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Il tribunale di Benevento in adesione al principio delle Sezioni Unite della Cassazione ribadisce che nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della mediazione spetta al creditore

Opposizione a decreto ingiuntivo

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore opposto l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, a pena di improcedibilità del ricorso e revoca del decreto ingiuntivo. È quanto ha ribadito il tribunale di Benevento, nella sentenza n. 29/2024, riportandosi al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione. Nella vicenda, l’opponente eccepiva nell’atto di citazione innanzitutto l’improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria, oltre alla prescrizione del credito vantato dall’opposta e alla carenza di legittimazione attiva per carenza di prova della cessione del credito stesso.

L’opposta, costituitasi in giudizio, contestava tutte le doglianze e con riguardo all’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, rilevava che ai sensi dell’art. 4 D. Lgs 28/2010 la mediazione non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Conseguentemente, solo all’esito della pronuncia circa la provvisoria esecuzione occorre attivare il procedimento di mediazione disciplinato dal predetto decreto”.

Il giudice assegnava all’opposta il termine di 15 giorni per attivare la mediazione e la stessa non provvedeva, per cui la causa veniva riservata in decisione.

Opposizione improcedibile per mancata attivazione mediazione

Per il tribunale, l’opposizione va dichiarata improcedibile. “Alla mancata attivazione della procedura di mediazione da parte dell’opposta su cui cadeva l’onere di attivare la procedura di mediazione – rimarca infatti il giudice – consegue la improcedibilità del giudizio di opposizione, con la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto”.

Invero, in tal senso, il tribunale richiama quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 19596/2020, con la quale è stato affermato che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Leggi anche: “Opposizione a decreto ingiuntivo: cos’è e come funziona

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