanze “Disposizioni in materia di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.” Mi limito a segnalare alcuni passaggi.

Una curiosità è contenuta nella parte n. 1, in cui si motiva l’introduzione dell’acconto nel nostro ordinamento:

“Con il suddetto provvedimento si è cercato di realizzare l’auspicato avvicinamento tra il momento della percezione del reddito e quello del prelievo del tributo, al fine di attenuare, per quanto possibile, la sperequazione di trattamento esistente tra i contribuenti assoggettati a tassazione mediante ritenuta alla fonte, e quindi all’atto stesso della produzione del reddito, ed i contribuenti le cui imposte sono, invece, pagate in tempi successivi al periodo annuale di riferimento.”

Segnalo inoltre i concreti esempi di applicazione della norma allora introdotta, contenuti nella parte n. 5 della circolare. Uno di questi, l’esempio B, esplicita che la sanzione per chi ha versato acconti inferiori al dovuto è calcolata sulla base del riferimento all’anno precedente ma commisurata a quanto dovuto per l’anno in corso.

È necessario sottolineare anche un altro passaggio:

“La condizione di punibilità per l’omesso versamento dell’acconto va verificata in relazione alla sussistenza o meno dell’obbligo di versamento con riguardo al debito di imposta relativo alla dichiarazione dell’anno precedente ed a quello dell’anno in corso.”

Questa è la lettura dell’allora Ministero delle Finanze su cui regge il cosiddetto “metodo previsionale”, la cui applicazione non è stata espressamente esclusa dal Dlgs 13/2024.

Vero è che alcuni “rumors” che circolano tra gli addetti ai lavori ipotizzano l’introduzione, a breve, di alcuni ritocchi all’impianto del concordato preventivo biennale, che non saranno di particolare impatto sulle norme ma che dovrebbero riguardare anche il metodo di calcolo dell’acconto per l’anno 2024.

Non resta che attenderne gli sviluppi. Intanto è opportuno soffermarsi anche sulla valutazione dell’impatto degli oneri per l’anno in corso sulla quantificazione dell’acconto.

 

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