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Con la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti della Camera, inizia l’iter di approvazione legislativa dello schema di DLgs. integrativo e correttivo del DLgs. 14/2019 (c.d. correttivo-ter), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno. Il termine per i pareri è fissato al 24 agosto.
Il correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza contiene numerose modifiche poste anche al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del DLgs. 14/2019 (dal 15 luglio 2022).
Come rilevato dalla Relazione illustrativa dello schema di correttivo, dette modifiche sono rese possibili in virtù della L. 20/2019 e della legge di delegazione europea 53/2021, con termine di scadenza coincidente nella giornata di ieri.

Spiccano, tra tutte, le novità che investono la composizione negoziata: in primis, viene consentita la possibilità di accedere al procedimento all’impresa in crisi o insolvente, ovvero anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, differenziandosi, ulteriormente, rispetto agli strumenti di regolazione della crisi.

Con il modificato art. 18 comma 1, invece, il legislatore mostra di aderire all’interpretazione giurisprudenziale favorevole alla possibilità di attribuire efficacia “erga omnes” alle misure protettive del patrimonio.

L’art. 23 comma 2-bis) riconosce, in sede di composizione negoziata, la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo per il pagamento, parziale o dilazionato, dei debiti fiscali, a eccezione dei “tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”.
Il giudice, pur non potendo procedere all’omologazione forzata, procederà alla verifica della regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, autorizzandone eventualmente l’esecuzione con decreto.
L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della procedura liquidatoria o di accertamento dello stato di insolvenza o se l’imprenditore non esegue integralmente entro 60 giorni i pagamenti (si veda “«Transazione fiscale» nella composizione negoziata con il correttivo-ter” del 12 giugno 2024).

Quanto alle misure premiali, si registra all’art. 25-bis del DLgs. 14/2019 l’introduzione di quanto già dettato all’art. 38 del DL 13/2023 conv. L. 41/2023 in ordine al piano di rateizzazione fino a centoventi rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa, e alla disciplina delle note di variazione IVA ex art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72.

All’art. 25-quinquies è previsto che l’istanza per la composizione negoziata non possa essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli artt. 44 comma 1 lett. a) e 74 o con ricorso ai sensi dell’art. 54 comma 3; sembra, quindi, confermata la tesi secondo cui la preclusione opererebbe nei soli casi in cui sia lo stesso debitore ad aver presentato un ricorso per la liquidazione giudiziale (si veda “Accesso alla composizione negoziata in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale” del 29 giugno 2024).

Per la transazione negli accordi di ristrutturazione, di cui all’art. 63 del DLgs. 14/2019, invece, sono recepite le novità del DL 69/2023 conv. L. 103/2023, ai fini del cram down.

Anche per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, c.d. “PRO”, di cui all’art. 64-bis del DLgs. 14/2019, con il nuovo comma 1-bis, si consente, prima della presentazione della domanda di omologazione, la possibilità di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, dei contributi, e dei relativi accessori.

Guardando al concordato preventivo in continuità, al comma 4 dell’art. 88 viene stabilito che, ferme le altre condizioni previste dall’art. 112 comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli Enti previdenziali, se la proposta di soddisfacimento di tali creditori risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Necessaria l’adesione espressa dei creditori pubblici

Il tribunale procede all’omologazione se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dal primo periodo dell’art. 112 comma 2 lett. d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1.
In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall’art. 112 comma 2 lett. d), seconda parte, l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.

 

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