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Premessa

AI fini dell’applicazione del concordato preventivo biennale, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del softwareIl tuo ISA”. Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’accettazione deve avvenire entro il termine del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Con DM 14 giugno 2024, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024 n. 139, è stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

La proposta di concordato è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia.

Per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’Allegato 1 del Decreto in commento.

Formulazione della proposta

In termini generali, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede, come evidenziato in premessa, la formulazione di una proposta, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, relativamente a due basi imponibili:

  • reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;
  • valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP.

Le basi imponibili sono considerate al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive del periodo d’imposta di riferimento, determinando una corrispondente variazione del reddito concordato. Poiché il reddito concordatario ai fini del valore della produzione netta risulta definito in linea con quanto previsto per il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, vengono di seguito descritti inizialmente i passi metodologici per la determinazione di quest’ultimo e successivamente i criteri per la formulazione della seconda base imponibile. Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (ad esempio 2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

  • misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
  • valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
  • confronto con valori di riferimento settoriali; 
  • criterio formulazione base IRAP;
  • rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Oggetto e ambito temporale

Ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

  1. il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 13/2024;
  2. il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 16 D.Lgs.;
  3. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’art. 17 del citato D.Lgs.

I redditi e il valore della produzione netta rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

Cessazione degli effetti del concordato

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati artt. 19, c. 2 e 30, c. 2, D.Lgs. n. 13/2024, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, c. 1, lett. c) , e 24, c. 1, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

  1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
  2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
  4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

d) cessione in affitto dell’unica azienda;

e) sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli Enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024

L’Agenzia delle Entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. A tal fine, i redditi il valore della produzione netta relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:

a) in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

b) in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

c) in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Misure a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato

Per l’elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all’identità anagrafica e alla capacità economica, tra cui i dati riguardanti gli ISA, le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili, i dati dei versamenti e delle compensazioni, nonché quelli tratti dalle dichiarazioni del contribuente relativi all’assenza di condanne penali per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621, c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, c.p., commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. L’Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, tratta esclusivamente i dati personali indispensabili ed effettua le operazioni di trattamento strettamente necessarie all’elaborazione della proposta, nel rispetto dei principi previsti. L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti. A tal fine sono svolte verifiche periodiche sulla qualità dei dati, volte a garantire la correttezza, l’accuratezza, la completezza e la coerenza degli stessi. I risultati dei trattamenti vengono utilizzati esclusivamente ai fini del concordato. La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell’attuazione dell’art. 34 del D.Lgs., resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio. Nell’ambito del trattamento non vengono costruite variabili desunte o derivate. L’Agenzia fornisce apposita informativa sul trattamento dei dati tramite pubblicazione sul sito istituzionale nonché tramite il software utilizzato ai fini della visualizzazione ed eventuale accettazione della proposta.

Misure per graduare la proposta di concordato

Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa ai redditi, tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’Allegato 1.

La proposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa al valore della produzione netta tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e dell’importo individuato.

Fonte: DM 14 giugno 2024 (GU 15 giugno 2024 n. 139)

Allegato 1 – Nota metodologica

 

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