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Il rigetto dell’istanza di riabilitazione, con provvedimento de plano, è opponibile dinanzi allo stesso Tribunale di sorveglianza che deve decidere, a pena di nullità, nel contraddittorio camerale, con provvedimento ricorribile in cassazione (Cassazione penale, sentenza n. 10913/2024 – testo in calce).

Il fatto

La sentenza muove dal ricorso per cassazione dell’interessato avverso l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma che ne rigettava l’opposizione, proposta ex art. 667 comma 4 c.p.p., avverso il rigetto dell’istanza di riabilitazione ex art. 178 c.p. – sul presupposto del mancato pagamento delle spese processuali e della mancata adozione di iniziative riparatorie – senza tuttavia procedere alla preventiva fissazione dell’udienza camerale.

Con l’impugnazione di legittimità veniva dedotta la nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza di legge (artt. 678, comma 2-bis, 667 comma 4 e 666 c.p.p.), evidenziandosi come, per l’appunto, il detto provvedimento fosse stato emesso senza alcuna notifica alle parti dell’ avviso della prescritta (normativamente) udienza camerale e, di conseguenza, senza la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero.

Veniva eccepito, altresì, il vizio di motivazione in ordine alla condizione ostativa del mancato pagamento delle spese processuali avendo, in tesi, il Tribunale errato nella lettura della comunicazione trasmessa dall’Ufficio Recupero crediti del Tribunale di Civitavecchia al Tribunale di sorveglianza di Roma dalla quale emergeva l’assenza di pendenze debitorie in capo al ricorrente.

Veniva dedotta, infine, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 179 c.p., con riferimento alla condizione ostativa del mancato compimento di condotte alternative al risarcimento del danno, per avere il Tribunale omesso di considerare il dato secondo cui le obbligazioni civili derivanti da reato di cui all’art. 185 c.p. non possono, in alcun modo, integrare un generico obbligo di porre in essere condotte alternative non definite, non essendo possibile prevedere un’obbligazione nella quale il creditore e la prestazione non siano identificabili.

La sentenza

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri.

Ciò ha fatto richiamando il dato normativo e l’interpretazione giurisprudenziale consolidata che, sulla scorta di esso, ritiene che avverso il provvedimento de plano, emesso dal giudice della sorveglianza in materia di riabilitazione, debba essere proposta opposizione e, solo in caso di rigetto di questa, ricorso per cassazione.

Ed invero l’art. 678, comma 1-bis, c.p.p., stabilisce, tra l’altro, che il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione procede a norma dell’art. 667, comma 4, c.p.p., ovvero de plano con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l’interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso Tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all’art. 666 c.p.p.

In ragione dello strumento specificamente previsto dalla legge (l’opposizione all’ordinanza de plano che consente l’attivazione del contraddittorio) non è esperibile avverso il provvedimento, emesso senza formalità di procedura, il ricorso per cassazione, che è, invece, proponibile avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione nel contraddittorio camerale.

Sul punto la Corte ha richiamato la precedente giurisprudenza di legittimità che rinviene la ratio della previsione normativa della opposizione, nella opportunità di assicurare un “riesame” nel merito del provvedimento emesso de plano da parte dello stesso giudice che ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito.

Nel caso all’esame della Corte, posto che l’istanza di riabilitazione era stata rigettata, de plano, con ordinanza opposta ex art. 667 comma 4 c.p.p. e, del pari, l’opposizione era stata rigetta de plano all’esito di una camera di consiglio non preceduta dalla fissazione della relativa udienza e dalla notifica dell’avviso di fissazione alle parti, la Corte ha ritenuto integrata la nullità assoluta del provvedimento alla luce dell’orientamento costante secondo cui “l’omessa notificazione all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.” (Cass. Pen., Sez. I, n. 21375 del 18/05/2023).

La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio, alla luce del principio di diritto affermato da Cass. Pen., Sez. I, n. 14569 del 2021 secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.”.

>>Leggi anche:

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